CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 marzo 2025
Cassazione n. 26925/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ragusa udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ragusa, in funzione di riesame, con ordinanza del 11/03/2025, confermava il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa in data 11/02/2025, che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 699.811,37 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa ascrittigli. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 124 cod. pen., 333 e 337 cod. proc. pen., 37 disp. att. cod. proc. pen. Ritiene che la querela che ha dato impulso al presente procedimento sia tardiva, essendo stata proposta solo in data 31/05/2023, atteso che quella proposta il 12/12/2022 si riferisce solo a due degli episodi contestati; che, anche a voler considerare la data del 12/12/22, la querela sarebbe comunque intempestiva, atteso che la stessa persona offesa afferma che i contratti sono stati stipulati tutti tra il 24/12/2021 ed il 05/08/2022; che, in ogni caso, il dies a quo per la presentazione della querela non può essere spostato, tenuto conto che la F.C.A. Bank è un operatore professionale, che prima della conclusione del contratto eseguiva tutte le verifiche necessarie in ordine alla solvibilità dei clienti, con la conseguenza che la carenza informativa avrebbe dovuto indurre la banca a non concludere il contratto o, comunque, a sporgere querela già in quel momento. Sotto altro profilo, rileva la carenza di legittimazione del soggetto che ha sporto la querela, [OSCURATO:PERSONA], in quanto la procura ritenuta idonea dal Tribunale del riesame non fa riferimento al potere di presentare querele, ma solo genericamente a rappresentare la F.C.A. Bank in qualunque sede giudiziale, civile, penale ed amministrativa. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. Osserva, in punto di fumus commissi delicti, che la documentazione prodotta dalla difesa smentisce quanto denunciato dalla F.C.A. Bank; che emblematico è il caso dì cui al capo N), atteso che alcun artificio è stato posto in essere, essendo stati prodotti alla finanziaria solo documenti veri in possesso dell'indagato; che, peraltro, l'acquirente ha onorato il finanziamento, pagando regolarmente le rate, di talchè il reato non sarebbe ravvisabile per mancanza del danno; che la responsabilità del Roccuzzo è stata desunta dalla circostanza per cui alcuni acquirenti avrebbero rivenduto nel giro di qualche mese le autovetture finanziate, dunque, da comportamenti tenuti da terzi in un momento successivo alla stipula dei contratti; che, dunque, il Tribunale del riesame ha dato rilievo solo agli elementi offerti dalla accusa; che, sotto il profilo del pericuium in mora, la motivazione è apodittica, non avendo considerato che il ricorrente ha interrotto ogni rapporto con la persona offesa già dall'ottobre del 2022 e, comunque, sganciata dal fatto concreto, in quanto, poiché il bene sequestrato è fungibile, trattandosi di denaro, in astratto la sua cessione a terzi sarebbe sempre configurabile. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 240, 321, 322 cod. proc. pen. e 545 cod. proc. civ. Rappresenta che, essendo il riesame un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulla specifica doglianza relativa al sequestro di somme di denaro successivamente confluite sui conti correnti del Roccuzzo e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non limitarsi ad affermare che tale profilo riguarda la corretta esecuzione del sequestro; che, invero, deve escludersi una autonoma estensione del sequestro a tutte le somme future che dovessero entrare nella sfera patrimoniale dell'indagato, atteso che i crediti maturati successivamente al provvedimento di sequestro non realizzano quella "confusione" del patrimonio, su cui si fonda il sequestro; che, analogamente, con riferimento all'istanza di dissequestro dei ratei di pensione, accreditati sul conto cointestato con la moglie [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame non ha provveduto, nonostante l'art. 545 cod. proc. civ. stabilisca che detti emolumenti non siano pignorabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; più recentemente, Sez. 2, n. 11785 del 09/02/2024, Conti, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge ("errores in procedendo" ed "errores in judicando"), per vizi motivazionali assoluti, tali, cioè, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile la vicenda contestata e l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 5807/2017 cit.; Sez. 3, n. 4919/2016 cit.; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 1.2. Tanto premesso, il primo motivo non è consentito, atteso che, sotto la denunciata violazione di legge, reitera le stesse doglianze proposte con i motivi di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame, che ha evidenziato, quanto alla condizione di procedibilità, che la querela - sporta il 12/12/2022 ed integrata in data 31/05/2023, quando la F.C.A. Bank ha avuto la disponibilità della documentazione completa o ha realizzato di non poterla più avere - risulta tempestiva, essendo stata presentata non appena la persona offesa ha avuto contezza di essere stata raggirata (la questione relativa ai poteri di controllo della persona offesa sarà trattata in relazione al profilo del fumus); che a [OSCURATO:PERSONA] risulta conferita procura speciale che la abilita a rappresentare l'istituto di credito in qualunque sede giudiziale, civile, amministrativa e penale; che, dunque, trattasi di soggetto pienamente legittimato a sporgere querela. 1.2. Il secondo motivo è parzialmente fondato. In particolare, coglie nel segno laddove lamenta l'omessa motivazione in relazione alla truffa contestata al capo N). Ed invero, a fronte della documentazione prodotta in sede di riesame - che dimostrerebbe, secondo l'assunto difensivo, i) l'assenza di qualsivoglia artifizio o raggiro, avendo il soggetto finanziato, tale [OSCURATO:PERSONA], inviato alla società finanziaria documenti autentici, oltre alla regolarità dei pagamento delle rate di finanziamento - il provvedimento impugnato non dà conto delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti anche in relazione a tale reato, confermando il sequestro del relativo profitto. Di conseguenza, l'ordinanza deve essere annullata in parte qua, con rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio limitatamente al profitto del reato di cui al capo N). Per il resto, il motivo non è consentito, in quanto aspecifico. Ed invero, non si misura con l'articolata motivazione del provvedimento impugnato, che ha dato conto di come i finanziamenti siano stati erogati sulla base della presentazione da parte del ricorrente di documentazione falsa o dell'omesso invio della documentazione; di come, anche laddove le rate siano state corrisposte, sussista il reato contestato, tenuto conto che la truffa contrattuale si realizza quando il soggetto passivo è indotto con l'inganno a prestare un consenso, che altrimenti non avrebbe mai prestato; di come, dunque, in tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo consista essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni, con ciò facendo buon governo dei principi di diritto affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità; di come, ai fini della configurabilità degli artifizi, non rilevi il potere di controllo della F.C.A. Bank, prima dell'erogazione del finanziamento, atteso che la astratta idoneità dell'artificio o del raggiro a ingannare ed a sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza solo nel caso del tentativo di truffa, tenuto conto che, di fronte al reato consumato, il raggiungimento dello scopo dimostra implicitamente l'idoneità della condotta; di come sussista anche il pericolo che la libera disponibilità del denaro possa comportarne il trasferimento a terzi, in tal modo frustrando le esigenze cautelari sottese al sequestro. Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reitera pedissequamente le stesse doglianze già avanzate con in sede di riesame, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui - come si accennava - sotto questo profilo è aspecifico. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01). 1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La questione posta al Tribunale del riesame - che condivisibilmente ne ha ritenuto l'inammissibilità con riferimento alle somme di denaro pervenute nel patrimonio del ricorrente successivamente al provvedimento ablativo ed a quelle sequestrate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed a [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di soggetti distinti dall'odierno ricorrente - va più correttamente proposta al Pubblico Ministero procedente, riguardando la corretta esecuzione del sequestro. Invero, risulta che il provvedimento genetico, che ha disposto la confisca diretta del profitto del reato, abbia inciso solo sui beni presenti nel patrimonio dell'indagato al momento della sua esecuzione, non anche sui beni futuri, con la conseguenza che eventuali doglianze relative all'apprensione di somme di denaro pervenute al Roccuzzo successivamente al provvedimento di sequestro preventivo non sono coperte dal titolo ablativo di cui si tratta nel presente procedimento. Del resto, sul punto, di recente, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, affermando che la «confisca del denaro non è [...] diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili»; che a «mero titolo esemplificativo, non è diretta la confisca di: a) somme relative ad emolumenti stipendiali o assimilabili; b) somme relative a pagamenti da parte di soggetti terzi in adempimento di prestazioni non collegabili al reato; c) somme provento di vendita di beni, acquistati in epoca antecedente alla commissione dell'illecito; d) somme confluite su un conto corrente cointestato, ma relative a proventi di uno dei correntisti estraneo al reato» (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, in motivazione). P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profitto del reato di cui al capo N) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa competente