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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14804/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/03/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza 12 marzo 2021 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 906 /2020, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n.12301/2009 del Tribunale di Roma, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza 18 febbraio 2016 (divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2017).

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che - sulla base di quanto statuito con la citata sentenza di annullamento - la sospensione condizionale della pena concessa in favore di Longo con la sentenza 17 luglio 2019 del Tribunale di Roma non era coerente con i limiti imposti dal combinato disposto degli artt. 164 e 168 cod.. pen. la cui ratio è di evitare che il progressivo formarsi dei diversi giudicati, favorisca la frustrazione dell'obiettivo di contenere l'applicazione dell'istituto della sospensione entro i limiti indicati dal legislatore.

Pertanto, avendo il Longo già in precedenza fruito della sospensione condizionale della pena per due volte, il beneficio in questione andava necessariamente revocato essendo stato concesso per la terza volta.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'erronea applicazione degli artt. 674 cod. proc. pen., 164, quarto comma, e 168 cod. pen., nonché, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la motivazione non congruente per avere il giudice dell'esecuzione aderito al principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità senza verificare in concreto la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della revoca ai sensi dell'art. 168 cod. pen. ovvero il superamento dei limiti indicati dall'art.164 cod. pen. essendo rimasta estranea alla decisione di annullamento la circostanza della intervenuta revoca, con ordinanza del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2015, dei benefici precedentemente concessi al Longo.

Il ricorrente ha poi lamentato la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui è stata sostenuta l'irrilevanza della intervenuta revoca dei benefici disposta con l'ordinanza del 5 febbraio 2015, senza fornire le relative ragioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Anzitutto deve evidenziarsi che il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio, si è attenuto al principio di diritto contenuto nella citata sentenza di annullamento di questa Corte che aveva accolto il ricorso del pubblico ministero, sottolineando la illegittimità della concessione per la terza volta della sospensione condizionale della pena.

Ciò posto, il ricorrente sostiene che essendo state revocate al momento della decisione impugnata le due precedenti sospensioni, il giudice.dell'esecuzione avrebbe illegittimamente disposto la revoca del beneficio.

3. Il motivo non può essere condiviso atteso che ciò che rileva è l'avvenuta concessione della sospensione condizionale per la terza volta e perciò in violazione dei limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti statuito che il giudice dell'esecuzione è comunque tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell'adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo (Cass. Sez. 1, n. 998 del 5 novembre 2008, Ingenito, Rv. 242506).

A tal fine, ha rilevato che il tenore dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, secondo cui «la sospensione condizionale della pena è revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative», determina che il rimedio revocatorio si imponga anche al cospetto dell'originaria legittimità formale del provvedimento —non sussistendo, al momento della sua adozione, la causa ostativa— ed in considerazione della violazione del precetto contenuto nell'art. 164, quarto comma, cod. pen., anche se avvenuta ed accertata successivamente.

Ne consegue che l'avvenuta revoca delle due precedenti sospensioni condizionali non può determinare la legittimità di quella concessa per la terza volta stante l'espresso divieto normativo di concessione del beneficio in oggetto per più di due volte.

In ogni caso l'esistenza di due precedenti condanne sarebbe di ostacolo alla sospensione condizionale della pena in occasione di una condanna pronunciata successivamente.

3.1. Infine, con riferimento al profilo della conoscenza o conoscibilità -in capo al giudice della cognizione che abbia erroneamente disposto la sospensione condizionale- di una causa ostativa al beneficio in oggetto si osserva che esso è stato già ritenuto irrilevante con la sentenza di annullamento n. 906/2020 di questa Corte e che pertanto si è ormai formato il giudicato sul punto.

4. In conclusione il ricorso deve essere respinto con la condanna del Longo al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22 marzo 2022 Il onsiglier ensore Il Presidente gio os Renato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/03/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 12 marzo 2021 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 906 /2020, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n.12301/2009 del Tribunale di Roma, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza 18 febbraio 2016 (divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2017). In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che - sulla base di quanto statuito con la citata sentenza di annullamento - la sospensione condizionale della pena concessa in favore di Longo con la sentenza 17 luglio 2019 del Tribunale di Roma non era coerente con i limiti imposti dal combinato disposto degli artt. 164 e 168 cod.. pen. la cui ratio è di evitare che il progressivo formarsi dei diversi giudicati, favorisca la frustrazione dell'obiettivo di contenere l'applicazione dell'istituto della sospensione entro i limiti indicati dal legislatore. Pertanto, avendo il Longo già in precedenza fruito della sospensione condizionale della pena per due volte, il beneficio in questione andava necessariamente revocato essendo stato concesso per la terza volta. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'erronea applicazione degli artt. 674 cod. proc. pen., 164, quarto comma, e 168 cod. pen., nonché, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la motivazione non congruente per avere il giudice dell'esecuzione aderito al principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità senza verificare in concreto la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della revoca ai sensi dell'art. 168 cod. pen. ovvero il superamento dei limiti indicati dall'art.164 cod. pen. essendo rimasta estranea alla decisione di annullamento la circostanza della intervenuta revoca, con ordinanza del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2015, dei benefici precedentemente concessi al Longo. Il ricorrente ha poi lamentato la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui è stata sostenuta l'irrilevanza della intervenuta revoca dei benefici disposta con l'ordinanza del 5 febbraio 2015, senza fornire le relative ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Anzitutto deve evidenziarsi che il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio, si è attenuto al principio di diritto contenuto nella citata sentenza di annullamento di questa Corte che aveva accolto il ricorso del pubblico ministero, sottolineando la illegittimità della concessione per la terza volta della sospensione condizionale della pena. Ciò posto, il ricorrente sostiene che essendo state revocate al momento della decisione impugnata le due precedenti sospensioni, il giudice.dell'esecuzione avrebbe illegittimamente disposto la revoca del beneficio. 3. Il motivo non può essere condiviso atteso che ciò che rileva è l'avvenuta concessione della sospensione condizionale per la terza volta e perciò in violazione dei limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha infatti statuito che il giudice dell'esecuzione è comunque tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell'adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo (Cass. Sez. 1, n. 998 del 5 novembre 2008, Ingenito, Rv. 242506). A tal fine, ha rilevato che il tenore dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, secondo cui «la sospensione condizionale della pena è revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative», determina che il rimedio revocatorio si imponga anche al cospetto dell'originaria legittimità formale del provvedimento —non sussistendo, al momento della sua adozione, la causa ostativa— ed in considerazione della violazione del precetto contenuto nell'art. 164, quarto comma, cod. pen., anche se avvenuta ed accertata successivamente. Ne consegue che l'avvenuta revoca delle due precedenti sospensioni condizionali non può determinare la legittimità di quella concessa per la terza volta stante l'espresso divieto normativo di concessione del beneficio in oggetto per più di due volte. In ogni caso l'esistenza di due precedenti condanne sarebbe di ostacolo alla sospensione condizionale della pena in occasione di una condanna pronunciata successivamente. 3.1. Infine, con riferimento al profilo della conoscenza o conoscibilità -in capo al giudice della cognizione che abbia erroneamente disposto la sospensione condizionale- di una causa ostativa al beneficio in oggetto si osserva che esso è stato già ritenuto irrilevante con la sentenza di annullamento n. 906/2020 di questa Corte e che pertanto si è ormai formato il giudicato sul punto. 4. In conclusione il ricorso deve essere respinto con la condanna del Longo al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 marzo 2022 Il onsiglier ensore Il Presidente gio os Renato
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