Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 04508/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 27/11/2025; considerato che i tre motivi di ricorso sono non consentiti dalla legge perchè volti a censurare la statuizione sul trattamento sanzionatorio, con deduzioni generiche, perchè prive delle concrete e specifiche ragioni che le sorreggono e non connotate da un effettivo confronto con la congrua e incensurabile motivazione posta a base della sentenza impugnata; che, infatti, come emerge dal testo del provvedimento impugnato (si vedano le pagg. 10 e 11), la Corte territoriale, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ed un richiamo alla pronuncia del Tribunale di Como, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha adeguatamente assolto all'onere motivazionale in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, sia sotto il profilo della dosimetria della pena, anche in relazione agli aumenti stabiliti per l'applicazione della recidiva e a titolo di continuazione, sia con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore •A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 27/11/2025; considerato che i tre motivi di ricorso sono non consentiti dalla legge perchè volti a censurare la statuizione sul trattamento sanzionatorio, con deduzioni generiche, perchè prive delle concrete e specifiche ragioni che le sorreggono e non connotate da un effettivo confronto con la congrua e incensurabile motivazione posta a base della sentenza impugnata; che, infatti, come emerge dal testo del provvedimento impugnato (si vedano le pagg. 10 e 11), la Corte territoriale, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ed un richiamo alla pronuncia del Tribunale di Como, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha adeguatamente assolto all'onere motivazionale in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, sia sotto il profilo della dosimetria della pena, anche in relazione agli aumenti stabiliti per l'applicazione della recidiva e a titolo di continuazione, sia con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore •A [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04508/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris