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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 maggio 2025

Cassazione n. 21366/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15953/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Frosinone repert. n. 425 /202 2 depositato il 10/5/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ammetteva al passivo della procedura il credito oggetto della domanda di insinuazione di [OSCURATO:SOCIETA]. soltanto per la somma di € 11.716,43 in chirografo, rispetto alla maggior pretesa di complessivi € 795.904,17 (di cui € 770.935,52 in prededuzione e € 24.971,65 in chirografo) avanzata dalla compagnia a titolo di credito restitutorio vantato nei confronti della società fallita in virtù del diritto di surroga legale spettante ai sensi dell’art. 1916 cod. civ..

2. Il Tribunale di Frosinone rigettava l’opposizione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. con decreto depositato in data 10 maggio 2022.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]..

Considerato che:

4. Ambedue i difensori hanno depositato un’istanza congiunta datata 16 maggio 2025 con cui hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, già autorizzato dal giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., che prevede, nel momento in cui tale provvedimento diverrà definitivo, la rinuncia al ricorso per cassazione con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

La pendenza delle descritte trattative, all'esito delle quali, nel caso in cui il provvedimento autorizzativo divenga definitivo, la compagnia ricorrente si propone di rinunciare al ricorso, induce a ritenere opportuno un differimento dell'adunanza camerale, in modo da consentire alle parti di definire bonariamente la controversia e formalizzare la preannunciata rinuncia e la relativa accettazione.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde consentire la prospettata definizione bonaria della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15953/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Frosinone repert. n. 425 /202 2 depositato il 10/5/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ammetteva al passivo della procedura il credito oggetto della domanda di insinuazione di [OSCURATO:SOCIETA]. soltanto per la somma di € 11.716,43 in chirografo, rispetto alla maggior pretesa di complessivi € 795.904,17 (di cui € 770.935,52 in prededuzione e € 24.971,65 in chirografo) avanzata dalla compagnia a titolo di credito restitutorio vantato nei confronti della società fallita in virtù del diritto di surroga legale spettante ai sensi dell’art. 1916 cod. civ.. 2. Il Tribunale di Frosinone rigettava l’opposizione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. con decreto depositato in data 10 maggio 2022. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].. Considerato che: 4. Ambedue i difensori hanno depositato un’istanza congiunta datata 16 maggio 2025 con cui hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, già autorizzato dal giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., che prevede, nel momento in cui tale provvedimento diverrà definitivo, la rinuncia al ricorso per cassazione con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La pendenza delle descritte trattative, all'esito delle quali, nel caso in cui il provvedimento autorizzativo divenga definitivo, la compagnia ricorrente si propone di rinunciare al ricorso, induce a ritenere opportuno un differimento dell'adunanza camerale, in modo da consentire alle parti di definire bonariamente la controversia e formalizzare la preannunciata rinuncia e la relativa accettazione. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde consentire la prospettata definizione bonaria della
Decreto Cassazione n. 21366/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris