CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 09406/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 01 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa per i reati di cui all'imputazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per l'omessa valutazione della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato. Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale di questa norma, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920). 4. Il ricorso proposto è inammissibile, in quanto deduce l'omessa valutazione di un motivo di impugnazione non prospettato al giudice di appello, stante l'intervenuta rinuncia. Secondo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 1 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del tt ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]