CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 39300/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti contenuti in un unico atto di impugnazione a firma del difensore di fiducia. Rilevato che la prima censura relativa alla individuazione sul luogo del commesso reato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché prospetta una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti di prova. Osservato che la seconda censura relativa alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è totalmente generica perché non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione della Corte di appello ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di resistenza a p.u. Ritenuto che la censura sulla determinazione della pena della pena è manifestamente infondata perché la Corte di appello ha puntualmente motivato in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e il fatto che le circostanze attenuanti generiche siano state ritenute prevalenti sulle recidive contestate rende irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato dichiarato recidivo. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] IgrIi‘efe estensore