CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 01404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 16 marzo 2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Nola in data 16/07/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 291 bis comma 1 D.P.R. n. 73/1973 perché deteneva un quantitativo di T.L.E. per KG. 298,800, con la recidiva reiterata specifica, accertato in [OSCURATO:PERSONA], il 2 marzo 2020; che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avendo i giudici del merito erroneamente non concesso le circostanze attenuanti generiche nonostante le disagiate condizioni economiche, nonché la confessione spontanea e la collaborazione prestata nel corso delle indagini; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che ripropone censure già presentate con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censure alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142); che nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal giudice di prime cure, fornendo compiuta risposta al motivo di appello relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando plurimi profili negativi ostativi al riconoscimento della ulteriore mitigazione sanzionatoria, con i quali il ricorrente non si confronta nel ricorso; che infine, giova ribadire l'orientamento costante di questa Corte di legittimità in tema di circostanze attenuanti generiche, secondo cui è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un aspetto del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (ex plurimis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315). Invero, è la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992 Ud. (dep. 25/11/1992), Rv. 192381); che pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ot