CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 05062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Catania revocava, a far data dall' [OSCURATO:DATA_NASCITA], la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. concessa a MELFI Roberto con ordinanza emessa il 15.04.2020 dal Tribunale di Sorveglianza di Catania. In motivazione, il Tribunale evidenza che la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale va revocata, in quanto il condannato è stato arrestato in data 1.12.2021 in seguito ad ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Catania in data 23.11.2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/1990. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MELFI Roberto deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero il disvelamento (dovuto alla emissione del titolo cautelare) di una condotta di reato antecedente alla ammissione a misura alternativa legittima la revoca, in quanto finisce con invalidare le considerazioni in fatto sulla personalità espresse al momento della ammissione. Le restanti doglianze sono meramente in fatto. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]