CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 35534/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7494-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - cantroricorrente - avverso la sentenza n. 645/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 07494 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 7494/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 24 settembre 2019, la Corte d'appello di Firenze rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] di condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme di €. 40.007,00 (di cui C 36.845,00 per T.f.r. e C 3.161,00 per ultime tre mensilità), in riforma della sentenza del Tribunale, che invece le aveva accolte; 2. essa riteneva difettare la prova del rapporto di lavoro, non essendo all'Istituto opponibile l'ammissione del credito della predetta allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in base ad un atto di conciliazione, per l'erroneo accertamento del suo rapporto di lavoro con la società fallita; posto che la medesima era stata, nello stesso periodo asseritamente alle sue dipendenze (dal 1992 al 2012), iscritta alla gestione artigiani (negli anni 1984/1993 e 1999/2012) ed avendo effettivamente esercitato le prerogative di socia partecipe all'attività della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA]; 3. con atto notificato il 24 febbraio 2020, la lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi, cui l'[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; 4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 I. 297/82, 1, primo comma e 2 dig. 80/92, per illegittima estensione della contestabilità dall'[OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di intervento del Fondo di Garanzia in riferimento all'esistenza del rapporto di lavoro e pertanto del suo diritto alla percezione del T.f.r. e delle ultime tre mensilità retributive, definitivamente accertate allo stato passivo del fallimento della società datrice di lavoro (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 98, 99 I. fall., per la mancata contestazione dall'[OSCURATO:PERSONA], quale creditore concorrente, dell'ammissione dei suddetti crediti allo stato passivo del Fallimento e quindi dell'esistenza del rapporto di lavoro (secondo motivo); 2. i due motivi, congiuntamente esaminabili, sono infondati; 3. occorre premettere l'inefficacia della transazìone, con cui il lavoratore e il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine alla obbligazione RG 7494/2020 retributiva, sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all'[OSCURATO:PERSONA], sicché l'accertamento giudiziale superato dalla conciliazione inter partes non può costituire il presupposto della condanna in favore dell'istituto previdenziale, ma il credito contributivo può essere azionato sulla base di un diverso titolo (Cass. 28 marzo 2019, n. 8662); qualora, infatti, sia intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore una conciliazione giudiziale relativa alla definizione delle pendenze riconducibili alla cessazione ed estinzione del rapporto di lavoro subordinato sottostante, il negozio transattivo stipulato tra le parti ha natura novativa, costituendo l'unica ed originaria fonte dei diritti e degli obblighi successivi alla risoluzione, con la conseguenza che le somme dovute al lavoratore, ancorché aventi natura retributiva, restano disancorate dal preesistente rapporto (Cass. 23 settembre 2010, n. 20146; Cass. 4 agosto 2017, n. 19587); 3.1. dalla superiore premessa discende allora l'inopponibilità delle risultanze dello stato passivo all'[OSCURATO:PERSONA]: posto che il fondamento dell'ammissione dei crediti della lavoratrice non si radica su una pronuncia giudiziale, che abbia accertato l'esistenza del rapporto di lavoro da cui essi sarebbero originati, seppure ad efficacia endoconcorsuale (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27709), opponibile in tal caso all'Istituto (Cass. 17 aprile 2015, n. 7877; Cass. 28 gennaio 2020, n. 1886); a tale esclusivo ambito appartenendo, secondo la chiara previsione dell'art. 96, ult. comma I. fall., anche i rimedi impugnatori di cui la ricorrente ha denunciato il mancato esperimento; 3.2. d'altro canto, questa Corte ha ripetutamente affermato che la questione in esame riguarda l'esistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi originariamente costitutivi dell'obbligo di tutela assicurativa, interni alla diversa ed autonoma fattispecie previdenziale, non già relativi alla natura (parimenti) autonoma dell'obbligo di corresponsione della retribuzione della prestazione lavorativa, ostativa ad eccezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] che derivino da ragioni interne al rapporto di lavoro e miranti a contestare l'esistenza e l'entità dei crediti, in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro (Cass. 19277/18, p.to 18 motiv.; 29363/18, pto. 11 motiv., RG 7494/2020 30804/18, p.to 9 motiv.): nel caso di specie neppure oggetto, come sopra illustrato, di accertamento giudiziale, bensì di una conciliazione transattiva; 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 6 luglio 2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]