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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03649/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1 76 /202 1 della Corte d ’ appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto depositatail 2 aprile 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha respinto l’appello dell’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato la prescrizione dei contributi agricoli per il terzo e quarto trimestre dell’anno 2006;

2. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo;

3. l’intimato non ha svolto attività difensiva;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. l’ente ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con l’unico motivo l’ente ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995 e dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 536 del 1987 conv. con modif. in l. n. 48 del 1988, dell’art. 6 del d.lgs. n. 375 del 1993 e degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per il mancato accertamento del termine di pagamento dei contributi dovuti dalla gestione agricoltori, da cui decorre la prescrizione, nonostante sia previsto per legge;

2. in via preliminare, non risulta correttamente perfezionata la notificazione del ricorso, considerato che non risulta depositata la comunicazione di avvenuto deposito, prescritta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., per il caso di temporanea assenza, secondo l’interpretazione resa dallaCorte Cost. con sentenza n. 3 del 2010 e da questa Corte («In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l ’ atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero persua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altrepersone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell ’ avviso di ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell ’ avvenuta spedizione della suddettaraccomandata informativa» in quanto «solo dall’esame concreto ditale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di attoprocessuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “ sorte ” della spedizione della “ raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiv a o almeno “ legale ” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandatamedesima da parte del destinatario» (Cass., Sez.

U, 15/04/2021, n. 10012).

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1 76 /202 1 della Corte d ’ appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto depositatail 2 aprile 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha respinto l’appello dell’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato la prescrizione dei contributi agricoli per il terzo e quarto trimestre dell’anno 2006; 2. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo; 3. l’intimato non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. l’ente ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo l’ente ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995 e dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 536 del 1987 conv. con modif. in l. n. 48 del 1988, dell’art. 6 del d.lgs. n. 375 del 1993 e degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per il mancato accertamento del termine di pagamento dei contributi dovuti dalla gestione agricoltori, da cui decorre la prescrizione, nonostante sia previsto per legge; 2. in via preliminare, non risulta correttamente perfezionata la notificazione del ricorso, considerato che non risulta depositata la comunicazione di avvenuto deposito, prescritta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., per il caso di temporanea assenza, secondo l’interpretazione resa dallaCorte Cost. con sentenza n. 3 del 2010 e da questa Corte («In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l ’ atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero persua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altrepersone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell ’ avviso di ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell ’ avvenuta spedizione della suddettaraccomandata informativa» in quanto «solo dall’esame concreto ditale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di attoprocessuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “ sorte ” della spedizione della “ raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiv a o almeno “ legale ” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandatamedesima da parte del destinatario» (Cass., Sez. U, 15/04/2021, n. 10012). P.Q.M. Dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così d
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