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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:286
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 27 marzo 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Diritto di presenziare al processo – Rinuncia espressa o tacita, ma inequivocabile – Normativa nazionale interpretata nel senso che autorizza il mantenimento in stato di detenzione di una persona sottoposta a procedimento penale per garantire il rispetto del suo diritto di presenziare al processo » Nella causa C‑68/26 (PPU) [Kilyanov] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 9 febbraio 2026, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento penale a carico di DK, con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la domanda del giudice del rinvio del 9 febbraio 2026, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, come previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, vista la decisione della Quinta Sezione del 2 marzo 2026, di accogliere detta domanda, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), dell’articolo 6 e dell’articolo 47, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché del principio di proporzionalità. 2 [OSCURATO:PERSONA] domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di DK in merito al suo mantenimento in stato di detenzione al fine di garantire la sua comparizione personale al processo.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 I considerando 1, 33, 35 e 48 della direttiva 2016/343 sono così formulati: «(1) La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della [[OSCURATO:PERSONA]], nell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»)], nell’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e nell’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. (…) (33) Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica.

Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione. (…) (35) Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile. (…) (48) Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato.

Il livello di tutela previsto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della [OSCURATO:PERSONA] o della CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue: «La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

a) alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;

b) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali». 5 L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi», al paragrafo 1, enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuto il diritto di restare in silenzio in merito al reato che viene loro contestato». 6 L’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai paragrafi 1 e 2 prevede: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato». 7 L’articolo 9 della direttiva 2016/343, intitolato «Diritto a un nuovo processo», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

Diritto bulgaro 8 L’articolo 55 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale) (DV n. 86, del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NPK»), intitolato «Diritti dell’imputato», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «L’imputato gode dei seguenti diritti: (…) di fornire o rifiutare di fornire spiegazioni sulla causa; di venire a conoscenza del fascicolo (…); di presentare prove; di partecipare al procedimento penale; di formulare istanze, osservazioni e obiezioni; di esprimersi per ultimo (…)». 9 L’articolo 57 del NPK, intitolato «Finalità delle misure cautelari», così dispone: «Sono adottate misure cautelari per impedire la fuga dell’imputato (…)». 10 L’articolo 58 del NPK, intitolato «Tipologie di misure cautelari», enuncia: «(…)

4. la custodia cautelare». 11 L’articolo 66 del NPK, intitolato «Conseguenze dell’inadempimento degli obblighi connessi alle misure cautelari», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «In caso di mancata comparizione dell’imputato dinanzi all’autorità competente senza un valido motivo, di cambio del luogo di residenza senza informarne tale autorità o di violazione della misura adottata, si dispone a suo carico una misura cautelare oppure la misura già adottata è sostituita da una misura più severa, conformemente alla procedura prevista dal presente codice». 12 L’articolo 247c del NPK, intitolato «Informazione relativa alla fissazione dell’udienza preliminare», dispone quanto segue al paragrafo 1: «Per ordine del giudice relatore all’imputato viene consegnata copia dell’atto di imputazione.

La notifica dell’atto di imputazione informa l’imputato della data fissata per l’udienza preliminare, (…) del suo diritto di comparire con un difensore (…) e del fatto che la causa può essere esaminata e giudicata in assenza dell’imputato, alle condizioni previste all’articolo 269 (…)». 13 Ai sensi dell’articolo 269 del NPK, intitolato «Presenza dell’imputato al processo»: «(1) Nelle cause in cui all’imputato sia contestato un reato grave, la sua presenza al processo è obbligatoria. (…) (3) Se ciò non ostacola l’accertamento della verità oggettiva, la causa può essere trattata in assenza dell’imputato nel caso in cui: (…)

3. egli sia stato regolarmente citato a comparire, non abbia addotto validi motivi per la sua assenza e sia stata rispettata la procedura di cui all’articolo 247c, primo comma (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 14 Il 28 agosto 2020 la Sofiyska gradska prokuratura (procura del Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha avviato dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, procedimenti penali nei confronti di diverse persone, tra cui DK, per aver diretto, tra i mesi di giugno 2017 e agosto 2019, le attività di un’associazione per delinquere costituita al fine di commettere reati di spaccio di sostanze stupefacenti, coltivazione di piante stupefacenti e detenzione di armi da fuoco e/o per aver partecipato a tali attività.

DK è altresì perseguito per aver proceduto, il 15 gennaio 2019, in esecuzione della decisione di detta associazione, allo spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. 15 Orbene, durante l’operazione di polizia avviata nell’agosto 2019 volta a arrestare gli indagati, DK non ha potuto essere ritrovato, cosicché l’istruzione si è svolta in sua assenza.

Un difensore gli è stato nominato d’ufficio, ma nemmeno quest’ultimo ha potuto stabilire alcun contatto con l’imputato.

Di conseguenza, il procedimento dinanzi al giudice del rinvio è iniziato in assenza di DK.

Quest’ultimo è stato rappresentato da tale avvocato nominato d’ufficio nel corso delle quindici udienze tenutesi tra il 28 agosto 2020 e il 19 maggio 2021, durante le quali sono stati esaminati numerosi testimoni. 16 Il 19 maggio 2021 DK è stato arrestato.

All’udienza tenutasi lo stesso giorno al fine di vagliare la richiesta del pubblico ministero diretta al suo collocamento in custodia cautelare, il giudice del rinvio ha ritenuto che non vi fossero elementi che indicassero che egli sarebbe deliberatamente fuggito.

Di conseguenza, esso ha respinto tale richiesta e ha disposto il rilascio di DK. [OSCURATO:PERSONA] giudice l’ha tuttavia espressamente informato delle accuse a suo carico nonché del fatto che, in caso di successiva mancata comparizione, la causa avrebbe potuto essere decisa in sua assenza, senza potersi avvalere, per tale motivo, del diritto a un nuovo processo. 17 Il 1º giugno 2021 DK è comparso all’udienza dinanzi al giudice del rinvio, assistito dal suo avvocato. [OSCURATO:PERSONA] giudice doveva stabilire se egli richiedesse un nuovo esame dei testimoni sentiti in sua assenza.

Tuttavia, tenuto conto del suo comportamento, che lasciava presumere che egli fosse affetto da un disturbo mentale, esso ha differito la sua decisione su tale questione e ha disposto una perizia psicologica-psichiatrica per valutare il suo stato.

DK non si è presentato né a tale perizia né alle successive udienze del 27 settembre 2021 e del 3 novembre 2021. 18 Nel corso di quest’ultima udienza, detto giudice ha deciso di porre DK in custodia cautelare al fine di consentire la sua valutazione psichiatrica. [OSCURATO:PERSONA] misura non ha tuttavia potuto essere eseguita, in quanto DK è fuggito e rimasto irreperibile. 19 Il 9 febbraio 2022 DK è stato nuovamente arrestato. 20 All’udienza del 14 febbraio 2022, la detenzione di DK è stata prorogata allo scopo di consentire la realizzazione di una perizia volta alla valutazione della capacità di intendere e di volere.

