CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 26035/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' MARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. sentiti i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in veste di giudice dell'appello cautelare reale, a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il rigetto del dissequestro dei beni attinti nell'ambito del presente procedimento. Il provvedimento impugnato ritiene preclusiva di qualsivoglia giudizio in sede cautelare reale l'intervenuta conferma nel merito in grado di appello delle condanne per le residue imputazioni a carico della [OSCURATO:PERSONA]' e a carico del [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente confisca. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione dell'articolo 627 codice di procedura penale. I ricorrenti si dolgono in particolare della mancata ottemperanza ai principi di diritto espressi dalla sentenza resa nel presente procedimento dalla sesta Sezione penale di questa Corte che aveva annullato con rinvio il provvedimento genetico in conseguenza della mancata valutazione della rilevanza delle assoluzioni rese a favore degli imputati rispetto alle originarie imputazioni (sentenza del Tribunale di Crotone 24 giugno 2020 n. 579), della mancata valutazione di alcun titolo per cui potesse estendersi il sequestro del [OSCURATO:PERSONA] a carico della moglie ([OSCURATO:PERSONA]'), della mancata valutazione dei profili riguardanti sproporzione, nesso di pertinenzialità tra beni e delitti per cui vi è stata condanna, ragionevolezza temporale e corrispondenza tra periodo di commissione die fatti e acquisto delle disponibilità economiche sequestrate. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato memoria con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 3.2. Con memoria depositata il 6 aprile 2022, il difensore dell'imputato ha ulteriormente articolato in ordine proposti motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con la precedente sentenza di annullamento, questa Corte aveva stigmatizzato non solo e non tanto la mancanza di motivazione in punto configurabilità del fumus cornmissi delicti, ma anche (cfr. pag. 4 della sentenza) e soprattutto l'assoluta mancanza di motivazione: • sul requisito della sproporzione tra beni e redditi o attività dei ricorrenti, • sul perimetro temporale a cui si dovesse fare riferimento per determinare la legittimità dell'apposizione del vincolo cautelare sui beni, • sul nesso di pertinenza tra i beni e i reati contestati; • sul motivo per cui debbano rimanere in sequestro beni acquistati prima del tempus commissi delicti, "non potendo certo ritenersi adeguato il riferimento al fatto che il sodalizio mafioso di cui [OSCURATO:PERSONA] farebbe parte sarebbe presente sul territorio già prima della commissione dei fatti per cui si procede". 3. I principi di diritto richiamati dal laconico provvedimento del Tribunale di Catanzaro non appaiono inerenti all'oggetto del giudizio. Infatti, quanto al fumus commissi delicti, il vincolo derivante dagli accertamenti di merito non era nemmeno messo in discussione posto che centrale era la rilevanza dell'assoluzione parziale nel merito dei ricorrenti in relazione ad alcuni dei delitti di cui si era ipotizzato il fumus in sede di provvedimento di sequestro. Inoltre, i profili critici in relazione alla ragionevolezza temporale, al giudizio di sproporzione e al nesso di pertinenzialità risultano del tutto diversi rispetto ai profili (gravità indiziaria e esigenze) rispetto a cui sussisterebbe il vincolo tanto da determinarsi una palese violazione del principio di diritto cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi e una perdurante mancanza di motivazione in ordine ai profili richiamati dalla precedente sentenza di questa stessa Corte e sopra richiamati. 4. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame cautelare reale. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, coma 5, c.p.p. Così deci in Roma, il 22