CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 33020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 ottobre 2023 la Corte di appello di Trieste - per ciò che rileva in questa sede - ha confermato la sentenza emessa il 16 novembre dal Tribunale di Udine, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per alcuni reati, tra cui quello di cui all'art. 341 bis cod. pen., per avere in luogo pubblico e alla presenza di più persone leso il decoro del 4 pubblico ufficiale luogotenente [OSCURATO:PERSONA], proferendo al suo indirizzo frasi offensive. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge, per essere stato ritenuto integrato il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. anche se le frasi, pronunciate dall'imputato, non erano state sentite da almeno due persone estranee alla Pubblica amministrazione, non potendo essere state sentite da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di ciò che aveva affermato il teste [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di Locorotondo, invece, non sarebbero attendibili in ragione dell'inimicizia esistente con l'imputato e, del resto, il medesimo Locorotondo, in sede di querela, non aveva fatto alcun riferimento alle frasi rivolte dall'imputato a Rinaldi. Inoltre, le frasi pronunciate non sarebbero state idonee a ledere l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale e difetterebbe il dolo, atteso che l'imputato avrebbe escluso che la persona offesa esercitasse funzioni pubbliche per conto della Pubblica amministrazione. 3. Il 4 luglio 2024 è pervenuta istanza del difensore del ricorrente di adesione all'astensione dalle udienze, indetta dall'Unione camere penali italiane per le giornate dal 10 al 12 luglio 2024, ma, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, l'istanza è priva di effetti, dato che non è prevista la trattazione del processo in un'udienza alla quale il difensore ha diritto di partecipare. Peraltro, nel periodo dell'astensione non ricadeva neanche il termine per la presentazione di eventuali conclusioni (cfr. ex multis: Sez. 5, n. 38899 del 24/06/2021, B., Rv. 282029 - 01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che, come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999 _ 01; Sez. 6, n. 30136 del 9/06/2021, Leocata, Rv. 281838 — 01), in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla Pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. 3. Nel caso in esame, secondo la Corte di appello, «almeno Locorotondo e Tricoli avevano avuto la possibilità di sentire le frasi offensive proferite dall'imputato nei confronti del Rinaldi. In effetti, dal verbale di sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], acquisito agli atti, emerge che lo stesso si trovava vicino a Locorotondo quando vedeva l'imputato gesticolare violentemente e lo sentiva ingiuriare Rinaldi con le frasi di cui all'imputazione. In questo contesto non può dubitarsi del fatto che anche Locorotondo ha sentito le medesime frasi». Così argomentando, la Corte di appello ha dato conto di offese comunque rivolte ad almeno due persone civili, mentre il ricorrente ha sollecitato una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). 4. Le residue censure non sono consentite. Sull'idoneità delle frasi ad offendere e sul difetto della consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale non vi era motivo di appello, così che tali censure non possono essere sollevate per la prima volta in questa sede. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, equitativamente determinata, da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in