CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA]() CHEAU per l'esecuzione della pena di mesi quattro di reclusione; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza di presupposti che il Tribunale avrebbe fondato esclusivamente sulla mancanza di un domicilio idoneo e di un lavoro; Rilevato che le censure sono manifestamente infondate, in quanto il Tribunale -con il riferimento alle accertate condizioni dello stabile (fatiscente e senza corrente elettrica) dove il domicilio era stato indicato, alla inattività dell'impresa individuale indicata come attività svolta, e al mancato reperimento del condannato (a nulla rilevando sul punto il fatto che dopo la celebrazione dell'udienza questo abbia ricevuto la notifica del provvedimento ora impugnato) - ha dato corretto e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione in ordine all'assenza di condizioni per l'applicazione di misure extramurarie, correttamente definite come allo stato non praticabili; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.