La perizia, realizzata il 23 marzo 2022, ha accertato che egli non era privo della capacità di intendere e di volere, cosicché poteva sorgere la sua responsabilità penale, e che egli simulava un disturbo mentale.

Il procedimento penale avviato nei suoi confronti è quindi proseguito. 21 Il 24 marzo 2022 il giudice del rinvio ha chiesto a DK se voleva che si procedesse a un nuovo esame dei testimoni sentiti in sua assenza.

Dopo aver consultato il suo avvocato, DK ha espressamente dichiarato di non volere un tale esame in sua presenza.

Egli è stato rilasciato. 22 Nel corso delle sei udienze successive, DK è comparso regolarmente, poi in modo irregolare, prima di cessare completamente di comparire a partire dal 30 marzo 2023. 23 All’udienza del 25 gennaio 2024, il giudice del rinvio ha constatato che DK aveva definitivamente interrotto ogni contatto con il suo avvocato e che lo stesso giudice non poteva convocarlo direttamente, in quanto non risiedeva agli indirizzi da lui dichiarati e non rispondeva al numero di telefono da lui fornito.

Ritenendo che, con la sua fuga, DK avesse posto tale giudice nell’impossibilità di garantire l’esercizio del suo diritto di partecipare personalmente al processo, quale previsto all’articolo 55 del NPK, il giudice ha disposto il suo collocamento in custodia cautelare al solo scopo di assicurare l’esercizio effettivo di tale diritto, affinché l’imputato potesse essere informato delle prove raccolte in sua assenza e indicare se voleva che si procedesse a un nuovo esame dei testimoni già sentiti.

Detto giudice ha altresì precisato che, qualora DK fosse stato arrestato, lo avrebbe sentito e avrebbe riesaminato la necessità del suo mantenimento in stato di detenzione.

Le udienze successive si sono tuttavia tenute in assenza di DK, che nel frattempo era ricercato dalle autorità per essere posto in stato di detenzione. 24 Il 21 luglio 2025 DK è stato nuovamente arrestato e posto in stato di detenzione. 25 All’udienza del 20 novembre 2025, il giudice del rinvio ha sollevato d’ufficio la questione della proroga della custodia cautelare di DK.

Tuttavia, non si è statuito su questo punto, poiché DK ha nuovamente adottato un comportamento caratteristico di una persona affetta da un disturbo mentale.

Una perizia effettuata il 30 gennaio 2026 ha però accertato che DK non soffriva di un siffatto disturbo e che non era privo della capacità di intendere e di volere, cosicché poteva sorgere la sua responsabilità penale. 26 All’udienza del 5 febbraio 2026 DK, dopo aver consultato il suo avvocato, ha dichiarato di aver preso conoscenza dei verbali delle udienze tenutesi in sua assenza e di non avere alcuna domanda da porre ai testimoni e ai periti che erano stati sentiti.

Riesaminando la questione del suo mantenimento in custodia cautelare, il giudice del rinvio ha ritenuto che dal suo comportamento precedente si potesse inferire che sussisteva un rischio concreto di fuga in caso di rilascio.

Orbene, in caso di fuga, tale giudice non sarebbe in grado di informarlo dei nuovi elementi di prova raccolti né di dargli l’opportunità di presentare le sue domande in materia di prova, di argomentare nel merito nel corso del dibattimento e di esprimersi per ultimo.

Una siffatta fuga comporterebbe quindi una lesione del suo diritto di partecipare personalmente al procedimento.

In tali circostanze, tenuto conto del rischio comprovato di fuga di DK e del fatto che quest’ultimo ha simulato un disturbo mentale, detto giudice ha ritenuto necessario prolungare la sua detenzione per un periodo indeterminato, al fine di garantire l’esercizio effettivo del suo diritto di partecipare personalmente al processo, conformemente all’articolo 55 del NPK. 27 Il giudice del rinvio sottolinea, nella sua decisione, che il solo motivo del mantenimento di DK in stato di detenzione è di garantire tale diritto fondamentale e di assicurargli così un livello di protezione di detto diritto superiore a quello previsto all’articolo 269, paragrafo 3, punto 3, del NPK, il quale intende recepire nel diritto nazionale l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.

Gli altri motivi che possono giustificare tale detenzione, quali la necessità di dimostrare la verità oggettiva mediante il compimento di atti istruttori che implicano la partecipazione di DK o l’esistenza di un rischio di commissione di nuovi reati o di ostacolo all’esecuzione della condanna, non troverebbero applicazione.

Dal momento che DK è fuggito in due occasioni, la sua detenzione costituirebbe l’unico mezzo efficace per garantire la sua comparizione personale e, pertanto, l’esercizio effettivo del suo diritto di partecipare al processo. 28 Il giudice del rinvio ricorda che il diritto di presenziare al processo, sancito all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, si intende, conformemente alla sentenza dell’8 dicembre 2022, HYA e a. (Impossibilità di esaminare testimoni a carico) (C‑348/21, EU:C:2022:965, punto 44), come un diritto a una partecipazione attiva, che consente realmente all’interessato di porre domande ai testimoni e ai periti, di formulare domande all’organo giurisdizionale competente e di compiere altri passi, al fine di difendere la posizione da esso scelta nell’ambito del processo.

Tuttavia, la Corte avrebbe sottolineato, nella sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 42), che tale disposizione definisce un diritto e non un obbligo.

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva e al considerando 35 della stessa, l’interessato dovrebbe quindi avere la possibilità di rinunciare all’esercizio di tale diritto.

Per essere valida, tale rinuncia dovrebbe essere sufficientemente chiara e inequivocabile.

Ciò premesso, detto articolo 8, paragrafo 2, non imporrebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere la possibilità che un processo si svolga dopo che l’interessato abbia rinunciato a presenziarvi. [OSCURATO:PERSONA] disposizione non conferirebbe dunque alle persone interessate un diritto soggettivo a non comparire. 29 Di conseguenza, tale giudice ritiene che l’articolo 8 della direttiva 2016/343 consenta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere che un processo debba svolgersi in presenza dell’interessato al fine di garantire il diritto di quest’ultimo di partecipare personalmente a tale processo.

In un caso del genere, poiché la mancata comparizione dell’interessato al processo a suo carico impedirebbe lo svolgimento di quest’ultimo, il diritto nazionale dovrebbe prevedere l’adozione di misure coercitive idonee a garantire la presenza fisica di tale persona in udienza, al fine, in particolare, di prevenire la sua fuga volta ad ostacolare il procedimento penale e l’esecuzione della sentenza di condanna. 30 Per tali motivi, detto giudice ritiene che tale articolo 8 non osti a che una normativa nazionale sia interpretata e applicata nel senso che essa autorizza la custodia cautelare dell’interessato al fine di garantire il diritto di quest’ultimo di partecipare personalmente al suo processo.

Tenuto conto del carattere minimo dell’armonizzazione realizzata da detta direttiva, tale questione rientrerebbe nell’ambito del diritto nazionale.

Occorrerebbe tuttavia verificare se il diritto dell’Unione limiti la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare un siffatto provvedimento coercitivo. 31 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che, secondo il considerando 48 della direttiva 2016/343, tale direttiva, nella parte in cui stabilisce norme minime, consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di offrire, a livello nazionale, un livello di tutela più elevato.

