CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28032/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], l'avv. D. Peila che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, in parziale riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Biella, ha condannato gli imputati - anche - in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen. (capo B), rideterminando la pena inflitta ai medesimi, rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni quattro, mesi due e giorni di reclusione e C 15.500,00 di multa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e giorni quindici di reclusione e C 5.200,00 di multa, confermando nel resto la sentenza. Gli imputati sono stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 80 comma 1 lett. g) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, in concorso tra loro, lanciando al di là del muro della casa circondariale di Biella quattro pacchi contenenti sostanza stupefacente e sostanze anabolizzanti, meglio descritte nel capo di imputazione, cedevano a [OSCURATO:PERSONA] sostanze stupefacenti (capo A), e del reato di cui all'art. 648 cod.pen. perché, in concorso tra loro, acquistavano o ricevevano sostanze anabolizzanti di cui alla lista SIla della legge 230 del 2007 che proibisce l'assunzione di dette sostanze se non su prescrizione medica, dunque, provento del reato di cui all'art. 586 bis cod.pen. 2. Avverso la sentenza hanno presentato separati ricorsi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al rigetto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale con riferimento all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo alla consapevolezza del contenuto dei pacchi lanciati (secondo e terzo motivo di ricorso). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. in assenza degli elementi costitutivi e segnatamente del dolo specifico, erronea applicazione della legge penale nella parte in cui afferma la responsabilità penale in quanto "la disponibilità di tali sostanze, anche se non destinata ad alterare le prestazioni sportive professionistiche, integra il reato". 2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo di ricorso di violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 648 cod.pen. Secondo la ricorrente il riferimento alla giurisprudenza, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il delitto di detenzione di sostanze cosiddette anabolizzanti — ora previsto dall'art. 586 bis cod.pen. — può realizzarsi anche in riferimento ad una attività sportiva svolta a livello non professionistico non coglie nel segno e rende manifestamente illogica la motivazione, oltre che errata l'applicazione della legge penale. Se da un lato deve escludersi che l'uso della sostanza fosse finalizzato ad alterare le prestazioni agonistiche, tenuto conto del contesto fattuale in cui il fatto è stato commesso, la sentenza impugnata non avrebbe reso le ragioni in forza delle quali ritenere che la ricezione delle sostanze anabolizzanti sia avvenuta in modo illecito, e ciò tenuto conto che non tutti i prodotti in questioni sono vietati dalla legge. La corte territoriale non avrebbe, in definitiva, dimostrato il reato presupposto della ricettazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi risultano infondati sulla base delle seguenti ragioni. 5. Sono manifestamente infondati i primi tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo di ricorso che censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello con riferimento alla richiesta di assunzione di due testimoni, è manifestamente infondato. A fronte della completezza del materiale probatorio, la corte territoriale ha ritenuto superflua l'assunzione dei testi Lupascu e Bran, essendo già stati sentiti altri testimoni sul punto, rilevando, peraltro, che costoro avrebbero anche dovuto deporre contra se (cfr. pag. 4-5). Secondo il consolidato orientamento di questo giudice di legittimità, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). L'integrazione istruttoria in grado di appello ha carattere eccezionale e può essere disposta soltanto quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti; il che si traduce nella necessità che la prova offerta sia decisiva cioè idonea ad eliminare ogni incertezza o ad inficiare il valore probatorio di ogni altra risultanza di segno contrario (Sez. 3 n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv 237410; Sez. 3 n. 21687 del 7/04/2004, Modi, Rv 228920), anche sotto questo profilo la censura appare manifestamente infondata. 6. Nel merito, il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, è inammissibile perché si risole nella proposizione di censure di merito che si sostanziano nella richiesta di rivalutazione delle prove che non è consentita in questa sede. L'affermazione della responsabilità penale in ordine al capo A), oggetto di doppio conforme accertamento nelle sentenze di merito (il ribaltamento in appello dell'assoluzione del primo grado riguarda il solo reato di cui all'art. 648 cod.pen.), si fonda su elementi tratti dal compendio probatorio e segnatamente: accertato in punto di fatto, e non contestato dall'imputato, che il Pop aveva materialmente lanciato quattro pacchetti oltre le mura di recinzione della casa circondariale di Biella, e così ceduto al Cojocaru sostanza stupefacente tipo hashish - pari a grammi 94,8, nonché n. 94 compresse di Subutex, contenenti sostanze stupefacenti di cui alla Tab. IV, nonché le sostanze anabolizzanti di cui