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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30126/2026

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ata non estinta lapena e ogni altro effetto della condanna irrogata a XXXXXXXXXXXXXXXX peresito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguenteinoltro degli atti alla competente Procura per l’emissione dell’ordine dicarcerazione della pena di mesi due e giorni venti di reclusione.Verificato che, avverso detto provvedimento, è stata proposta impugnazioneaffidata a tre motivi (violazione dell’art. 47 Ord. pen. – primo motivo; omessavalutazione delle condizioni di salute del condannato e vizio di motivazione –secondo motivo; violazione del principio di proporzionalità in relazione all’entitàdella pena ritenuta da espiare – terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art.667, comma 4, cod. proc. pen.

Invero, l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.,aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), di. 23 dicembre 2013, n. 146, coordinatocon la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, recante "misure urgenti intema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata dellapopolazione carceraria", entrata in vigore il 21 febbraio 2014, prevede, tral'altro, che «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alla «valutazionesull'esito affidamento in prova richieste di riabilitazione» procede «a normadell'articolo 667 comma 4»; il richiamato articolo dispone che il giudicedell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale ilpubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizionedavanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente diesecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.Ritenuto, pertanto, alla stregua del combinato disposto delle dette norme,che avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reso nella materiache ci occupa, è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art.667, comma 4, cod. proc. pen., allo stesso tribunale, che deciderà con legaranzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., e nonricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previstodalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione (inmotivazione di Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, Rv. 262251; Sez. 3, n.48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 6, n. 13445 del12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454), con la conseguenza che il ricorso percassazione proposto deve essere qualificato come opposizione, con trasmissionedegli atti al Tribunale di sorveglianza competente perché provveda sullaopposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.

P.Q.MQualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alTribunale di sorveglianza di salerno.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata non estinta lapena e ogni altro effetto della condanna irrogata a XXXXXXXXXXXXXXXX peresito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguenteinoltro degli atti alla competente Procura per l’emissione dell’ordine dicarcerazione della pena di mesi due e giorni venti di reclusione.Verificato che, avverso detto provvedimento, è stata proposta impugnazioneaffidata a tre motivi (violazione dell’art. 47 Ord. pen. – primo motivo; omessavalutazione delle condizioni di salute del condannato e vizio di motivazione –secondo motivo; violazione del principio di proporzionalità in relazione all’entitàdella pena ritenuta da espiare – terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art.667, comma 4, cod. proc. pen. Invero, l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.,aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), di. 23 dicembre 2013, n. 146, coordinatocon la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, recante "misure urgenti intema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata dellapopolazione carceraria", entrata in vigore il 21 febbraio 2014, prevede, tral'altro, che «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alla «valutazionesull'esito affidamento in prova richieste di riabilitazione» procede «a normadell'articolo 667 comma 4»; il richiamato articolo dispone che il giudicedell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale ilpubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizionedavanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente diesecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.Ritenuto, pertanto, alla stregua del combinato disposto delle dette norme,che avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reso nella materiache ci occupa, è esperibile da parte dell'interessato opposizione, ai sensi dell'art.667, comma 4, cod. proc. pen., allo stesso tribunale, che deciderà con legaranzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., e nonricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previstodalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione (inmotivazione di Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, Rv. 262251; Sez. 3, n.48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 6, n. 13445 del12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454), con la conseguenza che il ricorso percassazione proposto deve essere qualificato come opposizione, con trasmissionedegli atti al Tribunale di sorveglianza competente perché provveda sullaopposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. P.Q.MQualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alTribunale di sorveglianza di salerno.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 30126/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris