CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari è stata negata dal Tribunale di sorveglianza, sull'assorbente rilievo, ineccepibilmente argomentato, dell'inidoneità del programma terapeutico presentato a sostegno dell'istanza, di tipo solo ambulatoriale; che il ricorrente contrasta tale valutazione con ragioni generiche e di puro fatto, non apprezzabili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0