CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2026
Cassazione n. 26025/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 936/2024 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18882/2024Numero sezionale 5741/2026Numero di raccolta generale 26025/2026Data pubblicazione 01/10/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Latina, Giancarlorelativa all’anno 2014 e relative sanzioni.Con tale avviso si contestava che il contribuente aveva presentato unadichiarazione integrativa per l’anno 2014, con la quale aveva dichiaratooperazioni passive per € 1.964.005 ed un’imposta a credito di € 432.081,mentre nell’originaria dichiarazione risultava un’imponibile di € 94.005 edun’imposta di € 20.681; la differenza si assumeva dovuta ad operazioni diacquisto di beni ammortizzabili per € 1.870.000. A seguito di invito aprodurre il registro IVA per l’anno 2014 e le relative fatture, notificato il2/12/2019, il contribuente non aveva trasmesso quanto richiesto, facendopervenire solo un’istanza di rinvio tramite messaggio di posta elettronicacertificata inviato dal suo consulente (peraltro privo di delega) AntonioToscano, nel giorno stesso della convocazione (17/12/2019).A sostegno del ricorso il contribuente deduceva il vizio di notificadell’avviso, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il vizio dimotivazione del provvedimento e l’insussistenza dei presupposti perl’applicazione delle sanzioni.La CTP rigettava il ricorso, osservando che l’avviso era statocorrettamente notificato e che era stato rispettato il contraddittorioendoprocedimentale, dal momento che all’invito a produrre i documenti ilcontribuente aveva risposto con una generica richiesta di rinvio,trasmessa peraltro da un consulente privo di mandato solo nel giorno dellaconvocazione; aggiungeva che neppure erano indicate le argomentazioniche sarebbero state addotte in sede di contraddittorio onde consentire lacd. prova di resistenza. Infine, rilevava che la motivazione delprovvedimento era adeguata, essendo chiaro che lo stesso eraconseguente alla mancata dimostrazione della spesa di € 1.870.000Numero registro generale 18882/2024Numero sezionale 5741/2026Numero di raccolta generale 26025/2026Data pubblicazione 01/10/2026indicata nella dichiarazione integrativa e che sussistevano i presuppostiper l’applicazione delle sanzioni.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieval’appello del contribuente e compensava le spese.3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.Ha resistito, con controricorso, il contribuente.In data 10/9/2026 il controricorrente ha prodotto la sentenza delTribunale di Cassino, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il G.U.P. hadisposto non luogo a procedere in ordine al reato di cui all’art. 4 d.lgs.74/2000 per i medesimi fatti oggetto della presente controversia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ha dedotto il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 6,comma 2°, d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2°, n. 4) c.p.c., in quanto lasentenza impugnata sarebbe caratterizzata da motivazione apparente. Adavviso della ricorrente, la motivazione si esaurirebbe in mere frasi di stilecon le quali si dichiara la fondatezza dell’appello che non consentono,tuttavia, di comprendere il ragionamento seguito dal giudice di secondogrado, soprattutto con riguardo alla questione del contraddittorio, tenutoconto dell’articolata vicenda; tale vizio sarebbe ancor più evidente inconsiderazione delle ampie argomentazioni svolte dall’appellata e delcontenuto della sentenza di primo grado. La CGT, secondo l’Agenzia,avrebbe altresì omesso ogni considerazione in ordine alla questionedell’indicazione, da parte del contribuente, delle argomentazioni che lostesso avrebbe esposto in sede di contraddittorio endoprocedimentale,onde consentire lo svolgimento della cd. prova di resistenza.1.2 Il motivo è fondato.Numero registro generale 18882/2024Numero sezionale 5741/2026Numero di raccolta generale 26025/2026Data pubblicazione 01/10/2026Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. U. n. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. n. 22232/2016;nello stesso senso, Cass. n. 22598/2018), così da non raggiungere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6°, Cost.(Cass. n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass.n. 9105/2017).1.3 Nel caso di specie, la motivazione, pur graficamente presente, nonconsente di comprendere le ragioni per le quali è stato accolto l’appello, inquanto si esaurisce in espressioni di stile con le quali si afferma soltantoche i motivi di impugnazione sono fondati senza indicazione alcuna delpercorso argomentativo a fondamento di tale conclusione.La motivazione consiste nelle seguenti generiche affermazioni: «LaCorte ritiene che il contribuente ha adempiuto al proprio onere della provaed ha dimostrato in maniera chiara ed oggettiva che le ragioni che dovevapoi far valere, qualora fosse stato tempestivamente attivato ilcontraddittorio, non erano fittizie ovvero strumentali.Va aggiunto che i documenti allegati e prodotti nei termini di legge suiquali non vi è stato effettivo confronto con l’Agenzia delle Entrate che nonNumero registro generale 18882/2024Numero sezionale 5741/2026Numero di raccolta generale 26025/2026Data pubblicazione 01/10/2026li ha mai contestati neppure nel giudizio di primo grado, gli stessi devonoritenersi pienamente condivisibili e le argomentazioni dell’appellantepalesemente fondate.La Corte ritiene inoltre che i documenti, richiamando la prova dei fattiin essi affermati, smentiscono la tesi dell’Ufficio che pertanto va respinta.La Corte infine, in merito al presunto spesometro, ritiene lo stessoinfondato in quanto non riporta alcun anno di riferimento e maggioridettagli identificativi.Va precisato infine che in riferimento alle annualità precedenti deveritenersi quale difesa nuova ed irrituale che costituisce una illegittimaintegrazione in corso di causa dell’avviso di accertamento per cui la stessanon è condivisibile».A fronte dell’articolata vicenda sopra esposta e delle valutazioni disegno contrario contenute nella sentenza di primo grado, non sicomprende per quale motivo sia stato ritenuto violato il contraddittorio, néquali sarebbero le argomentazioni che il contribuente avrebbe potuto farvalere nel corso del contraddittorio endoprocedimentale da valutare ai finidella cd. prova di resistenza, indispensabile perché la predetta violazionepossa condurre all’invalidità dall’avviso di accertamento (Cass. Sez. U. n.21271/2025).Né può ritenersi – come sembrerebbe sostenere il contribuente - che levalutazioni nel merito della pretesa siano da sole sufficienti a sostenere ladecisione impugnata, così rendendo irrilevanti le carenze dellamotivazione in ordine al contraddittorio, giacché anch’esse sonoassolutamente generiche. La CGT di secondo grado afferma, infatti, che idocumenti prodotti dal contribuente smentirebbero la tesi dell’Ufficio, manon indica il contenuto di tali documenti, né gli elementi che se nepossono trarre; neppure affronta il problema della loro utilizzabilità,benché depositati tardivamente, secondo l’Ufficio, ed in violazione dell’art.52, comma 5°, d.P.R. 633/1972.Numero registro generale 18882/2024Numero sezionale 5741/2026Numero di raccolta generale 26025/2026Data pubblicazione 01/10/20261.4 Alla luce di tali carenze in ordine alle questioni principali, nonappaiono sufficienti a sostenere la sentenza d’appello le sole affermazionidotate di un grado di specificità appena sufficiente, relative alle carenzedello spesometro ed alle condotte tenute dal contribuente negli anniprecedenti, che costituiscono argomentazioni ad colorandum.Il motivo va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, chedovrà provvedere ad una nuova valutazione della controversia.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 12, comma 7°, l. 212/2000, 2697 c.c., 52, comma5°, d.P.R. 633/1972, 33, comma 1°, d.P.R. 600/1973.Secondo la ricorrente, la CGT di secondo grado non avrebbe tenutoconto della carenza di prova delle spese oggetto della dichiarazioneintegrativa; la documentazione prodotta, infatti, era inutilizzabile inquanto tardiva, giacché depositata in giudizio solo il 27/5/2021, cioèsuccessivamente al ricorso e, comunque, in violazione degli artt. 33,comma 1°, d.P.R. 600/1973 e 52, comma 5°, d.P.R. 633/1972, nonessendo stato dimostrato che la loro mancata esibizione a seguito dellarelativa richiesta – pur essendo stato correttamente instaurato ilcontraddittorio endoprocedimentale - fosse dipesa da cause non imputabilial contribuente; in ogni caso la documentazione esibita era inidonea adimostrare l’effettività delle spese dichiarate.Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento di quelloprecedente, a seguito del quale il giudice del rinvio dovrà provvedere aduna nuova valutazione nel merito della controversia.3. Va infine osservato che la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale diCassino, depositata dal controricorrente in data 10/9/2026 (sebbenerisalente ad oltre due anni prima), è inammissibile per la violazione deltermine di cui all’art. 372, comma 2°, c.p.c..Numero registro generale 18882/2024Numero sezionale 5741/2026Numero di raccolta generale 26025/2026Data pubblicazione 01/10/2026Va osservato, comunque, benché non sia accompagnata da atti omemorie del contribuente per spiegare le finalità di tale produzione, cheessa è irrilevante, in quanto l’art. 21 bis d.lgs. 74/2000 attribuisce rilievoesclusivamente alle sentenze irrevocabili di assoluzione perché il fatto nonsussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciate in seguito adibattimento.4. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre il secondoresta assorbito; la sentenza va quindi cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/9/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]