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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 dicembre 2025

Cassazione n. 08235/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna del 30 settembre 2024 pronunciata dal Tribunale di Verona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, e595, primo e terzo comma, cod. pen., ha assolto l’imputato dalle condotte commesse tra il 13 settembre 2020 e il 10 maggio 2021, confermando nel resto la decisione appellata e riducendo sia l’entità della pena inflittagli che l’ammontare del risarcimento del danno in favore della parte civile.

All’imputato era contestato di avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sommacampagna, postando ripetutamente, su ‘Facebook’ e sul ‘blog’ all’indirizzo http://vivi-caselle.blogspot.com, espressioni con le quali lo etichettava come «incapace, incompetente, saccente e supponente» e come soggetto capace solo di «sparare caxxate e puttanate» e convinto di essere «uno e trino … che si crede Dio quando in realtà è incapace, incompetente, saccente e supponente» (fatti commessi tra il 26 maggio e il 7 agosto 2018).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell’art. 51 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento in suo favore dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica.

In particolare, il ricorrente ha valorizzato il contesto politico-amministrativo nel quale si collocavano le espressioni contestate, sottolineando come le stesse non avessero avuto di mira la persona di [OSCURATO:PERSONA], ma l’operato dell’amministrazione comunale di Sommacampagna nel suo complesso, del quale assessore [OSCURATO:PERSONA] rappresentava una figura di spicco in ragione delle deleghe assegnategli, tanto essendo dimostrato dalla circostanza che molte delle espressioni ritenute diffamatorie erano riferite alla pluralità degli amministratori pubblici del Comune di Sommacampagna, con conseguente attenuazione della loro portata lesiva in chiave individuale.

In forza di tale generale rilievo, il ricorrente ha censurato, sotto il profilo della continenza, la qualificazione delle espressioni oggetto di addebito come indebitamente gratuite e umilianti della parte civile, sostenendo che il linguaggio impiegato, pur caratterizzato da toni fortemente polemici, avrebbe dovuto essere valutato alla luce del complessivo contesto comunicativo e, quindi, come volte non ad aggredire l’[OSCURATO:PERSONA] sul piano personale, ma a censurarne con toni aspri e sferzanti i comportamenti tenuti nella sola veste politica.

Poiché di questo contesto il giudice di appello aveva preso atto, coerentemente, avrebbe dovuto ritenere le dette espressioni scriminate dall’esercizio del diritto di critica politica.

Infine, il ricorrente ha stigmatizzato l’illogicità del ragionamento decisorio sotteso alla sentenza impugnata nella parte in cui si è negato il movente politico delle esternazioni dell’imputato, ancorché le stesse fossero state sempre corredate dall’indicazione delle ragioni della critica rivolta all’[OSCURATO:PERSONA], in relazione agli interessi da lui perseguiti.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 6 dicembre 2025, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in data 22 dicembre 2025, corredata da conclusioni e nota-spese, ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando come le espressioni utilizzate dall’imputato avessero travalicato i limiti della continenza, risolvendosi in reiterati attacchi personali, del tutto sganciati da fatti veri e da un effettivo interesse pubblico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’esimente dell’esercizio del diritto di critica di cui all’art. 51 cod. pen. postula la concorrente presenza di una pluralità di requisiti, che devono coesistere nella loro interezza (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 –01; Sez. 5, n. 30877 del 07/07/2006, Nanetti, Rv. 235222 –01).

È necessario, infatti, che l’elaborazione critica trovi fondamento nella veridicità dei fatti posti a suo fondamento, che sussista un apprezzabile interesse pubblico alla loro divulgazione e che le modalità espressive rispettino il requisito della continenza.

In riferimento alla continenza, si è affermato che il suddetto limite all’esercizio del diritto di critica viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano - in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là dell’offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la critica viene attuata (Sez. 5, n. 6925 del 21/12/2000, dep. 2001, Arcomanno, Rv. 218282 -01).

In sostanza, «il rispetto del canone della continenza esige che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato», di modo che«il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato»(Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro, Rv. 263460 -01).

In particolare, secondo questa Corte, nel caso in cui le condotte diffamatorie siano perpetrate attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 -01).

Pertanto, il diritto di critica, pur essendo caratterizzato dalla mancanza di obiettività propria di ogni valutazione soggettiva, deve esercitarsi in presenza di un nucleo di verità dei fatti oggetto di divulgazione, di un concreto interesse pubblico alla loro conoscenza e nel rispetto della continenza verbale, in vista del necessario bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 Cost., e il diritto individuale alla reputazione, quale espressione dei diritti della personalità.

Il limite all’esercizio della scriminante costituito dalla continenza è, quindi, superato quando la condotta dell’agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato, traducendosi in una aggressione gratuita e sproporzionata rispetto alle finalità di critica dichiarate.

2. Con specifico riferimento, poi, al diritto di critica politica, nel cui ambito si colloca la vicenda in esame in ragione della carica pubblica rivestita dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha chiarito che, considerato che il diritto dicritica si concretizza nella espressione di un giudizio o di un'opinione, non è violato il limite della continenza ove tali valutazioni siano espresse con toni aspri e vibrati, tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Tortolioli, Rv. 237260 –01); viceversa, ha ribadito che il detto limite deve intendersi superato ogni volta che le espressioni o le frasi usate nella polemica, ancorché giustificata dalla vivezza del dibattito, intaccano la personalità morale della persona destinataria di tali espressioni (Sez. 5, n. 761 del 08/04/1998, Pendinelli, Rv. 211480 -01).

3. Alla stregua delle riportate coordinate interpretative, ineccepibile si rivela la decisione della Corte veneta di escludere l’operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica in riferimento alle espressioni utilizzate da [OSCURATO:PERSONA], nei ‘post’ pubblicati su ‘Facebook’ e sul ‘blog’ ‘vivi-caselle’, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tacciato di essere un soggetto capace solo di «sparare caxxate e puttanate» e convinto di essere «uno e trino … che si crede Dio quando in realtà è incapace, incompetente, saccente e supponente».

Tali espressioni, di inequivoco significato denigratorio sulla base delle massime di comune esperienza, sono state ritenute non giustificate nell’ottica di una pur feroce critica politica esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Amministrazione comunale di [OSCURATO:PERSONA], della quale faceva parte [OSCURATO:PERSONA] quale assessore con deleghe alla pianificazione territoriale e alle politiche agricole, in quanto «generiche e non collegabili a specifici episodi» e, quindi, volte «alla gratuita manifestazione di sentimenti ostili», prescindendo «dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l’elaborazione critica».

Dunque, rimarcata l’assenza di ogni tipo di connessione tra gli aspri giudizi espressi sul conto di [OSCURATO:PERSONA] nei ‘post’ sui ‘social network’ e su ‘blog’ accessibili ad un numero indeterminato di utenti e suoi individuati comportamenti, posti in essere nell’esercizio delle sue funzioni politiche, che, come tali, ben avrebbero potuto formare oggetto di legittimo e vibrato dissenso, la Corte di appello con argomentazione congrua ha evidenziato come le condotte dell’imputato, pur se inserite nel contesto di una dura schermaglia avente oggetto vicende amministrative e politiche locali, si risolvessero in giudizi apodittici e reiteratamente denigratori, connotati dall’uso di epiteti gravemente offensivi e svilenti, diretti a colpire la persona di [OSCURATO:PERSONA] nella sua sfera morale e reputazionale.

Puntuale, in particolare, e sul punto non specificamente aggredita dal ricorrente, risulta la motivazione censurata nella parte in cui ha chiarito che il requisito della continenza doveva dirsi superato, rendendo inoperativa la scriminante invocata, perchéil ricorrente non si era limitato a manifestare, sia pure con eccessività di toni, il proprio dissenso rispetto a scelte amministrative, ma aveva fatto ricorso a modalità espressive inutilmente aggressive, eccedenti ogni esigenza di critica e del tutto sproporzionate rispetto allo scopo informativo o di controllo democratico invocato.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 2.694,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna del 30 settembre 2024 pronunciata dal Tribunale di Verona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, e595, primo e terzo comma, cod. pen., ha assolto l’imputato dalle condotte commesse tra il 13 settembre 2020 e il 10 maggio 2021, confermando nel resto la decisione appellata e riducendo sia l’entità della pena inflittagli che l’ammontare del risarcimento del danno in favore della parte civile. All’imputato era contestato di avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sommacampagna, postando ripetutamente, su ‘Facebook’ e sul ‘blog’ all’indirizzo http://vivi-caselle.blogspot.com, espressioni con le quali lo etichettava come «incapace, incompetente, saccente e supponente» e come soggetto capace solo di «sparare caxxate e puttanate» e convinto di essere «uno e trino … che si crede Dio quando in realtà è incapace, incompetente, saccente e supponente» (fatti commessi tra il 26 maggio e il 7 agosto 2018). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell’art. 51 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento in suo favore dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica. In particolare, il ricorrente ha valorizzato il contesto politico-amministrativo nel quale si collocavano le espressioni contestate, sottolineando come le stesse non avessero avuto di mira la persona di [OSCURATO:PERSONA], ma l’operato dell’amministrazione comunale di Sommacampagna nel suo complesso, del quale assessore [OSCURATO:PERSONA] rappresentava una figura di spicco in ragione delle deleghe assegnategli, tanto essendo dimostrato dalla circostanza che molte delle espressioni ritenute diffamatorie erano riferite alla pluralità degli amministratori pubblici del Comune di Sommacampagna, con conseguente attenuazione della loro portata lesiva in chiave individuale. In forza di tale generale rilievo, il ricorrente ha censurato, sotto il profilo della continenza, la qualificazione delle espressioni oggetto di addebito come indebitamente gratuite e umilianti della parte civile, sostenendo che il linguaggio impiegato, pur caratterizzato da toni fortemente polemici, avrebbe dovuto essere valutato alla luce del complessivo contesto comunicativo e, quindi, come volte non ad aggredire l’[OSCURATO:PERSONA] sul piano personale, ma a censurarne con toni aspri e sferzanti i comportamenti tenuti nella sola veste politica. Poiché di questo contesto il giudice di appello aveva preso atto, coerentemente, avrebbe dovuto ritenere le dette espressioni scriminate dall’esercizio del diritto di critica politica. Infine, il ricorrente ha stigmatizzato l’illogicità del ragionamento decisorio sotteso alla sentenza impugnata nella parte in cui si è negato il movente politico delle esternazioni dell’imputato, ancorché le stesse fossero state sempre corredate dall’indicazione delle ragioni della critica rivolta all’[OSCURATO:PERSONA], in relazione agli interessi da lui perseguiti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 6 dicembre 2025, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in data 22 dicembre 2025, corredata da conclusioni e nota-spese, ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando come le espressioni utilizzate dall’imputato avessero travalicato i limiti della continenza, risolvendosi in reiterati attacchi personali, del tutto sganciati da fatti veri e da un effettivo interesse pubblico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’esimente dell’esercizio del diritto di critica di cui all’art. 51 cod. pen. postula la concorrente presenza di una pluralità di requisiti, che devono coesistere nella loro interezza (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 –01; Sez. 5, n. 30877 del 07/07/2006, Nanetti, Rv. 235222 –01). È necessario, infatti, che l’elaborazione critica trovi fondamento nella veridicità dei fatti posti a suo fondamento, che sussista un apprezzabile interesse pubblico alla loro divulgazione e che le modalità espressive rispettino il requisito della continenza. In riferimento alla continenza, si è affermato che il suddetto limite all’esercizio del diritto di critica viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano - in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là dell’offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la