CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iano il 02/05/1943avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di Appello di Napoliha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarottafraudolenta patrimoniale (artt. 216, comma 1, n. 1 legge fall.) e documentale(216, comma 1, n. 2 legge fall.), in relazione al fallimento, dichiarato in data 11luglio 2018, della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, della quale la [OSCURATO:PERSONA] era stataamministratrice dal 16.10.2014 sino alla data del 28.12.2017 e il D’[OSCURATO:PERSONA] era statoritenuto amministratore di fatto, dalla costituzione della società sino al suofallimento.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], è costituito da tre motivi, di seguitoriportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice diprocedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),ed e) cod. proc. pen., violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazioneal riconoscimento, in capo al ricorrente, della qualifica di amministratore di fattodella società. La Corte di appello di Napoli non avrebbe tenuto conto della presenzalimitata, saltuaria e obbligata del ricorrente presso i punti vendita della società edell’assenza di poteri di gestione e di organizzazione del lavoro dei dipendenti, taleda non consentire l’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto, alla luce deiprincipi ripetutamente richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.Non sarebbe emersa, inoltre, la prova di una responsabilità omissiva delricorrente ai sensi dell’art. 40, comma 2 cod. pen.2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d),ed e) cod. proc. pen., il ricorrente si duole del mancato accoglimento, da partedella Corte di appello, della richiesta di integrazione probatoria finalizzataall’accertamento della sorte dei beni asseritamente distratti e dei movimentibancari, sulla base di una motivazione generica e astratta fornita dai giudiciterritoriali.2.3. Con il terzo motivo si deduce la genericità e la contraddittorietà dellamotivazione della sentenza in punto di mancato accoglimento della richiesta diriqualificazione della condotta di bancarotta patrimoniale in quella di bancarottasemplice, nonostante l’assenza della prova del dolo del ricorrente e la nonconfigurabilità di una gestione continuativa.Quanto al reato di bancarotta documentale, lo stesso sarebbe un reato propriodell’amministratore di diritto, non configurabile a carico dell’amministratore difatto, in assenza della prova di una condotta istigatoria. Difetterebbe, in ogni caso,il dolo specifico di arrecare con la propria condotta un danno ai creditori.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da duemotivi, anch’essi di seguito sinteticamente riportati.3.1. Con il primo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge penale, mancata assunzione di una prova decisivae vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della condottadistrattiva, non essendo stata dimostrata la disponibilità di beni da parte dellafallita e comunque la distrazione degli stessi, nonostante una richiesta diintegrazione probatoria in tal senso formulata dalla difesa e rigettata dalla Cortedi appello.3.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),d) ed e) cod. proc. pen., si contesta il difetto di motivazione in ordine alla mancatariqualificazione della condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarottasemplice e nella ritenuta integrazione della bancarotta documentale, pur inassenza della prova del richiesto dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.2. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] èinfondato e, in parte, privo di specificità, perché non si confronta con lamotivazione del provvedimento impugnato.Non è ravvisabile, infatti, alcuna violazione di legge penale o vizio dimotivazione nel contenuto della sentenza della Corte di appello di Napoli, nellaparte in cui riconosce in capo al D’[OSCURATO:PERSONA] un potere di cogestione della societàunitamente alla madre, [OSCURATO:PERSONA].Questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza che «ai fini dell'attribuzionedella qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementisintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasifase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività dellasocietà, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunquesettore gestionale di detta attività - sia esso aziendale, produttivo, amministrativo,contrattuale o disciplinare -, ed il relativo accertamento costituisce oggetto di unavalutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congruae logica motivazione» (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 –01).E’ stato altresì specificato che l’amministratore “di fatto” non devenecessariamente essere l’unico soggetto incaricato della gestione della società, inquanto «la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio deipoteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanzacon l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivio anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo ipoteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione» (Sez. 5, n. 12912 del06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 – 01).Questi principi sono stati correttamente seguiti dalla Corte di appello di Napoliche ha riconosciuto la qualifica di “amministratore di fatto” del D’[OSCURATO:PERSONA] sulla basedi una pluralità di elementi indiziari convergenti, quali: lo stretto rapportoparentale tra il ricorrente e colei che aveva avuto la rappresentanza formale dellasocietà dalla sua costituzione e sino a sei mesi prima della dichiarazione difallimento; l’utilizzo, da parte del D’[OSCURATO:PERSONA], del conto corrente e dei veicoli dellasocietà sia prima che dopo il fallimento; la sua diretta gestione dei rapporticommerciali e del potere di direzione verso i dipendenti (assunzioni,corresponsione di stipendi, decisioni su ferie, direttive sul posto di lavoro), comeriferito dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tali elementi, la difesa si è limitata a ridimensionare il contenutodelle dichiarazioni dei testi indicati (asserendo che il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferitodi aver avuto rapporti con il D’[OSCURATO:PERSONA] solo fino alla fine del 2015 e che la testeOvidio avrebbe fatto riferimento alla presenza anche della [OSCURATO:PERSONA] presso ilpunto vendita della società), senza neanche allegare i relativi verbali didichiarazioni, e a dedurre, in modo del tutto assertivo, che il D’[OSCURATO:PERSONA] nonorganizzava il lavoro dei dipendenti, perché costoro si autogestivano.Si tratta di critiche generiche, non supportate dagli elementi di prova acquisitie che sollecitano questa Corte a procedere ad una non consentita rivalutazione delfatto accertato.Inconferente, inoltre, è il riferimento all’art. 40, comma 2 cod. pen. e ad unasupposta mancata dimostrazione di “inerzia” dell’imputato nel non aver impeditogli eventi di bancarotta, posto che la Corte di appello ha riconosciuto all’imputatouna responsabilità diretta per tali fatti, quale cogestore della società insieme allamadre, e non una responsabilità per mancato impedimento dell’evento.3. Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] edil primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], nellaparte in cui deducono violazione di legge, vizio di motivazione e mancataassunzione di una prova decisiva, con riferimento al rigetto, da parte dei giudiciterritoriali, della richiesta di integrazione probatoria, finalizzata all’accertamentodella sorte dei beni distratti, della “massa creditizia” e dei movimenti bancari dellasocietà, è del tutto generica.Come correttamente posto in evidenza dalla Corte di appello di Napoli, larinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione dicompletezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattereeccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga,nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 – 01).E’ stato altresì osservato che è «inammissibile la richiesta di rinnovazionedell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine,finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente,non sussistendo pertanto, rispetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte delgiudice del gravame» (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 – 01).Ebbene, la richiesta di procedere all’assunzione (e in parte alla riassunzione)di prove orali per verificare, in modo del tutto esplorativo, quale potesse esserestata la sorte dei beni e degli arredi non rinvenuti in sede di inventario o imovimenti bancari della società, senza il supporto di alcun elemento documentale(in astratto certamente recuperabile, come ad esempio i contratti di cessione deibeni o gli estratti conto della società, ben più affidabili del ricordo del curatore) edin assenza di qualsiasi specifica deduzione in ordine alla possibile diversadestinazione dei beni da parte dei protagonisti della vicenda, non solo nell’ambitodel procedimento penale di merito ma anche nel corso della proceduraconcorsuale, è stata condivisibilmente ritenuta del tutto inidonea ad apportarealcun contributo alla ricostruzione dei fatti e in contrasto con i principi soprarichiamati.4. Il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si contesta lasussistenza delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentalee si prospetta la riqualificazione dei fatti nel reato di bancarotta semplice, sonoinfondati.4.1. Partendo dalla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, deverilevarsi che la Corte di appello di Napoli, con motivazione congrua, logica eaderente alle emergenze processuali, ha ritenuto accertato, sulla base dellerisultanze documentali e delle istanze di insinuazione al passivo, che la societàavesse la disponibilità di poste attive (arredi, forniture di merci, veicoli) non messea disposizione del fallimento da parte degli amministratori di diritto e di fatto dellasocietà e non rinvenuti nel corso della procedura concorsuale (ad eccezione deiveicoli, sottoposti a sequestro), senza che di tali beni aziendali venisse fornitaalcuna giustificazione da parte degli imputati.La difesa deduce che, oltre alla sede di Casapulla (ove era stato redatto unverbale di pignoramento negativo), la società avesse anche un’altra sede aPozzuoli, presso la quale non veniva effettuato alcun sopralluogo da parte delcuratore.Quanto dedotto dalla difesa non trova conforto dalla lettura della sentenzaimpugnata, né risulta altrimenti comprovato, ma in ogni caso si tratterebbe di unacircostanza non dirimente, posto che, come già evidenziato in precedenza, durantel’intera procedura concorsuale e nel corso del presente procedimento penale, lapossibilità di rinvenire i beni e gli arredi presso altra sede secondaria della societànon è stata mai prospettata dagli amministratori o da alcun altro soggetto, se nondalla difesa, ed in modo del tutto ipotetico.Secondo un orientamento del tutto consolidato di questa Corte, in tema dibancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni dellasocietà dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da partedell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (tra le tante, Sez. 5, n.8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 – 01).Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, non è ravvisabile, sul punto,alcuna inversione dell’onere probatorio, in quanto la prova della distrazione èlogicamente tratta dal mancato rinvenimento dei beni che la società avevacertamente prima della dichiarazione di fallimento (perché documentalmenteprovata) e dall’assenza di una possibile spiegazione alternativa fornitadall’interessato, che è esattamente quanto accertato anche nel caso in esame.4.2. Quanto alla condotta di bancarotta documentale, premesso che i motividi appello sul punto erano estremamente generici e ai limiti dell’inammissibilità,deve rilevarsi che la motivazione della sentenza della Corte di appello di Napoli -secondo cui il dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizioai creditori si ricava dal tenore complessivo della vicenda ed in particolare dallamancata consegna al curatore della quasi totalità delle scritture contabili (salvopochi documenti consegnati dall’ultimo amministratore di diritto), dalla distrazionedi tutti i beni aziendali, dall’assenza di qualsiasi contributo fornito dagliamministratori alla ricostruzione del patrimonio societario, in modo tale, dunque,da ostacolare la ricostruzione del passivo e dissimulare l’appropriazione – siconforma ai principi più volti espressi da questa Corte di legittimità, secondo cuiin tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilitàinterna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fattigestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dallecircostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando dispecificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruitosull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivoall'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, DiPietra, Rv. 284304).Del reato di bancarotta fraudolenta documentale, tra l’altro, contrariamentea quanto ritenuto dal ricorrente D’[OSCURATO:PERSONA], può certamente rispondere anchel’amministratore di fatto della società, come più volte posto in evidenza da questaCorte: «In tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallitaè da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore"di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo esoggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamentipenalmente rilevanti a lui addebitabili. (Sez. 5, Sentenza n. 39593 del20/05/2011, Assello, Rv. 250844 – 01).4.3. L’accertata distrazione di beni, di significativo valore economico (comeindicato in imputazione), da parte dei due amministratori della società (di fatto edi diritto), tale da pregiudicare senz’altro il soddisfacimento della massa deicreditori, anche tenuto conto dell’assenza di ulteriori beni sui quali rivalersi,nonché la sottrazione (o l’omessa tenuta) delle scritture contabili al fine diprocurarsi un profitto e di recare pregiudizio ai creditori, rende del tutto incongruoil richiamo, effettuato dai ricorrenti, in termini tra l’altro estremamente vaghi, allafattispecie di bancarotta semplice, della quale non ricorre alcuno degli elementicostitutivi.5. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]