CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35640/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 08153/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine alla inidoneità del quadro pro- batorio posto a fondamento della responsabilità penale dell'imputato. Si lamenta, in particolare, il difetto di prova in ordine all'attribuibilità della sostanza stupefa- cente all'imputato, in quanto, al momento dell'accesso della p.g. nell'abitazione, erano presenti anche altri soggetti che non sono mai stati indagati. Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta. Il ricorrente chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il secondo motivo, in particolare, afferisce al trattamento punitivo benché sor- retto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare dei plurimi ele- menti indiziari posti a fondamento della riconducibilità all'Ahmad della sostanza stupefacente: l'imputato alla vista dei militari nei pressi dell'abitazione richiudeva la porta di accesso e rientrava subito in casa; i militari, entrando nell'abitazione, lo vedevano armeggiare nel cestino della spazzatura nel quale veniva rinvenuto un calzino contenente due involucri di eroina e un bilancino di precisione; durante tutte queste operazioni gli altri coinquilini sedevano sul divano e nelle rispettive N. 08153/2024 R.G. stanze da letto, il che chiarisce il diverso trattamento riservato agli stessi in sede di indagini. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato correttamente conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo la congruità della pena inflitta in primo grado rispetto all'entità del fatto sulla base delle circostanze e delle modalità dei fatti che evidenziano in motivazione, del pregresso comportamento dell'imputato e della personalità dello stesso. Va ricordato, infatti, che la determinazione della misura della pena tra il mi- nimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, at- traverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussi- ste solo quando la quantificazione costituisca il frutto cP mero arbitrio o di ragio- namento illogico. Il che non è nel caso che ci occupa. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor