CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23989/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]' -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 631/2019 pubblicata il27/05/2019, R.G. n. 901/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M., nella persona del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. RILEVATOCHE 1. La Corte di appello di Catania, in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone ha accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore ricorrente dal [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. – Consorzio cooperative sociali in data 3 febbraio 2016 e lo ha condannato al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della risoluzione del rapporto alla successiva riassunzione del 22.4.2016, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha ritenuto che l’anzianità richiamata dall’art. 5 della legge n. 223 del 1991 è, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza, l’anzianità di servizio che, indicativa della professionalità acquisita dal dipendente e della fedeltà all’azienda, è connessa alla durata del rapporto e dunque all’epoca di instaurazione dello stesso. 3. Ha poi osservato che la scelta di adottare un meccanismo valutativo non commisurato all’effettiva permanenza in servizio del dipendente, in assenza di un accordo con le parti sociali, si porrebbe al di fuori della previsione normativa. Conseguentemente ha ritenuto che l’equiparazione all’anno di periodi di servizio superiori a sei mesi ed un giorno si porrebbe in contrasto con la stessa comunicazione datoriale di volersi avvalere dei criteri legali previsti dall’art. 5 facendo esplicito riferimento all’anzianità di servizio effettiva. Per l’effetto ha ritenuto che in violazione di tali criteri sarebbe stato attribuito al ricorrente il medesimo punteggio per anzianità assegnato ad un collega il cui rapporto era iniziato dieci mesi dopo il suo. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Consorzio [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. – Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione affidato ad un unico motivo al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..CONSIDERATOCHE 5. Con il ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 5 comma 1 lett. b) della legge 23 luglio 1991 n. 223 per avere la Corte di merito ritenuto illegittimo il sistema per fasce adottato dalla società per il calcolo dell’anzianità di servizio e si è ritenuto più corretto fare riferimento alla data di effettiva assunzione del lavoratore. 5.1. Deduce il Consorzio che al contrario il criterio adottato,di suddivisione dell’anzianità dei lavoratori per fasce temporali predeterminate,era stato comunicato ai lavoratori con il verbale del 28 dicembre 2015 ed era stato applicato in maniera trasparente anche al lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. Questi era stato individuato quale soggetto da licenziare dopo che si era tenuto conto, in primo luogo,dell’anzianità di servizio calcolata appunto sulla base di fasce omogenee e quindi dei carichi di famiglia e dell’età anagrafica. 5.2. Sostiene che il criterio adottato era oggettivo e non poteva essere applicato in maniera discrezionale; che consentiva la formazione di una graduatoria rigida e verificabile; che erano ben chiare quindi le modalità con le quali i criteri,in concorso tra loro, erano stati fatti interagire. 5.3. Sottolinea che se il Consorzio avesse avallato il criterio dell’anzianità di servizio come inteso dalla Corte di merito il signor Palermo sarebbe comunque risultato recessivo rispetto ad un altro lavoratore. 6. Il ricorso è infondato. 6.1. Occorre premettere che è incontroverso che nell’ambito della procedura dilicenziamento collettivo qui impugnata il datore di lavoro non è pervenuto ad un accordo con le organizzazioni sindacali che hanno rifiutato di sottoscrivere il verbale non avendo aderito alle scelte imprenditoriali circa i licenziamenti ed ai criteri di selezione dei lavoratori da licenziare proposti. Conseguentemente i criteri da applicare erano quelli previsti dall’art. 5 della legge n. 223 del 1991. 6.2. Va inoltre rammentato che i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, individuatidai contratti collettivi ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991, pur se difformi da quelli legali, devono rispondere a requisiti di obiettività e razionalità ed essere tutti ed integralmente basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa sicché non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all'applicazione di criteri in sé oggettivi. Tali caratteristiche sono immanenti ai criteri legali di scelta (cfr. Cass.29/03/2022 n. 10119 e 06/05/2021 n. 12040). 6.3. Ciò posto Cass. 2113 del 2016 “in merito al criterio dell' anzianità, il riferimento all'anzianità di servizioè stato ritenuto corretto da questa Corte nelle pronunce n. 2046 del 2012 ,n. 4685 del 1997 e n. 9169 del 2000, quest'ultima con riferimento all'analogalocuzione contenuta nell'art. 2 u.c. dell'Accordo interconfederale del 5 maggio 1965, ed a tale soluzione occorre dare continuità, per la ragionevolezzadell'opzione ermeneutica che privilegia la professionalità acquisita dal dipendente e la "fedeltà" all'azienda.” 6.4. Per anzianità di servizio non può che intendersi, come ritenuto dalla Corte del reclamo,l’anzianità complessiva maturata in servizio che non è suscettibile di una diversa valutazione a meno che su tale scelta di accorpare per fasce i lavoratori non sia intervenuto un accordo che deroghi a quanto per legge stabilito disponendo una parificazione tra lavoratori che hanno anzianità diverse. 7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per