al capo B), la prova della conoscenza del contenuto - illecito - dei pacchi gettati oltre le mura, è stata ritenuta sul rilievo che dai contatti telematici tra il detenuto Cojocaru e tale [OSCURATO:PERSONA] emergeva che i due discorrevano di sostanze stupefacenti che il Ciubanu aveva recuperato in Torino via [OSCURATO:PERSONA] e che sempre i due interlocutori avevano fatto riferito a [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto procurare lo stupefacente destinato al detenuto Cojocaru e che proprio il Pop aveva dichiarato di essersi recato il 20 luglio 2020, data del commesso reato, in Torino via [OSCURATO:PERSONA] a prendere un pacco a suo dire contenente "carne". Disattesa in quanto implausibile la versione difensiva secondo cui il pacco recuperato contenesse "carne", la corte territoriale ha confermato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente che ora mette in dubbio riproponendo la tesi della inconsapevolezza del contenuto dei pacchi lanciati, senza significativi elementi di critica specifica alla decisione impugnata. Il motivo appare dunque inammissibile. 7. Non è fondata la censura, svolta da entrambi i ricorrenti, in relazione all'art. 648 cod.pen. per il quale è intervenuta condanna all'esito dell'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero. I giudici di merito hanno individuato il reato presupposto della ricettazione contestata agli imputati nella violazione dell'art. 586 bis comma 7 cod.pen. (già dell'art. 9 co 7 della Legge n. 376/2000) che punisce chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente. Così è formulata la contestazione descritta nel capo di imputazione sub B) e non è contestato nella dimensione fattuale il fatto come descritto nel capo di imputazione.La sentenza impugnata, nel ricordare la pronuncia delle Sezioni Unite Cori, mostra chiaramente di avere individuato il reato presupposto nel commercio clandestino delle sostanze vietate. Le Sezioni Unite avevano affermato che il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, Legge 14 dicembre 2000 n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto - e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poichè la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive (Sez. U, n. 3087 del 29/11/2005, Cori, Rv. 232558 - 01). Dunque, i giudici dell'appello hanno correttamente individuato, tenuto conto della contestazione in fatto mossa agli imputati, il reato presupposto della ricettazione. Hanno, tuttavia, reso una motivazione non corretta là dove hanno richiamato il principio secondo cui non sarebbe richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionale, principio enunciato con riguardo alla - diversa - fattispecie di detenzione di sostanze c.d. anabolizzanti, di cui all'art. 586 bis comma 1 cod.pen., che qui non viene in rilievo per le ragioni sopra esposte. Ciò posto, deve, allo stesso tempo, osservarsi che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di rilevare sia l'autonomia dell'ipotesi di reato di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7, sia la sua natura di reato di pericolo che non necessita di dolo specifico, come emerge dallo stesso dettato del comma, che non fa menzione di un fine di alterazione dei risultati agonistici, limitandosi a sanzionare il commercio di determinate sostanze "attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente" (Sez. 2, n. 2640 del 10/11/2016, Lacentra, Rv. 269315 - 01 che richiama sentenze n. 17322 del 2003 Rv. 224957 e n. 46246 del 2013 Rv. 257857 in cui si era precisato che quanto al profilo dell'elemento soggettivo, la formula della norma non determina dubbi sul fatto che non sia richiesto, a differenza delle ipotesi di cui al primo ed al secondo comma, il dolo specifico. Consegue che risponde del reato di ricettazione chiunque acquista o riceve le sostanze in questione che provengono dall'illecito commercio, al di fuori dai canali autorizzati, vietato dall'art. 586 bis comma 7 cod.pen. per il quale non occorre il dolo specifico richiesto dai commi 1 e 2 dell'art. 586 bis cod.pen. di alterazione delle prestazioni sportive. Se è il commercio delle predette sostanze è, comunque, vietato attraverso canali diversi dalle farmacie e da altri dispensari autorizzati, allo scopo di evitare che esse siano messe in circolazione, al di fuori delle rigorose prescrizioni stabilite dalla legge, la detenzione di siffatte sostanze che provengono da canali di illecita commercializzazione, perché al di fuori delle previsioni di legge, integra il reato di ricettazione. Tirando le fila del discorso, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto reato presupposto della ricettazione contestata ai ricorrenti la commercializzazione di farmaci al di fuori dei canali autorizzati (violazione dell'art. 586 bis comma 7 cod.pen.) e la decisione appare giuridicamente corretta là dove i giudici dell'impugnazione hanno ritenuto la responsabilità penale dei ricorrenti per la detenzione di tali sostanze, provento del commercio vietato ai sensi dell'art. 586 bis cod.pen., sussistendo la consapevolezza della provenienza delittuosa, neppure contestata. Non di meno, condividendo l'assunto difensivo, va corretta la parte della motivazione dove contiene il riferimento alla tipologia di attività sportiva svolta in modo professionale o dilettantesco in quanto riferimento del tutto eccentrico, ultroneo che non rileva nel caso in esame. 8. I ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati