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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01557/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 29106_25 rilevato che, con due motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159, cod. pen., e all'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000 (primo motivo: si censura la sentenza impugnata laddove non ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, maturata antecedentemente alla pronuncia di appello, il reato viene indicato come consumato il 2 marzo 2015, dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione pari ad anni 10; si sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente considerato quale evento interruttivo della prescrizione il rinvio del processo per il periodo intercorrente tra l'udienza celebratasi 1'11 ottobre 2022 e quella del 15 novembre 2022, con sospensione pari a giorni 35; tuttavia, dal verbale dell'udienza dell'Il ottobre 2022 emergerebbe che il difensore aveva chiesto, in assenza di una dedotta e specifica ragione, un rinvio, senza tuttavia che il tribunale disponesse espressamente ai sensi dell'articolo 159 cod. pen. la sospensione dei termini di prescrizione; tuttavia, se è vero che il dibattimento era stato rinviato su richiesta del difensore, è altrettanto vero che la naturale conclusione dell'udienza, in assenza di qualsivoglia attività istruttoria programmata, fosse il rinvio ad una successiva; da qui la logica conseguenza che né il PM abbia chiesto prima, né il giudice abbia espressamente disposto poi, la sospensione dei termini di prescrizione); b) vizio di violazione di legge in relazione agi artt. 192, cod. proc. pen. e 2, d.

Igs. n. 74 del 2000 e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000 (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata nella parte in cui fonda l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato sulla scorta di un ragionamento del tutto illogico ed autoreferenziale; lungi dal fornire un'adeguata risposta in ordine nello specifico motivo di appello sulla ritenuta inesistenza soggettiva dell'operazione contestata, la sentenza si sarebbe appiattita senza alcun ulteriore sforzo motivazionale sulle risultanze del provvedimento di primo grado; la contestazione si snoda probatoriamente attraverso un percorso di natura esclusivamente tributaria, ossia tramite un accertamento induttivo cui ha fatto seguito un accesso ispettivo e l'emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società; difetterebbero dunque riscontri oggettivi certi rispetto alle presunzioni di inesistenza delle operazioni fatturate; si richiama a tal proposito giurisprudenza di questa Corte circa la inammissibilità dell'utilizzo di presunzioni tributarie nella fase di cognizione; nella specie, i testi dell'accusa avrebbero dichiarato di non aver effettuato alcuna verifica in ordine all'avvenuta esecuzione dei lavori o della consegna dei beni da parte dell'emittente delle fatture, desumendo l'inesistenza dagli elementi indiziari assunti in occasione dell'accesso effettuato nel 2016, ovverosia a distanza di due anni, presso la sede legale della società riconducibile all'emittente; il dato probatorio circa l'impossibilità dell'emittente di effettuare le operazioni oggetto delle fatture contestate sarebbe frutto soltanto di un accertamento cartolare, ovverosia di un controllo documentale circa l'esistenza di sedi, mezzi e dipendenti, di per sé inidoneo e non sufficiente a provare l'inesistenza di un'attività imprenditoriale di fatto, a maggior ragione quando quest'ultima non tenga le scritture contabili e non presenti le dichiarazioni fiscali; peraltro, anche l'attività ispettiva posta in essere nei confronti della società emittente si sarebbe sostanziata in un singolo accesso presso la casa di quest'ultimo, nonché nel mancato rinvenimento di qualsivoglia scritture contabile; tale ultima circostanza, già comprensibile laddove si consideri che l'accertamento è avvenuto a distanza di anni dall'emissione delle fatture, si spiegherebbe a fortiori in considerazione del fatto che l'emittente era un evasore totale; apparirebbe dunque del tutto logico come, sotto il profilo documentale, non risultasse la presenza di personale dipendente, l'indicazione dei fornitori, la presenza di locali e mezzi idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa; in definitiva, non potrebbe ritenersi provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente abbia scientemente fruito di fatture emesse per operazioni inesistenti al fine di creare elementi passivi fittizi in modo tale da evadere l'Iva); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) il secondo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) il secondo prefigura peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) il secondo è comunque manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; d) il primo, infine, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato, in particolare, che i giudici territoriali confutano in maniera adeguata ed argomentata, con modalità del tutto immuni dai denunciati vizi, le doglianze dell'allora appellante, replicate in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica (v. pagg. 5/7 della sentenza impugnata); anzitutto, la Corte territoriale sottolinea come la ditta individuale di cui il ricorrente era rappresentante legale avesse contabilizzato, e si fosse dunque avvalsa, ai fini della determinazione del reddito di impresa per l'anno di imposta 2014, di ben 94 fatture commerciali emesse dai fornitori meglio indicati in rubrica, per prestazioni in realtà mai eseguite in quanto i soggetti emittenti, a seguito di controlli mirati effettuati íízt dall'Agenzia delle entrate sono risultate società cosiddette "cartiere"; la sentenza dà atto di come il procedimento penale avesse preso avvio a seguito di un accertamento effettuato dall'Agenzia delle entrate nei confronti delle società del gruppo Caggegi, accertamento poi estesosi al ricorrente in quanto cliente, da cui era risultato che le tre suindicate società emittenti non avevano una sede legale, erano prive di personale dipendente addetto al trasporto merci o all'esecuzione di lavori edili, erano prive di magazzini e locali per il deposito merci, e soprattutto non avevano tenuto le scritture contabili prescritte per legge per gli anni dal 2011 al 2016; da qui l'affermazione, non manifestamente illogica, secondo cui si trattava di società non svolgenti alcuna effettiva attività imprenditoriale e che, dunque, non avrebbero potuto eseguire alcun tipo di prestazione, nella specie attività edilizia, in favore della ditta dell'odierno ricorrente; quest'ultimo dunque aveva effettuato i pagamenti ad una società apparente appaltatrice di lavori edili, quindi soggetto che, per mancanza di un'impresa, non avrebbe potuto svolgerli; tra l'altro, si osserva in sentenza, l'imputato non era stato in grado di fornire alcuna indicazione circa gli operai utilizzati dalle società emittenti per l'espletamento dei numerosi lavori ed oggetto delle 94 fatture, nè aveva fornito dettagli circa i rapporti commerciali intercorsi con le società facenti capo al Caggegi, quali per esempio contratti o ernail; era dunque di tutta evidenza che le fatture emesse dalle società del gruppo Caggegi e utilizzate dall'imputato nella dichiarazione fiscale 2014 si riferissero ad operazioni inesistenti; con motivazione parimenti non manifestamente illogica, i giudici territoriali ritengono poi assolutamente insufficiente il dato difensivo rappresentato dal formale pagamento delle fatture mediante assegni o bonifici e ciò, sia perché si tratta di pagamenti che non sempre consentivano l'individuazione della fattura e della fornitura per cui è stata emessa, trattandosi di versamenti effettuati a distanza di tempo e con causale generica, sia soprattutto per il dato, frutto della comune esperienza, secondo cui è fatto notorio quello del meccanismo fraudolento della retrocessione alla società utilizzatrice della somma da quest'ultima versata alla cartiera; i giudici, peraltro, correttamente fanno riferimento alla giurisprudenza circa il principio della cosiddetta vicinanza della prova, evidenziando come spetti all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, elementi nella specie non rappresentati; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 — 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie; ritenuto, infine, quanto al motivo sulla prescrizione, che lo stesso dev'essere disatteso, posto che è pacifico, ed ammesso pure dal difensore, che l'udienza del celebratasi il 22 ottobre 2022 venne rinviata, su istanza del difensore, all'udienza del 15 novembre 2022; è ben vero che all'udienza del 22 ottobre 2022 era stata svolta l'attività processuale prevista per tale udienza, ma è altrettanto vero, e su ciò nemmeno la difesa pone contestazioni, che il rinvio venne disposto su richiesta della difesa; quanto sopra è sufficiente a giustificare la sospensione del termine di prescrizione per gg. 35, essendo stato infatti affermato che il rinvio della trattazione del processo ad una successiva udienza, disposto su richiesta dell'imputato o del suo difensore, comporta la sospensione dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., quand'anche in quella stessa udienza sia stata svolta attività istruttoria o processuale (Sez. 1, n. 29264 del 24/06/2024, S., Rv. 286903 - 01); né, si noti, rileva la circostanza che il giudice non ebbe ad adottare alcun provvedimento formale di sospensione; è stato infatti affermato più volte da questa Corte che la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv. 279861 — 01; Sez. 7, n. 9466 del 25/11/2014, dep. 2015, Franco, Rv. 262670 — 01; per tutte, si v.

Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509 — 01); anche tale motivo si appalesa manifestamente infondato, in quanto, aggiungendo al termine massimo di anni dieci (2 marzo 2025), la sospensione di gg. 35, la prescrizione è maturata in data successiva alla data di pronuncia della sentenza impugnata (13 marzo 2025); non rileva, infine, la circostanza dell'intervenuta maturazione nelle more del predetto termine prescrizionale, atteso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa dellei‘mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 29106_25 rilevato che, con due motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159, cod. pen., e all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 (primo motivo: si censura la sentenza impugnata laddove non ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, maturata antecedentemente alla pronuncia di appello, il reato viene indicato come consumato il 2 marzo 2015, dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione pari ad anni 10; si sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente considerato quale evento interruttivo della prescrizione il rinvio del processo per il periodo intercorrente tra l'udienza celebratasi 1'11 ottobre 2022 e quella del 15 novembre 2022, con sospensione pari a giorni 35; tuttavia, dal verbale dell'udienza dell'Il ottobre 2022 emergerebbe che il difensore aveva chiesto, in assenza di una dedotta e specifica ragione, un rinvio, senza tuttavia che il tribunale disponesse espressamente ai sensi dell'articolo 159 cod. pen. la sospensione dei termini di prescrizione; tuttavia, se è vero che il dibattimento era stato rinviato su richiesta del difensore, è altrettanto vero che la naturale conclusione dell'udienza, in assenza di qualsivoglia attività istruttoria programmata, fosse il rinvio ad una successiva; da qui la logica conseguenza che né il PM abbia chiesto prima, né il giudice abbia espressamente disposto poi, la sospensione dei termini di prescrizione); b) vizio di violazione di legge in relazione agi artt. 192, cod. proc. pen. e 2, d. Igs. n. 74 del 2000 e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata nella parte in cui fonda l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato sulla scorta di un ragionamento del tutto illogico ed autoreferenziale; lungi dal fornire un'adeguata risposta in ordine nello specifico motivo di appello sulla ritenuta inesistenza soggettiva dell'operazione contestata, la sentenza si sarebbe appiattita senza alcun ulteriore sforzo motivazionale sulle risultanze del provvedimento di primo grado; la contestazione si snoda probatoriamente attraverso un percorso di natura esclusivamente tributaria, ossia tramite un accertamento induttivo cui ha fatto seguito un accesso ispettivo e l'emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società; difetterebbero dunque riscontri oggettivi certi rispetto alle presunzioni di inesistenza delle operazioni fatturate; si richiama a tal proposito giurisprudenza di questa Corte circa la inammissibilità dell'utilizzo di presunzioni tributarie nella fase di cognizione; nella specie, i testi dell'accusa avrebbero dichiarato di non aver effettuato alcuna verifica in ordine all'avvenuta esecuzione dei lavori o della consegna dei beni da parte dell'emittente delle fatture, desumendo l'inesistenza dagli elementi indiziari assunti in occasione dell'accesso effettuato nel 2016, ovverosia a distanza di due anni, presso la sede legale della società riconducibile all'emittente; il dato probatorio circa l'impossibilità dell'emittente di effettuare le operazioni oggetto delle fatture contestate sarebbe frutto soltanto di un accertamento cartolare, ovverosia di un controllo documentale circa l'esistenza di sedi, mezzi e dipendenti, di per sé inidoneo e non sufficiente a provare l'inesistenza di un'attività imprenditoriale di fatto, a maggior ragione quando quest'ultima non tenga le scritture contabili e non presenti le dichiarazioni fiscali; peraltro, anche l'attività ispettiva posta in essere nei confronti della società emittente si sarebbe sostanziata in un singolo accesso presso la casa di quest'ultimo, nonché nel mancato rinvenimento di qualsivoglia scritture contabile; tale ultima circostanza, già comprensibile laddove si consideri che l'accertamento è avvenuto a distanza di anni dall'emissione delle fatture, si spiegherebbe a fortiori in considerazione del fatto che l'emittente era un evasore totale; apparirebbe dunque del tutto logico come, sotto il profilo documentale, non risultasse la presenza di personale dipendente, l'indicazione dei fornitori, la presenza di locali e mezzi idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa; in definitiva, non potrebbe ritenersi provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente abbia scientemente fruito di fatture emesse per operazioni inesistenti al fine di creare elementi passivi fittizi in modo tale da evadere l'Iva); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) il secondo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) il secondo prefigura peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) il secondo è comunque manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; d) il primo, infine, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato, in particolare, che i giudici territoriali