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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36656/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce dellì8 luglio 2022 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per il reato loro ascritto di furto aggravato.

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, entrambe le ricorrenti, alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante della destrezza.

Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarata sussistenza della aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la destrezza era concretata dalla particolare abilità dimostrata dalle prevenute nell'aprire la borsetta della persona offesa e nel frugarvi all'interno in modo che la stessa non se ne accorgesse.

Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 17 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce dellì8 luglio 2022 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per il reato loro ascritto di furto aggravato. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, entrambe le ricorrenti, alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante della destrezza. Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarata sussistenza della aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la destrezza era concretata dalla particolare abilità dimostrata dalle prevenute nell'aprire la borsetta della persona offesa e nel frugarvi all'interno in modo che la stessa non se ne accorgesse. Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 20
Sentenza Cassazione n. 36656/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris