CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2021
Cassazione n. 35994/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 8592-2017 proposto da: R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 1353 contro [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] SUDTIROLESI - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e segretario generale pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e segretario generale pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 50/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] BOLZANO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 53/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 8592/17 [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ex art. 28 stat. lav. dell' 11.12.13 il Tribunale di Bolzano respingeva il ricorso delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Mobilità, aderente alla prima, diretto al riconoscimento dei diritti sindacali scaturenti dalla legge e dai contratti collettivi di riferimento, ed in particolare quelli di informativa, di partecipazione alle riunioni per trattare, discutere e decidere in merito alle questioni attinenti la programmazione ed organizzazione del lavoro e quant'altro oggetto delle relazioni industriali nell'ambito del territorio di competenza. Il provvedimento era motivato con la considerazione che, dopo il referendum abrogativo dell'art. 19 comma 1 lettera a) della legge n.300/ 1970, le disposizioni di legge invocate dalla ricorrente (artt. 9 del DPR 6.1.1978 n. 58 e 5 bis del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito nella legge 19.7.1993 n. 236), andavano interpretate nel senso dell'estensione alle associazioni sindacali delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, parificate alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, soltanto dei diritti che la contrattazione collettiva riconosceva alle oo.ss. aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative. Conseguentemente il provvedimento impugnato negava che potesse integrare gli estremi di una condotta antisindacale il comportamento della società convenuta, che, mutando la prassi anzidetta più favorevole per il sindacato ricorrente, riteneva di non riconoscergli più il diritto di informativa e di convocazione alle riunioni, che al sindacato non spetta per legge né per contratto collettivo. Avverso tale decreto le associazioni sindacali proponevano opposizione. Resisteva la società, proponendo impugnazione incidentale circa il difetto di legittimazione attiva delle 00.SS. Il Tribunale, con sentenza n. 75\15, respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione e riteneva fondate le domande delle associazioni sindacali sulla scorta di Cass. n.10848\06 e della tutela delle minoranze linguistiche. Avverso la pronuncia proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA].; resistevano le 00. SS.RG 8592/17 Con sentenza depositata il 24.10.16, la Corte d'appello di Trento (sez. distaccata di Bolzano) rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a tre motivi; resistono le oo.ss. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Sulla questione della legittimazione attiva. La Corte di merito ricomprende la stessa, in base ad una interpretazione dell'art.9 d.P.R. n.58\78, tra i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale in base al detto d.P.R. ed all'art. 6 Cost. Rileva il Collegio che seppure in via di principio non possa una norma regolamentare derogare ad una norma nazionale in tema di legittimazione processuale (art.28, co.1), che ha natura speciale (C. Cost. n.89\95, Cass. SU n.28629\05) e processuale e dunque in via generale di ordine pubblico (cfr.Cass. n. 26898\14; Cass. n. 1468\02, Cass. n. 8231\00), deve tuttavia ritenersi che, in subiecta materia, essendo la legittimazione attiva del sindacato evidentemente e strettamente connessa all'effettivo esercizio dei diritti sindacali riconosciuti dalle menzionate fonti, e segnatamente dall'art. 6 Cost., cfr. al riguardo Cass. nn.10848\06 e 15083\15, e dunque di natura necessariamente strumentale all'esercizio dei diritti riconosciuti alle cot oo.ss. dalle norma citate, la sentenza impugnata deve essere col riconoscimento della legittimazione processuale ex art. 28, co.1, L. n. 300\70 anche alle oo.ss. oggi ricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza RG 8592/17 dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA]. est. Il Presidente (dr. [OSCURATO:PERSONA]) (dr.[OSCURATO:PERSONA]) IL