CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 25706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23787-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2360/25/019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO L'Avvocatura dello Stato ricorre per la cassazione della sentenza n. 2360/05/2019 della CTR per l'Emilia-Romagna per aver il Collegio d'appello confermato la sentenza di primo grado, ivi disponendo l'annullamento di un atto di contestazione notificato nel 2014 con cui l'Ufficio irrogava al contribuente, e non alla persona piridica, una sanzione amministrativa quale autore mediato ex art. 10 d.lgs. 472/1997 per indebita detrazione IVA operata nella gestione di due società. La CTR non si sarebbe avveduta della circostanza che il suo presupposto applicativo è l'incolpevolezza dell'autore (id est dell'amministratore giudiziario subentratogli che aveva presentato istanza di rimborso) e non la sua consapevolezza. Resiste il contribuente con tempestivo controricorso. Il ricorso è affidato a due motivi. In prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria. CONSIDERATO Con il primo motivo di ricorso si avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 51, co. 2, d.lgs. 159/2011 per non essersi la CTR avveduta, da un lato, del fatto che la sanzione era stata irrogata al contribuente, quale mente e ideatore delle operazioni contestate e, dall'altro, che l'amministratore giudiziario doveva ritenersi un soggetto Ric. 2020 n. 23787 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- incolpevole M ragione degli obblighi del suo incarico eseguito sempre sotto il controllo del Tribunale. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. 472/1997 e 7 art. 269/2003. Segnatamente la CTR avrebbe erroneamente invocato la disciplina di cui al citato art. 11, non più applicabile all'atto di contestazione in oggetto perché notificato in data 23.03.2014, allorquando era invece applicabile l'art. 7 del d.lgs. n. 269/2003, secondo cui, in caso di sanzioni riconducibili alle persone giuridiche, le disposizioni del d.lgs, n. 472/1997 sono applicabili solo in quanto compatibili. Atteso che non sussistono i presupposti di evidenza decisoria di ii cui all'art. 375 c.p.c., la trattazione dell'afEar dev'essere rinviata alla V Sezione di questa Corte. Pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo con trasmissione degli atti alla V Sezione di questa Corte; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria alla trasmissione degli atti alla Quinta Sezione civile di ques