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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06734/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili sia per genericità e manifesta infondatezza sia perché non dedotti in appello; considerato, infatti, che il primo motivo è merarnente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della mancanza di dolo già respinta in sentenza con adeguata motivazione, risultando specificato l'obbligo di permanere in casa nel verbale di esecuzione in atti ed accertato che anche nei giorni precedenti al fatto si era allontanato per recarsi in direzione diversa rispetto alla sede del SERD (pag. 4); rilevato che anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché non dedotti in appello, non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); considerata, peraltro, la manifesta infondatezza dell'eccepita prescrizione del reato, che non tiene conto dell'incidenza sul calcolo del termine di prescrizione della recidiva pluriaggravata contestata e ritenuta benché neutralizzata dal bilanciarnento con le attenuanti riconosciute; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consiglieré'estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili sia per genericità e manifesta infondatezza sia perché non dedotti in appello; considerato, infatti, che il primo motivo è merarnente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della mancanza di dolo già respinta in sentenza con adeguata motivazione, risultando specificato l'obbligo di permanere in casa nel verbale di esecuzione in atti ed accertato che anche nei giorni precedenti al fatto si era allontanato per recarsi in direzione diversa rispetto alla sede del SERD (pag. 4); rilevato che anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché non dedotti in appello, non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); considerata, peraltro, la manifesta infondatezza dell'eccepita prescrizione del reato, che non tiene conto dell'incidenza sul calcolo del termine di prescrizione della recidiva pluriaggravata contestata e ritenuta benché neutralizzata dal bilanciarnento con le attenuanti riconosciute; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consiglieré'estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06734/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris