CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 22898/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal' giudice del gravame con corretti argomenti giuridici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, in particolare, che sul primo e terzo motivo di ricorso relativo alla responsabilità degli imputati la Corte di appello ha risposto con la ampia motivazione contenuta alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, sulla qualificazione della truffa come consumata anziché tentata a pag.4; ritenuto che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si deve ribadire che"il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità." (Sez.6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589 - 01), come avvenuto nel caso in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28/05/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]