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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 42174/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9~e le conclusioni del PG _cp.uLAgm;c0 F_.Co tk e)2.4.e tx-9 c-o.t.s. cu ceR n,t3ti,t.“ )..te c_03-14,9 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 6 febbraio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione, premesso che il diniego di accesso al beneficio riguarda quattro semestri (dal febbraio del 2020 al febbraio del 2022) si evidenzia che il Masella durante la detenzione domiciliare (il 16 febbraio 2022), è stato denunziato per detenzione a fini di spaccio di 28 grammi di hashish (in sede di perquisizione sono stati rinvenuti anche due bilancini e una dose di cocaina).

Secondo il Tribunale la condotta tenuta dal Masella - peraltro analoga a quella per cui si trova in esecuzione di pena - evidenzia la mancata adesione al percorso rieducativo e legittima, pertanto, l'estensione temporale (ai semestri antecedenti) del diniego.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Si contesta, in particolare, la estensione temporale del diniego (quattro semestri a fronte di un episodio accaduto nell'ultima frazione) e si ritiene non adeguatamente valutato il periodo trascorso in detenzione ordinaria, caratterizzato da condotte denotanti adesione alla proposta rieducativa.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte (v. tra le molte Sez.

I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406) il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori.

Occorre però che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (perché meramente apparente) partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce.

Tale giudizio esige una puntuale motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva. 3.2 L'insegnamento di cui sopra spiega i suoi effetti lì dove la condotta negativa - successiva alla maturazione dei diversi semestri - sia rappresentata da un fatto costituente reato, fatto che va ovviamente apprezzato in concreto, stante il divieto di ogni automatismo teso a rapportare la cancellazione di benefici penitenziari (in essere o maturati) alla commissione di un fatto di reato (v.

Corte Cost. n. 186 del 23.5.1995).

Va dunque ribadito che la commissione di un reato, incidentalmente apprezzata dal giudice di sorveglianza, può disvelare anche con portata retroattiva la mancata adesione all'opera risocializzante e tale apprezzamento va effettuato sempre in concreto, attraverso la verifica dell'entità del reato, del suo contesto di produzione ed attraverso la comparazione di tali dati con la condotta tenuta durante i semestri di detenzione. 3.3 A tale compito non si è sottratto il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, che ha congruamente valorizzato la gravità della condotta e la correlata espressione di recidivanza, aspetti tali da rendere meramente apparente la antecedente adesione all'opera di risocializzazione nel precedente periodo detentivo.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 23 giugno 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9~e le conclusioni del PG _cp.uLAgm;c0 F_.Co tk e)2.4.e tx-9 c-o.t.s. cu ceR n,t3ti,t.“ )..te c_03-14,9 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 febbraio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione, premesso che il diniego di accesso al beneficio riguarda quattro semestri (dal febbraio del 2020 al febbraio del 2022) si evidenzia che il Masella durante la detenzione domiciliare (il 16 febbraio 2022), è stato denunziato per detenzione a fini di spaccio di 28 grammi di hashish (in sede di perquisizione sono stati rinvenuti anche due bilancini e una dose di cocaina). Secondo il Tribunale la condotta tenuta dal Masella - peraltro analoga a quella per cui si trova in esecuzione di pena - evidenzia la mancata adesione al percorso rieducativo e legittima, pertanto, l'estensione temporale (ai semestri antecedenti) del diniego. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Si contesta, in particolare, la estensione temporale del diniego (quattro semestri a fronte di un episodio accaduto nell'ultima frazione) e si ritiene non adeguatamente valutato il periodo trascorso in detenzione ordinaria, caratterizzato da condotte denotanti adesione alla proposta rieducativa. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte (v. tra le molte Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406) il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre però che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (perché meramente apparente) partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce. Tale giudizio esige una puntuale motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva. 3.2 L'insegnamento di cui sopra spiega i suoi effetti lì dove la condotta negativa - successiva alla maturazione dei diversi semestri - sia rappresentata da un fatto costituente reato, fatto che va ovviamente apprezzato in concreto, stante il divieto di ogni automatismo teso a rapportare la cancellazione di benefici penitenziari (in essere o maturati) alla commissione di un fatto di reato (v. Corte Cost. n. 186 del 23.5.1995). Va dunque ribadito che la commissione di un reato, incidentalmente apprezzata dal giudice di sorveglianza, può disvelare anche con portata retroattiva la mancata adesione all'opera risocializzante e tale apprezzamento va effettuato sempre in concreto, attraverso la verifica dell'entità del reato, del suo contesto di produzione ed attraverso la comparazione di tali dati con la condotta tenuta durante i semestri di detenzione. 3.3 A tale compito non si è sottratto il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, che ha congruamente valorizzato la gravità della condotta e la correlata espressione di recidivanza, aspetti tali da rendere meramente apparente la antecedente adesione all'opera di risocializzazione nel precedente periodo detentivo. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 23 giugno 2023 Il C
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