CassazionedecretoSezione FDecisione del 19 luglio 2022
Cassazione n. 32425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo il 18 maggio 2021 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo il 29 maggio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto consumato di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, fatto commesso sino al 25 marzo 2015, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di cui si è detto ed alla riconosciuta recidiva semplice, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 161, commi 2 e 4, 157, comma 8-bis e 420-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato, pronunziata - si stima, illegittimamente ed erroneamente - all'udienza del 7 novembre 2018, pur non avendo avuto [OSCURATO:PERSONA] valida notifica del decreto di citazione a giudlzio. Tale ordinanza sarebbe nulla e, conseguentemente, nulle sarebbero anche le sentenze di merito. Rammentato che [OSCURATO:PERSONA] aveva sin dal 1° dicembre 2017 dichiarato domicilio per le notificazioni in Palermo al [OSCURATO:PERSONA] num. 3, ove aveva già regolarmente ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, lamenta non avere ricevuto l'imputato personalmente la notificazione dell'atto di esercizio dell'azione penale per essere stata la stessa effettuata il 7 agosto 2018 presso il Difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo il destinatario risultato assente a due successivi accessi dell'Ufficiale giudiziario (effettuati il 6 ed il 7 agosto 2018) in ragione della rilevata «precaria assenza del destinatario»: al riguardo sottolinea criticamente che nella notifica al Difensore (che ne aveva già ricevuta una "in proprio" il 13 luglio 2018) in veste di domiciliatario in data 7 agosto 2018 non si specifica che l'adempimento è stato effettuato ai sensi degli artt. 161, comma 4, e 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Si sarebbe in presenza, ad avviso del ricorrente, di una irregolarità della notificazione causativa della nullità - si ritiene, assoluta - della stessa e di tutti gli atti successivi, non senza trascurare che è ben possibile che nei giorni 6 e 7 del mese di agosto 'una persona si trovi fuori dall'abitazione. Si rammenta avere la Difesa dedotto tale ritenuta nullità all'udienza dibattimentale del 27 marzo 2019, ove la questione è stata respinta dal Tribunale con la inadeguata - ritiene il ricorrente - motivazione secondo cui «alla scorsa udienza del 07.11.2018, l'imputato venne dichiarato assente», ed avere reiterato l'eccezione con il primo motivo di appello:. tale eccezione è stata disattesa con la motivazione, che si ritiene incoerente e frutto di travisamento, che si rinviene alla p. 2 della sentenza impugnata e di cui si denuncia l'imprecisione sotto più profili: sia quanto alle date in cui sono stati effettuati i tentativi di notifica (il 6 ed il 7 agosto e non già il 16 ed il 18 luglio 2018, come invece si legge nella decisione impugnata) sia quanto alla ragione del mancato perfezionamento presso il domicilio dichiarato (per la Precaria assenza del destinatario in occasione dei due accessi e non già in ragione della chiusura del domicilio, privo di indicazioni, e della risposta negativa dei vicini di casa interpellati, come si legge alla p. 2 della sentenza di appello). Richiamate plurime sentenze di legittimità stimate pertinenti (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539) e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno ritenuto inadeguato ed illegittimo, per Contrasto con l'art. 6 CEDU, un sistema di notifiche fondato su di una conoscenza puramente legale, per essere formalmente regolari le notifiche, anziché piena ed effettiva, si assume non avere la Corte di appello nel caso di specie, pur a fronte di specifica impugnazione, fornito la dimostrazione della piena ed effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, assente in entrambi i gradi di merito, e si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 19 luglio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire il 23 agosto 2022 memoria scritta con cui ribadisce gli argomenti svolti ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato non è prescritto (fatto del 25 marzo 2015 + sette anni e sei mesi = 25 settembre 2022), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Posto che in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (secondo il pacifico orientamento risalente a Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092; in conformità le Sezioni semplici successive, tra cui Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro ed altri, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.G., P.C. in proc. F ed altri, Rv. 273525), dall'esame diretto degli atti da parte del Collegio emerge quanto segue: il 13 luglio 2018 è stata effettuata, tramite posta elettronica certificata, la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio emesso 1'8 marzo 2018 per l'udienza del 7 novembre 2018 al Difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Palermo, "in proprio"; nei giorni 16 luglio 2018, alle ore 17.20, e 18 luglio 2018, alle ore 12.10, l'Ufficiale giudiziario ha constatato l'assenza dell'imputato al domicilio eletto (Palermo, [OSCURATO:PERSONA] num. 3) e ha attestato di avere «rinvenuto il domicilio sempre chiuso e privo di indicazione e le persone interpellate lo sconoscono»; quindi l'Ufficiale giudiziario ha tentato la notifica dell'atto all'imputato presso il Difensore di fiducia recandosi presso il relativo studio legale due volte, il 6 agosto 2018, ore 16.45, ed il 7 agosto 2018, ore 9.50, ma invano, conseguentemente barrando la casella della relata ove si dà atto della "precaria assenza del destinatario"; lo stesso 7 agosto 2018 l'Ufficiale giudiziario ha inviato raccomandata con avviso di ricevimento al Difensore di fiducia dell'imputato ed ha affisso il relativo avviso alla Casa comunale; alla prima udienza in assoluto, il 7 novembre 2018, assenti l'imputato e il Difensore di fiducia, sostituito da Avvocato immediatamente reperibile, effettuata la verifica della costituzione delle parti, l'imputato è stato dichiarato assente; alla successiva udienza del 27 marzo 2019 il Difensore ha eccepito la irregolarità-nullità della notifica ma la questione è stata disattesa dal Tribunale; la questione, posta con il primo dei motivi di appello, è stata disattesa dalla Corte territoriale con la motivazione che si legge alla p. 2 della decisione: «Osserva [...] la Corte [di appello] che dall'esame degli atti e delle relate di notifica risulta: che il decreto di citazione a giudizio veniva regolarmente notificato in data 13.7.2018 all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; che detto decreto veniva indirizzato all'imputato presso il domicilio da questi eletto (giusta verbale dell'.[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 3; che a questo domicilio, però, la notificazione risultava impossibile, giacchè a seguito di due accessi, eseguiti il 16 ed il 18.7.2018, l'ufficiale giudiziario, "ha rinvenuto il domicilio sempre chiuso e privo di indicazione, e le persone interpellate lo sconoscono"; che quindi l'atto in questione veniva regolarmente notificato in data 7.8.2018 al difensore di fiducia dell'imputato, mediante deposito presso la locala Casa comunale di [OSCURATO:PERSONA], 115. Ebbene, quest'ultima notifica, la cui irregolarità non veniva peraltro eccepita nel dibattimento di primo grado, è stata regolarmente e validamente eseguita in forza dell'art. 161 comma 4 c.p.p., che prevede, infatti, che "se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore"». 3.Ciò premesso, l'iter per la notificazione in concreto seguito appare rispettoso della previsione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., alla stregua delle puntualizzazioni in più occasioni operate dalla Corte di legittimità sia a Sezioni Unite che a Sezioni semplici. 3.1. Si è, infatti, affermato da parte del massimo Consesso quanto segue: «L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772); e, più recentemente, «La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, ,cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt.157 e 159 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282848-02). Le Sezioni semplici della Corte di cassazione hanno ulteriormente precisato quanto segue: «Le notificazioni successive a quella effettuata con consegna al difensore per impossibilità di notificazione al domicilio eletto o dichiarato non devono essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione in detti luoghi, ma possono essere eseguite direttamente nelle forme previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 3, ord. n. 48028 del 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277996); e «È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione (nella specie, dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza) attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo -la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. - a termini del quale, se l'ufficio postale restituisce il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve procedere alla notificazione nei modi ordinari - trova applicazione unicamente con riguardo alla prima notificazione all'imputato non detenuto)» (Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281419). 3.2. Dunque, non rinvenuto a seguito di due accessi il destinatario dell'atto presso il domicilio eletto, correttamente l'Ufficiale giudiziario, non vertendosi nel caso della prima notifica in assoluto all'imputato non detenuto di cui all'art. 157 cod. proc. pen. ([OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva già ricevuto presso il domicilio dichiarato la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari), ha indirizzato la procedura, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. verso il Difensore di fiducia, legittimamente avvalendosi, dopo due tentativi vani presso l'indirizzo dello studio legale, del servizio postale. 4.Ebbene, il ricorrente non si confronta puntualmente con la, stringata ma corretta e conforme alle emergenze processuali, ricostruzione operata dai Giudici di merito (alla p. 2 della sentenza impugnata) - e confonde sia i giorni degli accessi presso il domicilio dell'imputato con quelli dei successivi accessi presso lo studio del Difensore di fiducia sia le rag ion i del mancato rinvenimento del destinatario (avere l'Ufficiale giudiziario il 16 ed il 18 luglio 2018 «rinvenuto il domicilio sempre chiuso e privo di indicazione e le persone interpellate lo sconoscono», quanto all'imputato; precaria assenza nei giorni 6 e 7 agosto 2018, quanto all'Avvocato). In conseguenza, il riferito motivo di ricorso deve considerarsi non specifico ma meramente apparente, non solo in quanto reitera censura che era stata proposta con l'appello e già respinta ma anche perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Peraltro, il principio di diritto puntualizzato dalla sentenza più volte richiamata nel ricorso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420) risulta non pertinente, in quanto fa riferimento alla presenza di Difensore di ufficio, mentre nel caso di specie l'imputato era assistito da Difensore di fiducia.- Infine, anche nell'ipotesi in cui il meccanismo concretamente seguito per la notificazione all'imputato dovesse risultare irregolare, l'avere la Difesa omesso di avanzare la relativa eccezione alla prima udienza avrebbe comunque determinato la sanatoria dell'eventuale vizio (in applicazione di principio di diritto fissato dalla sentenza - che si richiama nel ricorso - di Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, costantémente ribadito sia dalle Sezioni Unite - Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 - sia dalle Sezioni semplici successive, sino alla recente pronunzia di Sez. 2, n. 50389 del 27/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277808, secondo cui «La notifica del decreto di citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti»). 5. Discende, quindi, la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inamm