critica viene attuata (Sez. 5, n. 6925 del 21/12/2000, dep. 2001, Arcomanno, Rv. 218282 -01). In sostanza, «il rispetto del canone della continenza esige che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato», di modo che«il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato»(Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro, Rv. 263460 -01). In particolare, secondo questa Corte, nel caso in cui le condotte diffamatorie siano perpetrate attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 -01). Pertanto, il diritto di critica, pur essendo caratterizzato dalla mancanza di obiettività propria di ogni valutazione soggettiva, deve esercitarsi in presenza di un nucleo di verità dei fatti oggetto di divulgazione, di un concreto interesse pubblico alla loro conoscenza e nel rispetto della continenza verbale, in vista del necessario bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 Cost., e il diritto individuale alla reputazione, quale espressione dei diritti della personalità. Il limite all’esercizio della scriminante costituito dalla continenza è, quindi, superato quando la condotta dell’agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato, traducendosi in una aggressione gratuita e sproporzionata rispetto alle finalità di critica dichiarate. 2. Con specifico riferimento, poi, al diritto di critica politica, nel cui ambito si colloca la vicenda in esame in ragione della carica pubblica rivestita dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha chiarito che, considerato che il diritto dicritica si concretizza nella espressione di un giudizio o di un'opinione, non è violato il limite della continenza ove tali valutazioni siano espresse con toni aspri e vibrati, tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Tortolioli, Rv. 237260 –01); viceversa, ha ribadito che il detto limite deve intendersi superato ogni volta che le espressioni o le frasi usate nella polemica, ancorché giustificata dalla vivezza del dibattito, intaccano la personalità morale della persona destinataria di tali espressioni (Sez. 5, n. 761 del 08/04/1998, Pendinelli, Rv. 211480 -01). 3. Alla stregua delle riportate coordinate interpretative, ineccepibile si rivela la decisione della Corte veneta di escludere l’operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica in riferimento alle espressioni utilizzate da [OSCURATO:PERSONA], nei ‘post’ pubblicati su ‘Facebook’ e sul ‘blog’ ‘vivi-caselle’, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tacciato di essere un soggetto capace solo di «sparare caxxate e puttanate» e convinto di essere «uno e trino … che si crede Dio quando in realtà è incapace, incompetente, saccente e supponente». Tali espressioni, di inequivoco significato denigratorio sulla base delle massime di comune esperienza, sono state ritenute non giustificate nell’ottica di una pur feroce critica politica esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Amministrazione comunale di [OSCURATO:PERSONA], della quale faceva parte [OSCURATO:PERSONA] quale assessore con deleghe alla pianificazione territoriale e alle politiche agricole, in quanto «generiche e non collegabili a specifici episodi» e, quindi, volte «alla gratuita manifestazione di sentimenti ostili», prescindendo «dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l’elaborazione critica». Dunque, rimarcata l’assenza di ogni tipo di connessione tra gli aspri giudizi espressi sul conto di [OSCURATO:PERSONA] nei ‘post’ sui ‘social network’ e su ‘blog’ accessibili ad un numero indeterminato di utenti e suoi individuati comportamenti, posti in essere nell’esercizio delle sue funzioni politiche, che, come tali, ben avrebbero potuto formare oggetto di legittimo e vibrato dissenso, la Corte di appello con argomentazione congrua ha evidenziato come le condotte dell’imputato, pur se inserite nel contesto di una dura schermaglia avente oggetto vicende amministrative e politiche locali, si risolvessero in giudizi apodittici e reiteratamente denigratori, connotati dall’uso di epiteti gravemente offensivi e svilenti, diretti a colpire la persona di [OSCURATO:PERSONA] nella sua sfera morale e reputazionale. Puntuale, in particolare, e sul punto non specificamente aggredita dal ricorrente, risulta la motivazione censurata nella parte in cui ha chiarito che il requisito della continenza doveva dirsi superato, rendendo inoperativa la scriminante invocata, perchéil ricorrente non si era limitato a manifestare, sia pure con eccessività di toni, il proprio dissenso rispetto a scelte amministrative, ma aveva fatto ricorso a modalità espressive inutilmente aggressive, eccedenti ogni esigenza di critica e del tutto sproporzionate rispetto allo scopo informativo o di controllo democratico invocato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 2.694,00 oltre accessori di legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente
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