CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 novembre 1958
Cassazione n. 10664/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 11/12/2018, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 15/11/2016 dal GUP presso il Tribunale di Firenze, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati contestati ai capi 3), 15), 16) e 17), in quanto estinti per intervenuta prescrizione e ha conseguentemente rideterminato la pena in ordine ai reati residui in anni tre di reclusione, previa applicazione della diminuente determinata dalla scelta del rito. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.42908/2022, ha parzialmente accolto il terzo motivo di impugnazione proposte dall'imputato e relativo alla duplicazione della pena inflitta in relazione al disposto dell'art.8, comma 2, d.lgs. n.74 del 2000; ritenendo, specificamente, che i capi di imputazione aventi nn. 28), 29), 30), 31), 34), :35), 36), 47), 52), 48), 54), 49), 50) e 51) avrebbero dovuto essere accorpati in un unico reato - secondo le modalità specificate in motivazione - avendo a oggetto fatture emesse nel corso della medesima annualità; ha altresì pronunciato l'annullamento senza rinvio in ordine al reato contestato al capo 41), per essere lo stesso estinto per prescrizione, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio, ha pregiudizialmente esaminato l'istanza dell'imputato di rideterminare la pena previo riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato contestato ai sensi dell'art.11 del d.lgs. n.74 del 2000 e giudicato con sentenza del Tribunale di Firenze del 28/04/2016, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza del 3/11/2017 e divenuta definitiva il 3/10/2018 per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; ha argomentato che, nelle condotte fraudolente imputate in tale giudizio, non si ravvisava alcuna omogeneità con quelle oggetto di contestazione nel presente procedimento e come quindi non fosse ravvisabile alcuna identità del disegno criminoso. In ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto che - assumendo la necessità di un criterio omogeneo rispetto a quello adottato in sede di appello - alla pena base dovesse essere aggiunta un'entità di pena pari a 29 giorni per ciascuno dei 27 reati satellite (previa unificazione di quelli indicati nella sentenza di annullamento con rinvio) e che, conseguentemente, la pena finale dovesse essere rideterminata in anni tre, mesi otto e giorni tre di reclusione, diminuita ad anni due, mesi cinque e giorni dodici per la scelta del rito.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione - in relazione all'art.81 cod.pen. e all'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen. - per avere escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quello giudicato con la sentenza emessa il 28/04/2016 del Tribunale di Firenze per il reato previsto dall'adil del d.lgs. n.74/2000. Ha dedotto che, nel caso di specie, sussistessero tutti i presupposti per ritenere la continuazione tra i fatti suddetti, attesa l'omogeneità delle violazioni (vertendosi comunque in tema di reati fiscali), le speculari modalità delle condotte, la contiguità temporale tra i fatti, il contesto spaziale e la causale delle condotte medesime. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso - atteso che la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna è stata formulata dall'odierno ricorrente in sede di giudizio di rinvio - che, anche in tale sede, al giudice non è preclusa l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la richiesta volta a ottenere che sia riconosciuta l'identità del disegno criminoso può essere proposta anche in tale fase di giudizio, in quanto i poteri esercitabili dal giudice nel giudizio rescissorio sono gli stessi che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e possono trovare un limite esclusivamente nelle statuizioni sulle quali si sia eventualmente formato il giudicato parziale, ovvero in quelle concernenti il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 4921 del 13/03/2000, Conti, Rv. 216133; Sez. 2, n. 25900 del 24/06/2008, Amante, Rv. 240630), 3. Ciò premesso, il motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 3.1 Va pregiudizialmente rilevato, in ordine al profilo d'i diritto sotteso all'unitario motivo di impugnazione, che - in tema di applicazione della continuazione - l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del medesimo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615); discendendone quindi che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto della continuazione (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420). Ricordando anche che l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652). 3.2 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha negato la sussistenza della continuazione tra i reati giudicati nel presente procedimento e quelli oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 28/04/2016, confrontandosi adeguatamente con le deduzioni spiegate dalla difesa dell'imputato e in senso coerente con i predetti principi. In particolare, premessa la diversità della fattispecie ascritta nel predetto giudizio - vedendosi nell'ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte prevista dall'art.11 del d.lgs. n.74 del 2000 - rispetto a quelle oggetto del presente procedimento, la Corte ha ritenuto che difettassero gli elementi necessari al fine di ravvisare l'identità del disegno criminoso; non essendo valorizzabili in tal senso la sola utilizzazione della propria qualità professionale di commercialista e l'utilizzazione quale 'testa di legno' del medesimo soggetto presente nelle operazioni di false fatturazioni oggetto del presente giudizio, così come i soli generici elementi rappresentati dalla contiguità del contesto temporale e spaziale e dal comune fine di lucro, non essendo di fatto ravvisabile una concreta ed effettiva analogia in punto di modus operandi.Essendo quindi del tutto coerente con i richiamati arresti la conclusione in base alla quale la commissione di tali ulteriori reati doveva essere intesa come unicamente sintomatica di una generica scelta di vita ispirata alla commissione di illeciti ma non esplicativa dell'identità del disegno criminoso, come sopra caratterizzata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d