confutano in maniera adeguata ed argomentata, con modalità del tutto immuni dai denunciati vizi, le doglianze dell'allora appellante, replicate in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica (v. pagg. 5/7 della sentenza impugnata); anzitutto, la Corte territoriale sottolinea come la ditta individuale di cui il ricorrente era rappresentante legale avesse contabilizzato, e si fosse dunque avvalsa, ai fini della determinazione del reddito di impresa per l'anno di imposta 2014, di ben 94 fatture commerciali emesse dai fornitori meglio indicati in rubrica, per prestazioni in realtà mai eseguite in quanto i soggetti emittenti, a seguito di controlli mirati effettuati íízt dall'Agenzia delle entrate sono risultate società cosiddette "cartiere"; la sentenza dà atto di come il procedimento penale avesse preso avvio a seguito di un accertamento effettuato dall'Agenzia delle entrate nei confronti delle società del gruppo Caggegi, accertamento poi estesosi al ricorrente in quanto cliente, da cui era risultato che le tre suindicate società emittenti non avevano una sede legale, erano prive di personale dipendente addetto al trasporto merci o all'esecuzione di lavori edili, erano prive di magazzini e locali per il deposito merci, e soprattutto non avevano tenuto le scritture contabili prescritte per legge per gli anni dal 2011 al 2016; da qui l'affermazione, non manifestamente illogica, secondo cui si trattava di società non svolgenti alcuna effettiva attività imprenditoriale e che, dunque, non avrebbero potuto eseguire alcun tipo di prestazione, nella specie attività edilizia, in favore della ditta dell'odierno ricorrente; quest'ultimo dunque aveva effettuato i pagamenti ad una società apparente appaltatrice di lavori edili, quindi soggetto che, per mancanza di un'impresa, non avrebbe potuto svolgerli; tra l'altro, si osserva in sentenza, l'imputato non era stato in grado di fornire alcuna indicazione circa gli operai utilizzati dalle società emittenti per l'espletamento dei numerosi lavori ed oggetto delle 94 fatture, nè aveva fornito dettagli circa i rapporti commerciali intercorsi con le società facenti capo al Caggegi, quali per esempio contratti o ernail; era dunque di tutta evidenza che le fatture emesse dalle società del gruppo Caggegi e utilizzate dall'imputato nella dichiarazione fiscale 2014 si riferissero ad operazioni inesistenti; con motivazione parimenti non manifestamente illogica, i giudici territoriali ritengono poi assolutamente insufficiente il dato difensivo rappresentato dal formale pagamento delle fatture mediante assegni o bonifici e ciò, sia perché si tratta di pagamenti che non sempre consentivano l'individuazione della fattura e della fornitura per cui è stata emessa, trattandosi di versamenti effettuati a distanza di tempo e con causale generica, sia soprattutto per il dato, frutto della comune esperienza, secondo cui è fatto notorio quello del meccanismo fraudolento della retrocessione alla società utilizzatrice della somma da quest'ultima versata alla cartiera; i giudici, peraltro, correttamente fanno riferimento alla giurisprudenza circa il principio della cosiddetta vicinanza della prova, evidenziando come spetti all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, elementi nella specie non rappresentati; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 — 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie; ritenuto, infine, quanto al motivo sulla prescrizione, che lo stesso dev'essere disatteso, posto che è pacifico, ed ammesso pure dal difensore, che l'udienza del celebratasi il 22 ottobre 2022 venne rinviata, su istanza del difensore, all'udienza del 15 novembre 2022; è ben vero che all'udienza del 22 ottobre 2022 era stata svolta l'attività processuale prevista per tale udienza, ma è altrettanto vero, e su ciò nemmeno la difesa pone contestazioni, che il rinvio venne disposto su richiesta della difesa; quanto sopra è sufficiente a giustificare la sospensione del termine di prescrizione per gg. 35, essendo stato infatti affermato che il rinvio della trattazione del processo ad una successiva udienza, disposto su richiesta dell'imputato o del suo difensore, comporta la sospensione dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., quand'anche in quella stessa udienza sia stata svolta attività istruttoria o processuale (Sez. 1, n. 29264 del 24/06/2024, S., Rv. 286903 - 01); né, si noti, rileva la circostanza che il giudice non ebbe ad adottare alcun provvedimento formale di sospensione; è stato infatti affermato più volte da questa Corte che la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv. 279861 — 01; Sez. 7, n. 9466 del 25/11/2014, dep. 2015, Franco, Rv. 262670 — 01; per tutte, si v. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509 — 01); anche tale motivo si appalesa manifestamente infondato, in quanto, aggiungendo al termine massimo di anni dieci (2 marzo 2025), la sospensione di gg. 35, la prescrizione è maturata in data successiva alla data di pronuncia della sentenza impugnata (13 marzo 2025); non rileva, infine, la circostanza dell'intervenuta maturazione nelle more del predetto termine prescrizionale, atteso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa dellei‘mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co
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