CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40783/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 25/09/2020 del Tribunale di Frosinone che l'ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, e l'ha condannato alla pena di 2.500,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento delle testimonianze rese dal Tagliaferri e dalla Vinci e dei referti delle analisi dell'ARPA, prove dalle quali emergeva che non erano stati superati i valori della tabella 3 dell'Allegato 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, ciò che giustificava la applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. osservando che la mera mancanza dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue non è sufficiente a fondare una pronuncia di condanna) né la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione sulle ragioni della confisca dello scarico che costituisce provvedimento del tutto sproporzionato alla esiguità del danno e al notevole pregiudizio economico arrecato all'impresa. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata chiesta in sede di discussione con conseguente inammissibilità delle deduzioni articolate con i primi due motivi volte a sollecitare un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità; 3.2.peraltro, il mancato superamento dei limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce ipotesi autonoma di reato la cui insussistenza non ha alcuna conseguenza sulla pericolosità o dannosità in sé del diverso e autonomo reato di cui all'art. 131, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 per il quale il ricorrente è stato condannato; 3.3.11 reato di cui all'art. 131, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, è un reato formale di pericolo ) che si consuma per il sol fatto dell'apertura dello scarico delle acque reflue industriali, a prescindere dal danno o dal pericolo di danno che lo scarico possa cagionare o aver cagionato (in senso conforme, Sez. 3, n. 3199 del 02/10/2014, dep., 2015, n.m. sul punto, secondo cui «trattandosi di un illecito la cui la condotta tipica consiste nell'esporre a pericolo l'ambiente attraverso l'impedimento frapposto alla pubblica amministrazione per l'esercizio dei controlli preventivi sulla capacità inquinanti degli scarichi, il reato previsto dall'art. 137, comma 1. D.Igs. n. 152 del 2006 costituisce un reato formale di pericolo che prescinde dalla effettiva produzione di un evento dannoso o pericoloso, perché mira a realizzare, a scopo di prevenzione, un controllo anticipato da parte delle autorità competenti, in modo da consentire, a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, la verifica che lo scarico abbia i requisiti tecnici richiesti dalla legge per essere abilitato»); 3.4.come autorevolmente affermato da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, «non vi sono ostacoli ad applicare l'istituto anche ai reati di pericolo astratto o presunto», ma sono necessari accertamenti di fatto (circa le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza) che competono al giudice di merito e non sono stati in quella sede sollecitati; 3.5.vero è che, trattandosi di causa di non punibilità, il giudice può rilevarla d'ufficio senza bisogno di una specifica domanda (art. 129, cod. proc. pen.) e, tuttavia, il dato travisato o mal valutato deve essere tale da rendere, in questa sede di legittimità, ictu °culi evidente l'errore; 3.6.tale evidenza oltretutto non sussiste perché, come detto, oggetto di condanna non è il reato di cui al quinto comma dell'art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e ciò senza considerare che al ricorrente non è stato nemmeno applicato il minimo edittale della pena; 3.7.non ha maggior pregio il terzo motivo; 3.8.il Tribunale ha giustificato la confisca sul rilievo che la disponibilità dello scarico non ancora autorizzato frustrerebbe ulteriormente le esigenze di tutela sottese alla norma violata; 3.9.il reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, non prevede la confisca obbligatoria, ma solo facoltativa dello scarico abusivo; 3.10.1a confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. è «misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; talchè l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria» (Sez. U, n. 1 del 22/01/1983, Costa; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, [OSCURATO:PERSONA]). Il giudice è pertanto tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso, non essendo sufficiente riconoscerne la natura di bene utilizzato per la consumazione del reato; tale natura del bene costituisce il presupposto dell'esercizio del potere di confisca e non esaurisce perciò l'onere motivazionale del giudice che la dispone (Sez. 6, n. 10531 del 21/02/2007, Baffoè, Rv. 235928; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosio, Rv. 245387; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275); 3.11.nel caso di specie, il Tribunale ha spiegato le ragioni della confisca con il pericolo della reiterazione della condotta derivante dalla persistente disponibilità di uno scarico non ancora autorizzato che costituisce tutt'altro che una clausola di stile; 3.12.per converso il ricorrente censura la motivazione deducendo la natura sproporzionata della misura in relazione alla esiguità del danno provocato all'ambiente e a quello ben maggiore provocato all'impresa, argomenti che oltre ad essere impermeabili alla 'ratio' dell'istituto introducono valutazioni fattuali non pertinenti in questa sede di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in