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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29249/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u16' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato -- con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della opposizione avverso il diniego di applicazione dell'affidamento in prova (e la contemporanea ammissione alla detenzione domiciliare), sulla inidoneità della più ampia fra le misure alternative a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dai reati in espiazione, dalla condizione di clandestino di [OSCURATO:PERSONA] e dalla assenza di una chiara opportunità lavorativa; Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano che - anche sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di polizia - ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la misura alternativa di cui all'art.47 Ord. pen.; Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma l' 8 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u16' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato -- con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della opposizione avverso il diniego di applicazione dell'affidamento in prova (e la contemporanea ammissione alla detenzione domiciliare), sulla inidoneità della più ampia fra le misure alternative a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dai reati in espiazione, dalla condizione di clandestino di [OSCURATO:PERSONA] e dalla assenza di una chiara opportunità lavorativa; Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano che - anche sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di polizia - ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la misura alternativa di cui all'art.47 Ord. pen.; Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 8 giu
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