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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2024

Cassazione n. 25214/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il primo motivo con cui si deduce la nullità della citazione in appello per omessa osservanza dei termini è indeducibile in quanto, trattandosi di nullità a regime intermedio (tra le tante che affermano l'ormai pacifico principio di diritto Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796), non è stata dedotta nel primo atto utile allorché, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la difesa eccepiva l'omessa notifica al ricorrente sul presupposto che la stessa fosse avvenuta presso la madre, a fronte di rilevata notifica a mani proprie, specifica questione su cui la Corte di appello ha fornito corretta risposta; rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura la motivazione della Corte di appello quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è declinato in fatto e teso a prospettare una rilettura delle risultanze (che si vorrebbero sottoporre alla diretta attenzione di questa Corte per un nuovo ma precluso vaglio di merito), avendo fornito precisa e, in quanto tale, insindacabile risposta avverso l'identica censura del ricorrente (che metteva in dubbio il funzionamento del campanello e che la casa ove era stato effettuato il controllo fosse proprio quella del ricorrente o non corrispondesse a quella ove il verbalizzante aveva suonato) rilevando come sul punto precisa fosse stata la testimonianza del teste di polizia giudiziaria dichiaratosi certo del funzionamento del campanello perché udito dall'esterno e che lo stesso corrispondesse proprio all'abitazione ove il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari; ritenuto che tale risposta dà conto, seppure implicitamente, delle ragioni per cui la Corte di appello non ha ritenuto necessaria la rinnovazione istruttoria (di cui al quarto motivo di ricorso); rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, aspetti che hanno determinato il complessivo trattamento sanzionatorio da parte del Tribunale che la Corte di appello ha mostrato di condividere ritenendolo congruo; ha rilevato come le plurime condanne fossero dimostrative della spiccata propensione a delinquere e tali da palesare, all'esito del delitto di evasione contestato, una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale a giustificazione della recidiva e che i plurimi precedenti, in assenza di elementi positivi, non consentissero di riconoscere le invocate circostanze attenuanti; osservato che manifestamente infondato risulta l'ultimo motivo con cui si assume che il rinvio dell'udienza del 17 febbraio 2016 sino a quella del 19 ottobre 2016, il cui periodo di sospensione è stato computato al fine di negare l'intervenuta prescrizione del reato, non costituisse un "rinvio di cortesia" richiesto dalla difesa per legittimo impedimento, tenuto conto che tale non può qualificarsi il rinvio richiesto per imprecisati "improrogabili impegni familiari" formulato con atto depositato in data 11 febbraio 2016, a nulla rilevando che nessuna sospensione dei termini, operante ope legis, fosse stata evidenziata nel verbale con cui il rinvio era stato accordato; che pertanto corretta risulta l'individuazione della data di prescrizione al 11 febbraio 2024 (dieci anni necessari per la prescrizione dell'ipotesi di evasione comprensivo dell'aumento di due terzi per l'interruzione alla luce della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. e sospensioni per un totale di un anno quattro mesi e nove giorni); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il primo motivo con cui si deduce la nullità della citazione in appello per omessa osservanza dei termini è indeducibile in quanto, trattandosi di nullità a regime intermedio (tra le tante che affermano l'ormai pacifico principio di diritto Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796), non è stata dedotta nel primo atto utile allorché, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la difesa eccepiva l'omessa notifica al ricorrente sul presupposto che la stessa fosse avvenuta presso la madre, a fronte di rilevata notifica a mani proprie, specifica questione su cui la Corte di appello ha fornito corretta risposta; rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura la motivazione della Corte di appello quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è declinato in fatto e teso a prospettare una rilettura delle risultanze (che si vorrebbero sottoporre alla diretta attenzione di questa Corte per un nuovo ma precluso vaglio di merito), avendo fornito precisa e, in quanto tale, insindacabile risposta avverso l'identica censura del ricorrente (che metteva in dubbio il funzionamento del campanello e che la casa ove era stato effettuato il controllo fosse proprio quella del ricorrente o non corrispondesse a quella ove il verbalizzante aveva suonato) rilevando come sul punto precisa fosse stata la testimonianza del teste di polizia giudiziaria dichiaratosi certo del funzionamento del campanello perché udito dall'esterno e che lo stesso corrispondesse proprio all'abitazione ove il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari; ritenuto che tale risposta dà conto, seppure implicitamente, delle ragioni per cui la Corte di appello non ha ritenuto necessaria la rinnovazione istruttoria (di cui al quarto motivo di ricorso); rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, aspetti che hanno determinato il complessivo trattamento sanzionatorio da parte del Tribunale che la Corte di appello ha mostrato di condividere ritenendolo congruo; ha rilevato come le plurime condanne fossero dimostrative della spiccata propensione a delinquere e tali da palesare, all'esito del delitto di evasione contestato, una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale a giustificazione della recidiva e che i plurimi precedenti, in assenza di elementi positivi, non consentissero di riconoscere le invocate circostanze attenuanti; osservato che manifestamente infondato risulta l'ultimo motivo con cui si assume che il rinvio dell'udienza del 17 febbraio 2016 sino a quella del 19 ottobre 2016, il cui periodo di sospensione è stato computato al fine di negare l'intervenuta prescrizione del reato, non costituisse un "rinvio di cortesia" richiesto dalla difesa per legittimo impedimento, tenuto conto che tale non può qualificarsi il rinvio richiesto per imprecisati "improrogabili impegni familiari" formulato con atto depositato in data 11 febbraio 2016, a nulla rilevando che nessuna sospensione dei termini, operante ope legis, fosse stata evidenziata nel verbale con cui il rinvio era stato accordato; che pertanto corretta risulta l'individuazione della data di prescrizione al 11 febbraio 2024 (dieci anni necessari per la prescrizione dell'ipotesi di evasione comprensivo dell'aumento di due terzi per l'interruzione alla luce della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. e sospensioni per un totale di un anno quattro mesi e nove giorni); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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