Questi ultimi potrebbero così non solo non recepire l’articolo 8, paragrafo 2, della suddetta direttiva, ma altresì, nel caso in cui tale disposizione fosse recepita, prevedere una sua applicazione più rigorosa.

Infatti, la partecipazione personale al processo costituirebbe un livello di tutela più elevato del diritto sancito dall’articolo 8, paragrafo 1, della stessa direttiva rispetto a una rinuncia a presenziare al processo, indipendentemente dalle circostanze nelle quali tale rinuncia intervenga. 32 Nel caso di specie, con l’adozione dell’articolo 269, paragrafo 3, punto 3, del NPK, il legislatore nazionale avrebbe inteso recepire l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, pur discostandosene sotto un duplice profilo.

Da un lato, esso avrebbe previsto un motivo ulteriore di rinuncia con cognizione di causa, vertente sul fatto che, secondo il giudice competente, l’assenza dell’interessato non osta all’accertamento della verità oggettiva.

Dall’altro lato, il giudice competente potrebbe disporre la detenzione di tale persona in forza dell’articolo 66, paragrafo 1, del NPK qualora quest’ultima non compaia, compreso qualora essa abbia rinunciato con cognizione di causa a comparire.

Ne conseguirebbe che il diritto dell’interessato di partecipare personalmente al suo processo, sancito all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, sarebbe garantito a livello nazionale con un livello di tutela più elevato di quello previsto da detta direttiva. 33 In secondo luogo, tale giudice rileva che la detenzione dell’interessato può ledere il diritto alla libertà garantito dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], la quale sarebbe applicabile dal momento che la presente causa riguarda l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343.

Occorrerebbe quindi valutare se siano soddisfatte le condizioni alle quali l’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] subordina le limitazioni al diritto alla libertà.

In particolare, sulla base di tali condizioni, si porrebbe la questione della proporzionalità di un siffatto provvedimento coercitivo alla luce degli obiettivi perseguiti, vale a dire il diritto dell’interessato di partecipare al suo processo e l’accertamento della verità oggettiva. 34 In terzo luogo, detto giudice sottolinea che l’interessato ha diritto a un equo processo, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui occorrerebbe verificare se la detenzione dell’interessato, disposta al fine di garantire il diritto di quest’ultimo di partecipare al suo processo, rispetti il diritto a un equo processo sancito da tale articolo, tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Infatti, la nozione di «equo processo» corrisponderebbe nel diritto dell’Unione a quella sancita all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

È vero che tale giudice non ha ancora dovuto affrontare tale questione.

Tuttavia, esso avrebbe qualificato la presenza dell’imputato al suo processo come elemento di «importanza capitale» per il carattere equo di quest’ultimo. 35 In quarto e ultimo luogo, il giudice del rinvio richiama il diritto al silenzio, previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2016/343.

Esso ritiene tuttavia che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza del 2 febbraio 2021, Consob (C‑481/19, EU:C:2021:84, punto 41), risulti che tale diritto non può giustificare qualsiasi omessa collaborazione con le autorità competenti, qual è il caso di un rifiuto di presentarsi ad un’audizione prevista da tali autorità, o di manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento dell’audizione stessa.

Il diritto dell’Unione non osterebbe quindi a che siano inflitte sanzioni in caso di semplice rifiuto di comparire qualora l’obbligo di comparire si fondi su una giustificazione oggettiva relativa, in particolare, alla necessità di accertare la verità oggettiva.

A maggior ragione, sarebbe possibile imporre un provvedimento coercitivo al fine di garantire tale comparizione. 36 Ciò premesso, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2 [della direttiva 2016/343] e il considerando 48 di [tale direttiva], l’articolo 6 e l’articolo 47, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA], nonché il principio di proporzionalità, ostino a che una normativa nazionale sia interpretata e applicata nel senso che un imputato, dopo essersi avvalso della facoltà prevista dalla normativa nazionale di non comparire alle udienze, e sulla base di una decisione adottata in piena consapevolezza (egli ha preso detta decisione dopo essere stato informato dell’accusa a suo carico, della data e del luogo del processo, nonché del fatto che la decisione del giudice nel merito non è impugnabile in ragione dell’assenza, ed è assistito da un avvocato al quale ha affidato la sua difesa), può essere arrestato e mantenuto in stato di detenzione per un periodo indeterminato in un istituto penitenziario, qualora la detenzione miri unicamente a garantire una tutela più intensa del suo diritto di partecipare personalmente, attraverso la traduzione da tale istituto per consentirgli di partecipare alle udienze».

Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza 37 Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis , primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. 38 A sostegno di tale domanda, detto giudice ha asserito che DK è attualmente privato della libertà e che il suo mantenimento in stato di detenzione dipende direttamente dalla risposta della Corte alla questione pregiudiziale.

Esso afferma, in particolare, che, in caso di risposta negativa della Corte a tale questione, la detenzione di DK cesserebbe immediatamente ed egli sarebbe rilasciato.

Per contro, in caso di risposta affermativa, la detenzione di DK sarebbe mantenuta fino al verificarsi, se del caso, di nuove circostanze. 39 A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che tale rinvio verte segnatamente sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, adottata sul fondamento dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, che rientra nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Di conseguenza, detto rinvio è idoneo ad essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza. 40 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il requisito relativo all’urgenza, da una giurisprudenza costante risulta che esso è soddisfatto quando la persona interessata nella controversia principale è, alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, privata della libertà e il suo mantenimento in detenzione dipende dalla soluzione di tale controversia, fermo restando che la situazione di tale persona deve essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza (v., in particolare, sentenza del 12 febbraio 2026, Rastoshev, C‑712/25 PPU, EU:C:2026:101, punto 24 e giurisprudenza citata). 41 Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che DK è effettivamente privato della libertà dal 21 luglio 2025 e che si trova in tale condizione alla data dell’esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza.

Inoltre, la questione sollevata da tale giudice mira, in sostanza, a stabilire se le disposizioni del diritto dell’Unione alle quali esso fa riferimento debbano essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che autorizza, secondo l’interpretazione accolta da detto giudice, il mantenimento in stato di detenzione dell’interessato al solo scopo di garantire il suo diritto di presenziare al processo.

La risposta della Corte a tale questione è quindi, in linea di principio, tale da influire sull’esito del procedimento principale, dal quale dipende, del resto, il mantenimento in stato di detenzione di DK. 42 In tali circostanze, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento di procedura, si deve accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.

Sulla questione pregiudiziale 43 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 44 [OSCURATO:PERSONA] disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale. 45 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, letto alla luce dell’articolo 6, dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, secondo l’interpretazione accolta da tale giudice, una persona sottoposta a procedimento penale, dopo essersi avvalsa della facoltà prevista da tale normativa di non comparire alle udienze, può essere mantenuta in stato di detenzione al solo scopo di garantire l’esercizio effettivo del suo diritto di presenziare al processo. 46 Occorre ricordare che la direttiva 2016/343 ha per oggetto, conformemente al suo articolo 1, di stabilire norme minime concernenti taluni elementi dei procedimenti penali, vale a dire alcuni «aspetti della presunzione di innocenza», disciplinati dagli articoli da 3 a 7 di tale direttiva, nonché il «diritto di presenziare al processo», oggetto degli articoli 8 e 9 di detta direttiva, al fine di rafforzare il diritto a un equo processo in tali procedimenti, in modo da aumentare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel sistema di giustizia penale degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e, pertanto, facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazioni sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23, EU:C:2025:14, punto 52 e giurisprudenza citata].

