CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1998
Cassazione n. 06165/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05H6C33) nato il 09/10/1998 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è inammissibile per genericità, avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità della condotta e non solo per la trasgressione ad un odine dell'Autorità ma per la assenza di valide giustificazioni rispetto ad una misura cautelare che era stata applicata pochi giorni dopo l'aggressione ai danni della persona offesa, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte