CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 11708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1274 /20 2 1 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Fabio (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 1369/13/20depositata in data 03 / 0 6 /20 20 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: art15 TUA – legittimazioneal rimborso –fornitoredi energia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la soci età ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava il diniego di rimborso con il quale l’Amministrazione doganale negava il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sulla energia elettrica in quanto riteneva legittimata la società utilizzatrice dell’energiasolo ad agire in sede civilistica nei confronti del proprio fornitore per la restituzione delle somme dovute , con ciò escludendonela legittimazione al rimborso del tributo nel rapporto conl’Amministrazione finanziaria ; - la CTP, seguendo tale argomentazione, rigettava il ricorso; - la CTR, adita dalla società, confermava la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte la società contribuente con un solo motivo di gravame , che illustra con memoria ; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] e dei monopoli ; Consideratoche - il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione dell’art. 14c. 2 del d. Lgs. n. 504 del 1995 (c.d. Testo unico sulle accise, oTUA ) per avere la CTR erroneamente ritenuto unico legittimato alla richiesta di rimborso dell’addizionale dovuta sul fornitore di energia elettrica, mentre – secondo il ricorr ente – analoga legittimazione va riconosciuta all’utilizzatore, quale la società ricorrente; - il motivo è infondato; - c ome ancora recentemente chiarito da questa Corte (Cass. n. 21771del 9 ottobre 2020) le imposte addizionali sul consumo di energiaelettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d. L . n. 511 del 1988 (neltesto applicabile ratione temporis ) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettricaal consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazionefinanziaria ai sensi dell'art. 14 del d. L gs. n. 504del 1995 e dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990 èil fornitore; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitatele imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d. L . n. 511 del 1988 (nel testo applicabileratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell' A m ministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazionestraordinaria; - p iù di recente ancora, si è ulteriormente confermato come (Cas s. Sez.5, Ordinanza n. 31609 del 25/10/2022) le imposte addizionali sul consumo di energia el ettrica, di cui all'art. 6, comma3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del1989 (applicabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal f ornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all' A mministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel risp etto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all' A mministrazione finanziaria nelcaso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione- da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in temadi accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea; - i principi sopra enunciati rendono priva di fondame nto la richiesta diremissione alle Sezioni Unite, avanzata in memoria, poiché la giurisprudenza segnalata da parte ricorrente risulta superata dall’orientamentoal quale si fa qui riferimento ; - neppure rilevano i profili di eventuale contrasto tra le previ sioni interne e quelle Unionali, pure illustrati in memoria, poiché le situazioni stridenti possono anch’esse essere risolte secondo i criterioggetto di illustrazione nella pronuncia sopra riportata; - e in ultimo neppure poi ha rileva nza l’avvenuta sottopo sizione alla CorteCostituzionale della questione di legittimità alla quale si fa riferimentoin memoria, dal momento che non vi è alcun obbligo diquesto Giudice, che giunge a differenti conclusioni quanto alla tenutacostituzionale delle disposizioni che qui rilevano rispetto al giudiceremittente, di adeguarsi a quella pronuncia; diversamente si introdurrebbe una causa di sospensione del processo non prevista tassativamente dall’art. 295 c.p.c. (in argomento anche CorteCost. sent. N. 207 del 2004); - la p ronuncia impugnata risulta quindi rispettosa in diritto dei sopra riportati principi, ai quali si è attenuta; il ricorso va pertanto rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte contro ricorrente che liquida in euro 2.300,00oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delr