Come risulta dal suo considerando 1, la direttiva 2016/343 mira quindi a garantire il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 47 e 48 della [OSCURATO:PERSONA]. 47 Per quanto riguarda il diritto di presenziare al processo, oggetto della presente questione pregiudiziale, occorre rilevare che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscano che gli indagati e imputati dispongano di tale diritto. 48 Infatti, il diritto di presenziare al processo costituisce un elemento essenziale dei diritti della difesa e, più in generale, riveste un’importanza capitale nel rispetto del diritto fondamentale a un equo processo penale sancito dagli articoli 47 e 48 della [OSCURATO:PERSONA] [sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235, punto 60 e giurisprudenza citata], di cui costituisce parte integrante, come risulta dal considerando 33 di tale direttiva (sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 31 e giurisprudenza citata). 49 Dalla formulazione di tale articolo 8, paragrafo 1, risulta chiaramente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono consentire agli indagati e imputati di essere presenti al proprio processo.

Per contro, tale disposizione non precisa se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano prevedere che tale presenza sia obbligatoria [sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punti 32 e 33]. 50 Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 enuncia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, purché siano soddisfatte talune condizioni. 51 Infatti, poiché il diritto di comparire personalmente al processo non è assoluto, l’interessato può rinunciarvi, in via spontanea, esplicitamente o tacitamente, a condizione che la rinuncia sia dimostrata in modo inequivocabile (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 49, e del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 35). 52 Emerge tuttavia altrettanto chiaramente dalla formulazione di tale articolo 8, paragrafo 2, in particolare dall’uso del verbo «possono», che tale disposizione non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere, nel loro diritto nazionale, la possibilità di organizzare un processo in assenza dell’interessato, ma conferisce loro al riguardo una mera facoltà [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo a un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punti 34 e 37]. 53 Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 si limita a prevedere e a delimitare il diritto degli indagati e imputati di presenziare al proprio processo, nonché le eccezioni a tale diritto, senza tuttavia imporre o vietare agli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire un obbligo per ogni indagato o imputato di presenziare al proprio processo [sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo a un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 40]. 54 Pertanto, la Corte ha già dichiarato che tale direttiva non disciplina la questione se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano esigere la comparizione dell’indagato o imputato al processo a suo carico, cosicché una questione del genere rientra, alla luce della portata limitata dell’armonizzazione operata da detta direttiva, unicamente nel diritto nazionale [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo a un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 42]. 55 Ciò vale, a maggior ragione, per le modalità con le quali uno Stato membro intenda imporre, come nel caso di specie, in talune circostanze, la comparizione personale dell’interessato, in particolare mediante l’adozione di un provvedimento coercitivo, come il mantenimento in stato di detenzione di tale persona prima e durante lo svolgimento del suo processo. 56 Occorre sottolineare, a tal riguardo, che la direttiva 2016/343 non intende determinare le condizioni alle quali le persone sottoposte a procedimento penale possono essere private del diritto alla libertà, quale sancito dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], ma ha il solo scopo, come risulta dai punti 46 e 48 della presente ordinanza, di stabilire norme minime comuni che garantiscano a tali persone il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 47 e 48 della [OSCURATO:PERSONA], in particolare del diritto a un equo processo. 57 Ne consegue che le condizioni alle quali una persona sottoposta a procedimento penale può essere mantenuta in stato di detenzione prima e durante lo svolgimento del suo processo sono disciplinate dal solo diritto nazionale e non dall’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, richiamato dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale, o da un’altra disposizione di tale direttiva. 58 Peraltro, per quanto concerne, l’articolo 6, l’articolo 47, secondo comma, e l’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], relativi, rispettivamente, al diritto alla libertà, al diritto a un equo processo e al principio di proporzionalità, parimenti richiamati dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale, occorre ricordare che l’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] è definito al suo articolo 51, paragrafo 1, secondo cui le sue disposizioni si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. 59 In proposito, la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», ai sensi di tale disposizione, presuppone l’esistenza di un collegamento tra un atto del diritto dell’Unione e la misura nazionale in questione che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (sentenze del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 34, nonché del 12 giugno 2025, Tallinna linn, C‑219/24, EU:C:2025:442, punto 50 e giurisprudenza citata). 60 Ne risulta, secondo una costante giurisprudenza, che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenze del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19, e del 12 giugno 2025, Tallinna linn, C‑219/24, EU:C:2025:442, punto 51 e giurisprudenza citata). 61 Pertanto, la Corte ha affermato, in particolare, che erano inapplicabili i diritti fondamentali dell’Unione ad una normativa nazionale per il fatto che le disposizioni del diritto dell’Unione relative al settore interessato non imponevano alcun obbligo specifico agli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione ad una determinata situazione (sentenze del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 35, nonché del 12 giugno 2025, Tallinna linn, C‑219/24, EU:C:2025:442, punto 52 e giurisprudenza citata). 62 In un caso del genere, la normativa nazionale che uno Stato membro adotta riguardo a detta situazione si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, tale situazione non può essere valutata alla luce delle disposizioni di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2025, Tallinna linn, C‑219/24, EU:C:2025:442, punto 53 e giurisprudenza citata). 63 Orbene, dai punti da 46 a 57 della presente ordinanza risulta che una normativa nazionale che disciplina la detenzione di una persona sottoposta a procedimento penale prima e durante lo svolgimento del suo processo non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/343.

Una siffatta normativa nazionale non costituisce quindi un’«attuazione» del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 64 Ne consegue che, in mancanza di indicazione, nella decisione di rinvio, di un altro collegamento con il diritto dell’Unione, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, secondo l’interpretazione accolta dal giudice del rinvio, consente il mantenimento in stato di detenzione di una persona sottoposta a procedimento penale al fine di garantire la sua comparizione al processo, si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] e non può, pertanto, essere valutata alla luce delle disposizioni di quest’ultima. 65 Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa nazionale in forza della quale, secondo l’interpretazione accolta da tale giudice, una persona sottoposta a procedimento penale, dopo essersi avvalsa della facoltà prevista da tale normativa di non comparire alle udienze, può essere mantenuta in stato di detenzione al solo scopo di garantire l’esercizio effettivo del suo diritto di presenziare al processo.

Sulle spese 66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede: L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica a una normativa nazionale in forza della quale, secondo l’interpretazione accolta dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), una persona sottoposta a procedimento penale, dopo essersi avvalsa della facoltà prevista da tale normativa di non comparire alle udienze, può essere mantenuta in stato di detenzione al solo scopo di garantire l’esercizio effettivo del suo diritto di presenziare al processo.

Firme * Lingua processuale: il bulgaro. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 27 marzo 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Diritto di presenziare al processo – Rinuncia espressa o tacita, ma inequivocabile – Normativa nazionale interpretata nel senso che autorizza il mantenimento in stato di detenzione di una persona sottoposta a procedimento penale per garantire il rispetto del suo diritto di presenziare al processo » Nella causa C‑68/26 (PPU) [Kilyanov] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 9 febbraio 2026, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento penale a carico di DK, con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la domanda del giudice del rinvio del 9 febbraio 2026, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, come previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, vista la decisione della Quinta Sezione del 2 marzo 2026, di accogliere detta domanda, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), dell’articolo 6 e dell’articolo 47, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché del principio di proporzionalità. 2 [OSCURATO:PERSONA] domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di DK in merito al suo mantenimento in stato di detenzione al fine di garantire la sua comparizione personale al processo. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 I considerando 1, 33, 35 e 48 della direttiva 2016/343 sono così formulati: «(1)      La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della [[OSCURATO:PERSONA]], nell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»)], nell’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e nell’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. (…) (33)      Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione. (…) (35)      Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile. (…) (48)      Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della [OSCURATO:PERSONA] o della CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue: «La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti: a)      alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali; b)      il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali». 5 L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi», al paragrafo 1, enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuto il diritto di restare in silenzio in merito al reato che viene loro contestato». 6 L’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai paragrafi 1 e 2 prevede: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che: a)      l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b)      l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato». 7 L’articolo 9 della direttiva 2016/343, intitolato «Diritto a un nuovo processo», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa». Diritto bulgaro 8 L’articolo 55 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale) (DV n. 86, del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NPK»), intitolato «Diritti dell’imputato», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «L’imputato gode dei seguenti diritti: (…) di fornire o rifiutare di fornire spiegazioni sulla causa; di venire a conoscenza del fascicolo (…); di presentare prove; di partecipare al procedimento penale; di formulare istanze, osservazioni e obiezioni; di esprimersi per ultimo (…)». 9 L’articolo 57 del NPK, intitolato «Finalità delle misure cautelari», così dispone: «Sono adottate misure cautelari per impedire la fuga dell’imputato (…)». 10 L’articolo 58 del NPK, intitolato «Tipologie di misure cautelari», enuncia: «(…) 4.      la custodia cautelare». 11 L’articolo 66 del NPK, intitolato «Conseguenze dell’inadempimento degli obblighi connessi alle misure cautelari», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «In caso di mancata comparizione dell’imputato dinanzi all’autorità competente senza un valido motivo, di cambio del luogo di residenza senza informarne tale autorità o di violazione della misura adottata, si dispone a suo carico una misura cautelare oppure la misura già adottata è sostituita da una misura più severa, conformemente alla procedura prevista dal presente codice». 12 L’articolo 247c del NPK, intitolato «Informazione relativa alla fissazione dell’udienza preliminare», dispone quanto segue al paragrafo 1: «Per ordine del giudice relatore all’imputato viene consegnata copia dell’atto di imputazione. La notifica dell’atto di imputazione informa l’imputato della data fissata per l’udienza preliminare, (…) del suo diritto di comparire con un difensore (…) e del fatto che la causa può essere esaminata e giudicata in assenza dell’imputato, alle condizioni previste all’articolo 269 (…)». 13 Ai sensi dell’articolo 269 del NPK, intitolato «Presenza dell’imputato al processo»: «(1)      Nelle cause in cui all’imputato sia contestato un reato grave, la sua presenza al processo è obbligatoria. (…) (3)      Se ciò non ostacola l’accertamento della verità oggettiva, la causa può essere trattata in assenza dell’imputato nel caso in cui: (…) 3.      egli sia stato regolarmente citato a comparire, non abbia addotto validi motivi per la sua assenza e sia stata rispettata la procedura di cui all’articolo 247c, primo comma (…)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 14 Il 28 agosto 2020 la Sofiyska gradska prokuratura (procura del Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha avviato dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, procedimenti penali nei confronti di diverse persone, tra cui DK, per aver diretto, tra i mesi di giugno 2017 e agosto 2019, le attività di un’associazione per delinquere costituita al fine di commettere reati di spaccio di sostanze stupefacenti, coltivazione di piante stupefacenti e detenzione di armi da fuoco e/o per aver partecipato a tali attività. DK è altresì perseguito per aver proceduto, il 15 gennaio 2019, in esecuzione della decisione di detta associazione, allo spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. 15 Orbene, durante l’operazione di polizia avviata nell’agosto 2019 volta a arrestare gli indagati, DK non ha potuto essere ritrovato, cosicché l’istruzione si è svolta in sua assenza. Un difensore gli è stato nominato d’ufficio, ma nemmeno quest’ultimo ha potuto stabilire alcun contatto con l’imputato. Di conseguenza, il procedimento dinanzi al giudice del rinvio è iniziato in assenza di DK. Quest’ultimo è stato rappresentato da tale avvocato nominato d’ufficio nel corso delle quindici udienze tenutesi tra il 28 agosto 2020 e il 19 maggio 2021, durante le quali sono stati esaminati numerosi testimoni. 16 Il 19 maggio 2021 DK è stato arrestato. All’udienza tenutasi lo stesso giorno al fine di vagliare la richiesta del pubblico ministero diretta al suo collocamento in custodia cautelare, il giudice del rinvio ha ritenuto che non vi fossero elementi che indicassero che egli sarebbe deliberatamente fuggito. Di conseguenza, esso ha respinto tale richiesta e ha disposto il rilascio di DK. [OSCURATO:PERSONA] giudice l’ha tuttavia espressamente informato delle accuse a suo carico nonché del fatto che, in caso di successiva mancata comparizione, la causa avrebbe potuto essere decisa in sua assenza, senza potersi avvalere, per tale motivo, del diritto a un nuovo processo. 17 Il 1º giugno 2021 DK è comparso all’udienza dinanzi al giudice del rinvio, assistito dal suo avvocato. [OSCURATO:PERSONA] giudice doveva stabilire se egli richiedesse un nuovo esame dei testimoni sentiti in sua assenza. Tuttavia, tenuto conto del suo comportamento, che lasciava presumere che egli fosse affetto da un disturbo mentale, esso ha differito la sua decisione su tale questione e ha disposto una perizia psicologica-psichiatrica per valutare il suo stato. DK non si è presentato né a tale perizia né alle successive udienze del 27 settembre 2021 e del 3 novembre 2021. 18 Nel corso di quest’ultima udienza, detto giudice ha deciso di porre DK in custodia cautelare al fine di consentire la sua valutazione psichiatrica. [OSCURATO:PERSONA] misura non ha tuttavia potuto essere eseguita, in quanto DK è fuggito e rimasto irreperibile. 19 Il 9 febbraio 2022 DK è stato nuovamente arrestato. 20 All’udienza del 14 febbraio 2022, la detenzione di DK è stata prorogata allo scopo di consentire la realizzazione di una perizia volta alla valutazione della capacità di intendere e di volere. La perizia, realizzata il 23 marzo 2022, ha accertato che egli non era privo della capacità di intendere e di volere, cosicché poteva sorgere la sua responsabilità penale, e che egli simulava un disturbo mentale. Il procedimento penale avviato nei suoi confronti è quindi proseguito. 