Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:T:1998:255
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994B0290(01) - IT
Avis juridique important
|
61994B0290(01)
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) del 30 ottobre 1998. - [OSCURATO:PERSONA], ex Kaysersberg SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Liquidazione delle spese. - [OSCURATO:PERSONA]290/94 (92).
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-04105
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Procedura - Spese - Liquidazione - Elementi da prendere in considerazione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 92, n. 1)
2 Procedura - Spese - Liquidazione - Spese recuperabili - Nozione - Intervento di diversi avvocati
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
[OSCURATO:PERSONA]
1 In mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, il giudice comunitario nel liquidare le spese deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.
A questo proposito, la possibilità per il giudice comunitario di valutare l'entità del lavoro svolto da un avvocato dipende dalla precisione delle informazioni fornite.
2 Sebbene, in via di principio, solamente il compenso di un avvocato può considerarsi come rientrante nella nozione di «spese indispensabili», ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, occorre tuttavia tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento contenzioso, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite.