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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 settembre 2022

Cassazione n. 03407/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 14 settembre 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento n. 2239/2014 pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]".

2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i vizi di violazione dell'art. 38 cod. proc. pen. e di illogicità della motivazione in quanto l'istanza di ricusazione è stata proposta entro tre giorni dall'udienza del 8 settembre 2022 in cui il Tribunale ha informato le parti del provvedimento del Presidente del Tribunale con il quale non veniva autorizzata l'astensione delle due componenti del Collegio giudicante.

Ad avviso del ricorrente, solo nel corso di tale udienza, e non con il deposito della sentenza, ha acquisito conoscenza legale della causa di ricusazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Va, innanzitutto, premesso che sul tema della decorrenza del termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. sono emersi due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento, cui sembrerebbe avere aderito l'ordinanza impugnata, ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, in caso di avvenuta scadenza dei termini ordinari, occorre fare riferimento ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza (cfr. Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, Zarcone, Rv. 282627; Sez. 2, n. 18210 del 30/04/2010, Battipaglia, Rv. 247049; Sez. 2, n. 30441 del 18/06/2003, Rea, Rv. 226570).

Altro orientamento, afferma, invece, che, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv. 277105; Sez. 6, Sentenza n. 19533 del 06/05/2014 D'Urso, Rv. 260893).

Con riferimento al caso di specie, osserva, tuttavia, il Collegio che, qualunque orientamento si voglia adottare, l'istanza del ricorrente sarebbe in ogni caso tardivo.

Va, infatti, considerato che anche a voler ritenere che il ricorrente abbia avuto conoscenza della causa di ricusazione, non alla data di pubblicazione della sentenza, bensì nel corso dell'udienza dell'8 settembre 2022, ai sensi dell'art. 38, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., avrebbe dovuto formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, eventualmente con riserva di formalizzazione della relativa istanza nei tre giorni successivi (cfr. Sez. 2, n. 34055 del 9/10/2020, Ferrara, Rv. 280307).2.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 14 settembre 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento n. 2239/2014 pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i vizi di violazione dell'art. 38 cod. proc. pen. e di illogicità della motivazione in quanto l'istanza di ricusazione è stata proposta entro tre giorni dall'udienza del 8 settembre 2022 in cui il Tribunale ha informato le parti del provvedimento del Presidente del Tribunale con il quale non veniva autorizzata l'astensione delle due componenti del Collegio giudicante. Ad avviso del ricorrente, solo nel corso di tale udienza, e non con il deposito della sentenza, ha acquisito conoscenza legale della causa di ricusazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Va, innanzitutto, premesso che sul tema della decorrenza del termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. sono emersi due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, cui sembrerebbe avere aderito l'ordinanza impugnata, ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, in caso di avvenuta scadenza dei termini ordinari, occorre fare riferimento ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza (cfr. Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, Zarcone, Rv. 282627; Sez. 2, n. 18210 del 30/04/2010, Battipaglia, Rv. 247049; Sez. 2, n. 30441 del 18/06/2003, Rea, Rv. 226570). Altro orientamento, afferma, invece, che, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv. 277105; Sez. 6, Sentenza n. 19533 del 06/05/2014 D'Urso, Rv. 260893). Con riferimento al caso di specie, osserva, tuttavia, il Collegio che, qualunque orientamento si voglia adottare, l'istanza del ricorrente sarebbe in ogni caso tardivo. Va, infatti, considerato che anche a voler ritenere che il ricorrente abbia avuto conoscenza della causa di ricusazione, non alla data di pubblicazione della sentenza, bensì nel corso dell'udienza dell'8 settembre 2022, ai sensi dell'art. 38, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., avrebbe dovuto formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, eventualmente con riserva di formalizzazione della relativa istanza nei tre giorni successivi (cfr. Sez. 2, n. 34055 del 9/10/2020, Ferrara, Rv. 280307).2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre
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