21 Il 24 marzo 2022 il giudice del rinvio ha chiesto a DK se voleva che si procedesse a un nuovo esame dei testimoni sentiti in sua assenza. Dopo aver consultato il suo avvocato, DK ha espressamente dichiarato di non volere un tale esame in sua presenza. Egli è stato rilasciato. 22 Nel corso delle sei udienze successive, DK è comparso regolarmente, poi in modo irregolare, prima di cessare completamente di comparire a partire dal 30 marzo 2023. 23 All’udienza del 25 gennaio 2024, il giudice del rinvio ha constatato che DK aveva definitivamente interrotto ogni contatto con il suo avvocato e che lo stesso giudice non poteva convocarlo direttamente, in quanto non risiedeva agli indirizzi da lui dichiarati e non rispondeva al numero di telefono da lui fornito. Ritenendo che, con la sua fuga, DK avesse posto tale giudice nell’impossibilità di garantire l’esercizio del suo diritto di partecipare personalmente al processo, quale previsto all’articolo 55 del NPK, il giudice ha disposto il suo collocamento in custodia cautelare al solo scopo di assicurare l’esercizio effettivo di tale diritto, affinché l’imputato potesse essere informato delle prove raccolte in sua assenza e indicare se voleva che si procedesse a un nuovo esame dei testimoni già sentiti. Detto giudice ha altresì precisato che, qualora DK fosse stato arrestato, lo avrebbe sentito e avrebbe riesaminato la necessità del suo mantenimento in stato di detenzione. Le udienze successive si sono tuttavia tenute in assenza di DK, che nel frattempo era ricercato dalle autorità per essere posto in stato di detenzione. 24 Il 21 luglio 2025 DK è stato nuovamente arrestato e posto in stato di detenzione. 25 All’udienza del 20 novembre 2025, il giudice del rinvio ha sollevato d’ufficio la questione della proroga della custodia cautelare di DK. Tuttavia, non si è statuito su questo punto, poiché DK ha nuovamente adottato un comportamento caratteristico di una persona affetta da un disturbo mentale. Una perizia effettuata il 30 gennaio 2026 ha però accertato che DK non soffriva di un siffatto disturbo e che non era privo della capacità di intendere e di volere, cosicché poteva sorgere la sua responsabilità penale. 26 All’udienza del 5 febbraio 2026 DK, dopo aver consultato il suo avvocato, ha dichiarato di aver preso conoscenza dei verbali delle udienze tenutesi in sua assenza e di non avere alcuna domanda da porre ai testimoni e ai periti che erano stati sentiti. Riesaminando la questione del suo mantenimento in custodia cautelare, il giudice del rinvio ha ritenuto che dal suo comportamento precedente si potesse inferire che sussisteva un rischio concreto di fuga in caso di rilascio. Orbene, in caso di fuga, tale giudice non sarebbe in grado di informarlo dei nuovi elementi di prova raccolti né di dargli l’opportunità di presentare le sue domande in materia di prova, di argomentare nel merito nel corso del dibattimento e di esprimersi per ultimo. Una siffatta fuga comporterebbe quindi una lesione del suo diritto di partecipare personalmente al procedimento. In tali circostanze, tenuto conto del rischio comprovato di fuga di DK e del fatto che quest’ultimo ha simulato un disturbo mentale, detto giudice ha ritenuto necessario prolungare la sua detenzione per un periodo indeterminato, al fine di garantire l’esercizio effettivo del suo diritto di partecipare personalmente al processo, conformemente all’articolo 55 del NPK. 27 Il giudice del rinvio sottolinea, nella sua decisione, che il solo motivo del mantenimento di DK in stato di detenzione è di garantire tale diritto fondamentale e di assicurargli così un livello di protezione di detto diritto superiore a quello previsto all’articolo 269, paragrafo 3, punto 3, del NPK, il quale intende recepire nel diritto nazionale l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. Gli altri motivi che possono giustificare tale detenzione, quali la necessità di dimostrare la verità oggettiva mediante il compimento di atti istruttori che implicano la partecipazione di DK o l’esistenza di un rischio di commissione di nuovi reati o di ostacolo all’esecuzione della condanna, non troverebbero applicazione. Dal momento che DK è fuggito in due occasioni, la sua detenzione costituirebbe l’unico mezzo efficace per garantire la sua comparizione personale e, pertanto, l’esercizio effettivo del suo diritto di partecipare al processo. 28 Il giudice del rinvio ricorda che il diritto di presenziare al processo, sancito all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, si intende, conformemente alla sentenza dell’8 dicembre 2022, HYA e a. (Impossibilità di esaminare testimoni a carico) (C‑348/21, EU:C:2022:965, punto 44), come un diritto a una partecipazione attiva, che consente realmente all’interessato di porre domande ai testimoni e ai periti, di formulare domande all’organo giurisdizionale competente e di compiere altri passi, al fine di difendere la posizione da esso scelta nell’ambito del processo. Tuttavia, la Corte avrebbe sottolineato, nella sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 42), che tale disposizione definisce un diritto e non un obbligo. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva e al considerando 35 della stessa, l’interessato dovrebbe quindi avere la possibilità di rinunciare all’esercizio di tale diritto. Per essere valida, tale rinuncia dovrebbe essere sufficientemente chiara e inequivocabile. Ciò premesso, detto articolo 8, paragrafo 2, non imporrebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere la possibilità che un processo si svolga dopo che l’interessato abbia rinunciato a presenziarvi. [OSCURATO:PERSONA] disposizione non conferirebbe dunque alle persone interessate un diritto soggettivo a non comparire. 29 Di conseguenza, tale giudice ritiene che l’articolo 8 della direttiva 2016/343 consenta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere che un processo debba svolgersi in presenza dell’interessato al fine di garantire il diritto di quest’ultimo di partecipare personalmente a tale processo. In un caso del genere, poiché la mancata comparizione dell’interessato al processo a suo carico impedirebbe lo svolgimento di quest’ultimo, il diritto nazionale dovrebbe prevedere l’adozione di misure coercitive idonee a garantire la presenza fisica di tale persona in udienza, al fine, in particolare, di prevenire la sua fuga volta ad ostacolare il procedimento penale e l’esecuzione della sentenza di condanna. 30 Per tali motivi, detto giudice ritiene che tale articolo 8 non osti a che una normativa nazionale sia interpretata e applicata nel senso che essa autorizza la custodia cautelare dell’interessato al fine di garantire il diritto di quest’ultimo di partecipare personalmente al suo processo. Tenuto conto del carattere minimo dell’armonizzazione realizzata da detta direttiva, tale questione rientrerebbe nell’ambito del diritto nazionale. Occorrerebbe tuttavia verificare se il diritto dell’Unione limiti la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare un siffatto provvedimento coercitivo. 31 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che, secondo il considerando 48 della direttiva 2016/343, tale direttiva, nella parte in cui stabilisce norme minime, consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di offrire, a livello nazionale, un livello di tutela più elevato. Questi ultimi potrebbero così non solo non recepire l’articolo 8, paragrafo 2, della suddetta direttiva, ma altresì, nel caso in cui tale disposizione fosse recepita, prevedere una sua applicazione più rigorosa. Infatti, la partecipazione personale al processo costituirebbe un livello di tutela più elevato del diritto sancito dall’articolo 8, paragrafo 1, della stessa direttiva rispetto a una rinuncia a presenziare al processo, indipendentemente dalle circostanze nelle quali tale rinuncia intervenga. 32 Nel caso di specie, con l’adozione dell’articolo 269, paragrafo 3, punto 3, del NPK, il legislatore nazionale avrebbe inteso recepire l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, pur discostandosene sotto un duplice profilo. Da un lato, esso avrebbe previsto un motivo ulteriore di rinuncia con cognizione di causa, vertente sul fatto che, secondo il giudice competente, l’assenza dell’interessato non osta all’accertamento della verità oggettiva. Dall’altro lato, il giudice competente potrebbe disporre la detenzione di tale persona in forza dell’articolo 66, paragrafo 1, del NPK qualora quest’ultima non compaia, compreso qualora essa abbia rinunciato con cognizione di causa a comparire. Ne conseguirebbe che il diritto dell’interessato di partecipare personalmente al suo processo, sancito all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, sarebbe garantito a livello nazionale con un livello di tutela più elevato di quello previsto da detta direttiva. 