CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 02934/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 48, 476, 483 cod. pen.; osservato che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata il 16 ottobre 2023, ossia tardivamente rispetto all'udienza del giorno 18 ottobre 2023 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen. [...] impone alle parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica»); ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si denuncia, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, che l'imputato avrebbe denunciato lo smarrimento di una patente di guida diversa da quella già revocata con provvedimento del Prefetto del 19 ottobre 2012 - non contiene compiute censure di legittimità in quanto non muove un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato bensì una prospettazione di fatto senza addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui si prospettano il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sul presupposto che l'odierno ricorrente non avrebbe denunciato lo smarrimento della patente per ottenere il permesso provvisorio, ma allo scopo di sostenere di nuovo l'esame di abilitazione alla guida - è manifestamente infondato dal momento che l'illecito penale di cui agli artt. 476-483 cod. pen. richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza e la volizione del fatto, rimanendo prive di rilievo giuridico le finalità perseguite, per mezzo della falsità, dal suo autore; rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui si adducono il vizio di motivazione e la violazione della legge penale con riferimento alla sussistenza della recidiva e alla determinazione della pena - è generico, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi alla base delle censure formulata - se non per il tramite della generica allegazione delle «reali intenzioni dell'imputato», ossia di una irrituale prospettazione di elementi di fatto - non consentendo di individuare effettivamente i rilievi rispetto ai quali esercitare il richiesto sindacato della decisione di appello; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensor