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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02347/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13985-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N.73 Sc.B Int.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari, depositata il 24/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Con provvedimento del prefetto di Bari n.13095 pubblicato sul FAL il giorno 30/06/2003 si procedeva all’espropriazione del terreno sito in Palese (BA) censito al Catasto al fg. 3, p.lla 335.

2. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 24/07/2014, chiedeva alla corte di appello di Bari la rideterminazione della stima dell’indennità di espropriazione ed il risarcimento del minore valore relativo propri beni parzialmente espropriati a causa della nuova linea ferroviaria.

3. La corte d’appello riqualificava il processo quale opposizione alla stima erroneamente introdotto con atto di citazione piuttosto che con ricorso ex art. 29 d.lgs. 150 del 2011 disponendo il conseguente mutamento del rito.

4. La convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. tramite comparsa di risposta deduceva, preliminarmente, l’inammissibilità della domanda sia per difetto di legittimazione attiva in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] sia per intervenuta prescrizione del diritto invocato.

5. Con ordinanza depositata il 24/10/2016 l’adita corte distrettuale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta, con condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite ed anche ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

6. La corte rilevava che la prima delle eccezioni proposte da parte convenuta fosse da accogliere poiché lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato la propria legittimazione non risultando, dal prodotto atto di donazione avente data 14/6/2002, che egli fosse proprietario della p.lla 335 sub a/885 di mq.47,oggetto di espropriazione.

7. La corte rilevava, inoltre, l’intervenuta prescrizione del diritto essendo decorsi più di dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di esproprio del 15/5/2003 sul F.a.l.del 30/6/2003.

8. La corte di merito respingeva poi la difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA], incentrata sulla mancata notificazione del provvedimento di esproprio, ritenendo il termine di prescrizione decennale ulteriore e diverso da quello di decadenza ex art. 19, legge 865/1971 e concludeva per l’irrilevanza della stessa così come della mancata produzione del decreto di espropriazione notificato.

9. La cassazione della suddetta ordinanza, pubblicata il 21/11/2016, è chiesta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 22/05/2017 ed affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste la società [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso notificato in data 30/06/2017 e pure illustrato da memoria.

Considerato che:

10. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta che il giudice abbia erroneamente considerato l’omessa notificazione del decreto di esproprio come condizione per negare la legittimazione ad causam.

11. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza in relazione all’erronea pronuncia sulla legittimazione per illogicità della motivazione.

Assume il ricorrente l’erroneità della statuizione sulla legittimazione in quanto fondata sulla mancata notificazione.

12. Con il terzo motivo il ricorrente censura il capo dell’ordinanza che accerta l’intervenuta prescrizione per violazione e falsa applicazione dell’ art. 40, l. n. 2359/1865 in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ.; in particolare viene criticata la qualificazione del petitum effettuata dal giudice del merito, in quanto la domanda del ricorrente non sarebbe qualificabile come opposizione alla stima ma come richiesta dell’ulteriore indennizzo derivante dalla perdita di valore della proprietà a causa di espropriazione parziale e questo comporterebbe il decorrere della prescrizione dalla data di fine lavori e non da quella di esproprio.

13. Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 2, cod. civ.) il ricorrente censura un presunto ribaltamento dell’onere probatorio in termini di avvenuta prescrizione il cui onere incombeva sulla parte che aveva sollevato l’eccezione e non sull’attore.

14. Con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.2935 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, comma .1, n. 3 cod. proc. civ.) il ricorrente afferma che la valutazione della corte di appello in merito al decorso della prescrizione decennale in caso di mancata notifica sia contraria al principio costituzionale di effettività della tutela giuridica dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e al principio del giusto processo.

15. Come anche eccepito dalla controricorrente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

16. La corte di merito ha infatti posto a fondamento della dichiarata inammissibilità dell’azione l’accertata mancanza della legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] per non avere lo stesso dimostrato di essere titolare del bene oggetto della procedura espropriativa (la particella censita al fg.3 n.885 ex 335 sub a).

17. In aggiunta a detta considerazione, sufficiente e decisiva, la corte ha accertato anche la prescrizione del diritto, infondatamente allegato, per essere interamente decorso il termine decennale.

18. Ciò posto, nessuna delle censure avanzate dal ricorrente attinge efficacemente detta ratio decidendi: non quella che invoca l’asserita rilevanza della mancata notificazione del decreto di esproprio (i), né quella incentrata sulla nullità della sentenza (ii), non quella che contesta la decorrenza del termine di prescrizione (iii), néquella sull’asserito onere della prova della prescrizione (iv) né, infine, quella sulla violazione del principio di effettività della tutela (v).

19. Va peraltro osservato che l'affermazione d'infondatezza della domanda, contenuta nella sentenza che abbia pregiudizialmente dichiarato l'inammissibilità della domanda medesima, integra una motivazione ad abundantiam, in quanto resa nel presupposto della carenza del potere di esame nel merito, e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto d'impugnazione, per difetto d'interesse (cfr. Cass. Sez.

Un.2078/1990). 20.Conseguentemente, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (cfr. Cass. Sez.

Un. 3840/2007).

21. Ciò posto e considerato che non è in alcun modo scalfita la statuizione di inammissibilità dell’azione per mancanza di legittimazione attiva, vanno altresì dichiarate inammissibili per difetto di interesse gli altri motivi che attengono alla prescrizione.

22. Atteso l’esito del giudizio e in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

23. Inoltre il collegio ritiene ravvisabile nel ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ed articolato, come si è visto, in contestazioni che non attingono la ratio decidendi ma altri profili inidonei a priori ad incidere sul provvedimento impugnato, l’elemento costitutivo della fattispecie, dell’"abuso del processo", per avere agito pretestuosamente; la sua applicazione, peraltro, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ed è disposta d'ufficio ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass.id.3830/2021; id. 20018/2020; id. 29812/2019).

Pertanto il ricorrente è condannato al pagamento a favore della controricorrente dell’ulteriore somma di euro 3200,00 a titolo di sanzione in applicazione del citato art. 96, comma 3, cod. proc. civ. 24.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 3.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Condanna il ricorrente all’ulteriore pagamento di euro 3 . 200,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc.civ.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13985-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N.73 Sc.B Int.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari, depositata il 24/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con provvedimento del prefetto di Bari n.13095 pubblicato sul FAL il giorno 30/06/2003 si procedeva all’espropriazione del terreno sito in Palese (BA) censito al Catasto al fg. 3, p.lla 335. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 24/07/2014, chiedeva alla corte di appello di Bari la rideterminazione della stima dell’indennità di espropriazione ed il risarcimento del minore valore relativo propri beni parzialmente espropriati a causa della nuova linea ferroviaria. 3. La corte d’appello riqualificava il processo quale opposizione alla stima erroneamente introdotto con atto di citazione piuttosto che con ricorso ex art. 29 d.lgs. 150 del 2011 disponendo il conseguente mutamento del rito. 4. La convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. tramite comparsa di risposta deduceva, preliminarmente, l’inammissibilità della domanda sia per difetto di legittimazione attiva in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] sia per intervenuta prescrizione del diritto invocato. 5. Con ordinanza depositata il 24/10/2016 l’adita corte distrettuale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta, con condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite ed anche ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. 6. La corte rilevava che la prima delle eccezioni proposte da parte convenuta fosse da accogliere poiché lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato la propria legittimazione non risultando, dal prodotto atto di donazione avente data 14/6/2002, che egli fosse proprietario della p.lla 335 sub a/885 di mq.47,oggetto di espropriazione. 7. La corte rilevava, inoltre, l’intervenuta prescrizione del diritto essendo decorsi più di dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di esproprio del 15/5/2003 sul F.a.l.del 30/6/2003. 8. La corte di merito respingeva poi la difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA], incentrata sulla mancata notificazione del provvedimento di esproprio, ritenendo il termine di prescrizione decennale ulteriore e diverso da quello di decadenza ex art. 19, legge 865/1971 e concludeva per l’irrilevanza della stessa così come della mancata produzione del decreto di espropriazione notificato. 9. La cassazione della suddetta ordinanza, pubblicata il 21/11/2016, è chiesta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 22/05/2017 ed affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste la società [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso notificato in data 30/06/2017 e pure illustrato da memoria. Considerato che: 10. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta che il giudice abbia erroneamente considerato l’omessa notificazione del decreto di esproprio come condizione per negare la legittimazione ad causam. 11. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza in relazione all’erronea pronuncia sulla legittimazione per illogicità della motivazione. Assume il ricorrente l’erroneità della statuizione sulla legittimazione in quanto fondata sulla mancata notificazione. 12. Con il terzo motivo il ricorrente censura il capo dell’ordinanza che accerta l’intervenuta prescrizione per violazione e falsa applicazione dell’ art. 40, l. n. 2359/1865 in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ.; in particolare viene criticata la qualificazione del petitum effettuata dal giudice del merito, in quanto la domanda del ricorrente non sarebbe qualificabile come opposizione alla stima ma come richiesta dell’ulteriore indennizzo derivante dalla perdita di valore della proprietà a causa di espropriazione parziale e questo comporterebbe il decorrere della prescrizione dalla data di fine lavori e non da quella di esproprio. 13. Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 2, cod. civ.) il ricorrente censura un presunto ribaltamento dell’onere probatorio in termini di avvenuta prescrizione il cui onere incombeva sulla parte che aveva sollevato l’eccezione e non sull’attore. 14. Con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.2935 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, comma .1, n. 3 cod. proc. civ.) il ricorrente afferma che la valutazione della corte di appello in merito al decorso della prescrizione decennale in caso di mancata notifica sia contraria al principio costituzionale di effettività della tutela giuridica dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e al principio del giusto processo. 15. Come anche eccepito dalla controricorrente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. 16. La corte di merito ha infatti posto a fondamento della dichiarata inammissibilità dell’azione l’accertata mancanza della legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] per non avere lo stesso dimostrato di essere titolare del bene oggetto della procedura espropriativa (la particella censita al fg.3 n.885 ex 335 sub a). 17. In aggiunta a detta considerazione, sufficiente e decisiva, la corte ha accertato anche la prescrizione del diritto, infondatamente allegato, per essere interamente decorso il termine decennale. 18. Ciò posto, nessuna delle censure avanzate dal ricorrente attinge efficacemente detta ratio decidendi: non quella che invoca l’asserita rilevanza della mancata notificazione del decreto di esproprio (i), né quella incentrata sulla nullità della sentenza (ii), non quella che contesta la decorrenza del termine di prescrizione (iii), néquella sull’asserito onere della prova della prescrizione (iv) né, infine, quella sulla violazione del principio di effettività della tutela (v). 19. Va peraltro osservato che l'affermazione d'infondatezza della domanda, contenuta nella sentenza che abbia pregiudizialmente dichiarato l'inammissibilità della domanda medesima, integra una motivazione ad abundantiam, in quanto resa nel presupposto della carenza del potere di esame nel merito, e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto d'impugnazione, per difetto d'interesse (cfr. Cass. Sez. Un.2078/1990). 20.Conseguentemente, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (cfr. Cass. Sez. Un. 3840/2007). 21. Ciò posto e considerato che non è in alcun modo scalfita la statuizione di inammissibilità dell’azione per mancanza di legittimazione attiva, vanno altresì dichiarate inammissibili per difetto di interesse gli altri motivi che attengono alla prescrizione. 22. Atteso l’esito del giudizio e in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo. 23. Inoltre il collegio ritiene ravvisabile nel ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ed articolato, come si è visto, in contestazioni che non attingono la ratio decidendi ma altri profili inidonei a priori ad incidere sul provvedimento impugnato, l’elemento costitutivo della fattispecie, dell’"abuso del processo", per avere agito pretestuosamente; la sua applicazione, peraltro, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ed è disposta d'ufficio ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass.id.3830/2021; id. 20018/2020; id. 29812/2019). Pertanto il ricorrente è condannato al pagamento a favore della controricorrente dell’ulteriore somma di euro 3200,00 a titolo di sanzione in applicazione del citato art. 96, comma 3, cod. proc. civ. 24.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 3.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Condanna il ricorrente all’ulteriore pagamento di euro 3 . 200,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc.civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d
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