33 In secondo luogo, tale giudice rileva che la detenzione dell’interessato può ledere il diritto alla libertà garantito dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], la quale sarebbe applicabile dal momento che la presente causa riguarda l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343. Occorrerebbe quindi valutare se siano soddisfatte le condizioni alle quali l’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] subordina le limitazioni al diritto alla libertà. In particolare, sulla base di tali condizioni, si porrebbe la questione della proporzionalità di un siffatto provvedimento coercitivo alla luce degli obiettivi perseguiti, vale a dire il diritto dell’interessato di partecipare al suo processo e l’accertamento della verità oggettiva. 34 In terzo luogo, detto giudice sottolinea che l’interessato ha diritto a un equo processo, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui occorrerebbe verificare se la detenzione dell’interessato, disposta al fine di garantire il diritto di quest’ultimo di partecipare al suo processo, rispetti il diritto a un equo processo sancito da tale articolo, tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Infatti, la nozione di «equo processo» corrisponderebbe nel diritto dell’Unione a quella sancita all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. È vero che tale giudice non ha ancora dovuto affrontare tale questione. Tuttavia, esso avrebbe qualificato la presenza dell’imputato al suo processo come elemento di «importanza capitale» per il carattere equo di quest’ultimo. 35 In quarto e ultimo luogo, il giudice del rinvio richiama il diritto al silenzio, previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2016/343. Esso ritiene tuttavia che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza del 2 febbraio 2021, Consob (C‑481/19, EU:C:2021:84, punto 41), risulti che tale diritto non può giustificare qualsiasi omessa collaborazione con le autorità competenti, qual è il caso di un rifiuto di presentarsi ad un’audizione prevista da tali autorità, o di manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento dell’audizione stessa. Il diritto dell’Unione non osterebbe quindi a che siano inflitte sanzioni in caso di semplice rifiuto di comparire qualora l’obbligo di comparire si fondi su una giustificazione oggettiva relativa, in particolare, alla necessità di accertare la verità oggettiva. A maggior ragione, sarebbe possibile imporre un provvedimento coercitivo al fine di garantire tale comparizione. 36 Ciò premesso, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2 [della direttiva 2016/343] e il considerando 48 di [tale direttiva], l’articolo 6 e l’articolo 47, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA], nonché il principio di proporzionalità, ostino a che una normativa nazionale sia interpretata e applicata nel senso che un imputato, dopo essersi avvalso della facoltà prevista dalla normativa nazionale di non comparire alle udienze, e sulla base di una decisione adottata in piena consapevolezza (egli ha preso detta decisione dopo essere stato informato dell’accusa a suo carico, della data e del luogo del processo, nonché del fatto che la decisione del giudice nel merito non è impugnabile in ragione dell’assenza, ed è assistito da un avvocato al quale ha affidato la sua difesa), può essere arrestato e mantenuto in stato di detenzione per un periodo indeterminato in un istituto penitenziario, qualora la detenzione miri unicamente a garantire una tutela più intensa del suo diritto di partecipare personalmente, attraverso la traduzione da tale istituto per consentirgli di partecipare alle udienze». Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza 37 Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis , primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. 38 A sostegno di tale domanda, detto giudice ha asserito che DK è attualmente privato della libertà e che il suo mantenimento in stato di detenzione dipende direttamente dalla risposta della Corte alla questione pregiudiziale. Esso afferma, in particolare, che, in caso di risposta negativa della Corte a tale questione, la detenzione di DK cesserebbe immediatamente ed egli sarebbe rilasciato. Per contro, in caso di risposta affermativa, la detenzione di DK sarebbe mantenuta fino al verificarsi, se del caso, di nuove circostanze. 39 A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che tale rinvio verte segnatamente sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, adottata sul fondamento dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, che rientra nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza, detto rinvio è idoneo ad essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza. 40 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il requisito relativo all’urgenza, da una giurisprudenza costante risulta che esso è soddisfatto quando la persona interessata nella controversia principale è, alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, privata della libertà e il suo mantenimento in detenzione dipende dalla soluzione di tale controversia, fermo restando che la situazione di tale persona deve essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza (v., in particolare, sentenza del 12 febbraio 2026, Rastoshev, C‑712/25 PPU, EU:C:2026:101, punto 24 e giurisprudenza citata). 41 Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che DK è effettivamente privato della libertà dal 21 luglio 2025 e che si trova in tale condizione alla data dell’esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza. Inoltre, la questione sollevata da tale giudice mira, in sostanza, a stabilire se le disposizioni del diritto dell’Unione alle quali esso fa riferimento debbano essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che autorizza, secondo l’interpretazione accolta da detto giudice, il mantenimento in stato di detenzione dell’interessato al solo scopo di garantire il suo diritto di presenziare al processo. La risposta della Corte a tale questione è quindi, in linea di principio, tale da influire sull’esito del procedimento principale, dal quale dipende, del resto, il mantenimento in stato di detenzione di DK. 42 In tali circostanze, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento di procedura, si deve accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza. Sulla questione pregiudiziale 43 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 44 [OSCURATO:PERSONA] disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale. 45 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, letto alla luce dell’articolo 6, dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, secondo l’interpretazione accolta da tale giudice, una persona sottoposta a procedimento penale, dopo essersi avvalsa della facoltà prevista da tale normativa di non comparire alle udienze, può essere mantenuta in stato di detenzione al solo scopo di garantire l’esercizio effettivo del suo diritto di presenziare al processo. 46 Occorre ricordare che la direttiva 2016/343 ha per oggetto, conformemente al suo articolo 1, di stabilire norme minime concernenti taluni elementi dei procedimenti penali, vale a dire alcuni «aspetti della presunzione di innocenza», disciplinati dagli articoli da 3 a 7 di tale direttiva, nonché il «diritto di presenziare al processo», oggetto degli articoli 8 e 9 di detta direttiva, al fine di rafforzare il diritto a un equo processo in tali procedimenti, in modo da aumentare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel sistema di giustizia penale degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e, pertanto, facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale [v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazioni sul diritto a un nuovo processo), C‑400/23, EU:C:2025:14, punto 52 e giurisprudenza citata]. Come risulta dal suo considerando 1, la direttiva 2016/343 mira quindi a garantire il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 47 e 48 della [OSCURATO:PERSONA]. 47 Per quanto riguarda il diritto di presenziare al processo, oggetto della presente questione pregiudiziale, occorre rilevare che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscano che gli indagati e imputati dispongano di tale diritto. 48 Infatti, il diritto di presenziare al processo costituisce un elemento essenziale dei diritti della difesa e, più in generale, riveste un’importanza capitale nel rispetto del diritto fondamentale a un equo processo penale sancito dagli articoli 47 e 48 della [OSCURATO:PERSONA] [sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235, punto 60 e giurisprudenza citata], di cui costituisce parte integrante, come risulta dal considerando 33 di tale direttiva (sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 31 e giurisprudenza citata). 49 Dalla formulazione di tale articolo 8, paragrafo 1, risulta chiaramente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono consentire agli indagati e imputati di essere presenti al proprio processo. Per contro, tale disposizione non precisa se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano prevedere che tale presenza sia obbligatoria [sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punti 32 e 33]. 50 Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 enuncia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, purché siano soddisfatte talune condizioni. 51 Infatti, poiché il diritto di comparire personalmente al processo non è assoluto, l’interessato può rinunciarvi, in via spontanea, esplicitamente o tacitamente, a condizione che la rinuncia sia dimostrata in modo inequivocabile (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 49, e del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 35). 52 Emerge tuttavia altrettanto chiaramente dalla formulazione di tale articolo 8, paragrafo 2, in particolare dall’uso del verbo «possono», che tale disposizione non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere, nel loro diritto nazionale, la possibilità di organizzare un processo in assenza dell’interessato, ma conferisce loro al riguardo una mera facoltà [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo a un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punti 34 e 37]. 53 Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 si limita a prevedere e a delimitare il diritto degli indagati e imputati di presenziare al proprio processo, nonché le eccezioni a tale diritto, senza tuttavia imporre o vietare agli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire un obbligo per ogni indagato o imputato di presenziare al proprio processo [sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo a un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 40]. 54 Pertanto, la Corte ha già dichiarato che tale direttiva non disciplina la questione se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano esigere la comparizione dell’indagato o imputato al processo a suo carico, cosicché una questione del genere rientra, alla luce della portata limitata dell’armonizzazione operata da detta direttiva, unicamente nel diritto nazionale [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo a un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 42]. 55 Ciò vale, a maggior ragione, per le modalità con le quali uno Stato membro intenda imporre, come nel caso di specie, in talune circostanze, la comparizione personale dell’interessato, in particolare mediante l’adozione di un provvedimento coercitivo, come il mantenimento in stato di detenzione di tale persona prima e durante lo svolgimento del suo processo. 56 Occorre sottolineare, a tal riguardo, che la direttiva 2016/343 non intende determinare le condizioni alle quali le persone sottoposte a procedimento penale possono essere private del diritto alla libertà, quale sancito dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], ma ha il solo scopo, come risulta dai punti 46 e 48 della presente ordinanza, di stabilire norme minime comuni che garantiscano a tali persone il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 47 e 48 della [OSCURATO:PERSONA], in particolare del diritto a un equo processo. 57 Ne consegue che le condizioni alle quali una persona sottoposta a procedimento penale può essere mantenuta in stato di detenzione prima e durante lo svolgimento del suo processo sono disciplinate dal solo diritto nazionale e non dall’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, richiamato dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale, o da un’altra disposizione di tale direttiva. 58 Peraltro, per quanto concerne, l’articolo 6, l’articolo 47, secondo comma, e l’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], relativi, rispettivamente, al diritto alla libertà, al diritto a un equo processo e al principio di proporzionalità, parimenti richiamati dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale, occorre ricordare che l’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] è definito al suo articolo 51, paragrafo 1, secondo cui le sue disposizioni si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. 59 In proposito, la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», ai sensi di tale disposizione, presuppone l’esistenza di un collegamento tra un atto del diritto dell’Unione e la misura nazionale in questione che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (sentenze del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 34, nonché del 12 giugno 2025, Tallinna linn, C‑219/24, EU:C:2025:442, punto 50 e giurisprudenza citata). 60 Ne risulta, secondo una costante giurisprudenza, che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenze del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19, e del 12 giugno 2025, Tallinna linn, C‑219/24, EU:C:2025:442, punto 51 e giurisprudenza citata). 61 Pertanto, la Corte ha affermato, in particolare, che erano inapplicabili i diritti fondamentali dell’Unione ad una normativa nazionale per il fatto che le disposizioni del diritto dell’Unione relative al settore interessato non imponevano alcun obbligo specifico agli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione ad una determinata situazione (sentenze del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 35, nonché del 12 giugno 2025, Tallinna linn, C‑219/24, EU:C:2025:442, punto 52 e giurisprudenza citata). 62 In un caso del genere, la normativa nazionale che uno Stato membro adotta riguardo a detta situazione si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, tale situazione non può essere valutata alla luce delle disposizioni di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2025, Tallinna linn, C‑219/24, EU:C:2025:442, punto 53 e giurisprudenza citata). 63 Orbene, dai punti da 46 a 57 della presente ordinanza risulta che una normativa nazionale che disciplina la detenzione di una persona sottoposta a procedimento penale prima e durante lo svolgimento del suo processo non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/343. Una siffatta normativa nazionale non costituisce quindi un’«attuazione» del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 64 Ne consegue che, in mancanza di indicazione, nella decisione di rinvio, di un altro collegamento con il diritto dell’Unione, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, secondo l’interpretazione accolta dal giudice del rinvio, consente il mantenimento in stato di detenzione di una persona sottoposta a procedimento penale al fine di garantire la sua comparizione al processo, si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] e non può, pertanto, essere valutata alla luce delle disposizioni di quest’ultima. 65 Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa nazionale in forza della quale, secondo l’interpretazione accolta da tale giudice, una persona sottoposta a procedimento penale, dopo essersi avvalsa della facoltà prevista da tale normativa di non comparire alle udienze, può essere mantenuta in stato di detenzione al solo scopo di garantire l’esercizio effettivo del suo diritto di presenziare al processo. Sulle spese 66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede: L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica a una normativa nazionale in forza della quale, secondo l’interpretazione accolta dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), una persona sottoposta a procedimento penale, dopo essersi avvalsa della facoltà prevista da tale normativa di non comparire alle udienze, può essere mantenuta in stato di detenzione al solo scopo di garantire l’esercizio effettivo del suo diritto di presenziare al processo. Firme * Lingua processuale: il bulgaro. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris