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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22390/2026

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[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 337/2023depositata il 16/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6/05/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza n. 337/2023, pubblicata in data 16 marzo 2023,la Corte d'appello di Catanzaro, nella regolare costituzione dell'appel-lata ed appellante incidentale, ha, per quanto ancora rileva nella pre-sente sede, respinto il gravame principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 830/2019,pubblicata in data 8 maggio 2019.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva originariamente adito nel 2004 ilTribunale di Catanzaro, chiedendo la condanna della Regione Calabriaal pagamento dei corrispettivi spettanti alla società, in qualità di im-presa privata esercente il servizio di TPL negli anni 1992-1996, invo-cando al riguardo la complessiva normativa ratione temporis vigentenonché le delibere assunte dalla Giunta regionale.Il giudizio si era poi sviluppato:− nella sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1816/06, pubblicatain data 6 ottobre 2006, che aveva dichiarato il difetto di giurisdi-zione del Giudice ordinario;− nella sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 639/2009,pubblicata il 27 agosto 2009, la quale aveva invece affermato lagiurisdizione del Giudice ordinario, condannando la REGIONE CA-LABRIA alla corresponsione delle somme ritenute spettanti all'o-dierna ricorrente, ritenendo che il Giudice di prime cure avesse, inrealtà, statuito sul merito della domanda;− nella sentenza di questa Corte (Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 22621del 08/11/2010), la quale aveva confermato la sussistenza dellagiurisdizione del Giudice ordinario, cassando la decisione dellaCorte territoriale per violazione dell'art. 353 c.p.c., con rinvio alTribunale di Catanzaro.Sez.

S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026Al giudizio in tal modo riassunto in prime cure era poi stata riunitaun'altra controversia, promossa da REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] al fine di con-seguire la restituzione della somma corrisposta all'odierna ricorrente inparziale esecuzione della sentenza d'appello poi cassata.Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 19 settembre 2013– e successivamente passata in giudicato per effetto del rigetto dell'ap-pello proposto per la sua riforma ‒ il Tribunale aveva dichiarato che icontributi erogabili all'odierna ricorrente dovevano essere computatisulla base delle previsioni delle leggi regionali n. 12/1997 e 14/2000,disponendo poi la prosecuzione del giudizio per procedere all'espleta-mento di consulenza tecnica d'ufficio.Successivamente, tuttavia, al giudizio era stata riunita una terzacontroversia, questa volta promossa da [OSCURATO:PERSONA], al finedi ottenere riconoscimento dei propri crediti a titolo di contributo sultrasporto pubblico per il periodo 1988-1996 sulla base, questa volta,della applicazione della Legge regionale n. 12/1997, invece che sullabase delle previsioni – originariamente invocate nella pima domanda –di cui alla Legge. n. 151/1981 ed alle [OSCURATO:PERSONA].

Calabria n. 7/1982 en. 22/1983.Il Tribunale di Catanzaro aveva quindi proceduto ad acquisire altradecisione della Corte d'Appello di Catanzaro passata in giudicato, e cioèla sentenza n. 767/2016, la quale era stata pronunciata nel giudizioproposto dall'odierna ricorrente per ottenere il riconoscimento del pro-prio diritto agli interessi e alla rivalutazione in relazione agli importicorrisposti dalla Regione Calabria in esecuzione delle delibere nn.919/2000 e 23/2003, ed aveva statuito che il diritto alla corresponsionedelle somme per il ripianamento del disavanzo sorge solo all'esito dellasequenza procedimentale prevista dalla legge e che, pertanto, non sus-Sez.

S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026sistendo alcun credito prima dell'adozione delle delibere regionali, nonvi era possibilità di produzione di interessi sulle somme dovute.Con la sentenza definitiva n. 830/2019, pubblicata in data 8 maggio2019, infine, il Tribunale di Catanzaro - sempre per quanto rileva an-cora nella presente sede - aveva escluso la sussistenza di un creditoresiduo dell'odierna ricorrente in quanto, tenendo conto sia delle som-me spettanti all'odierna ricorrente a titolo di disavanzo effettivo comedeterminate dal consulente – da computarsi senza interessi e rivaluta-zione alla luce del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'ap-pello di Catanzaro n. 767/2016 – sia degli importi già corrisposti dallaREGIONE [OSCURATO:SOCIETA] in adempimento delle delibere 919/2000 e 23/2003, sia, infine, delle somme conseguite dall'odierna ricorrente a se-guito della procedura esecutiva instaurata in esecuzione della sentenzadella Corte d'Appello di Catanzaro n. 639/2009, pubblicata il 27 agosto2009, non solo non residuava un credito residuo dell'odierna ricorrente,ma emergeva invece un credito della stessa REGIONE [OSCURATO:SOCIETA].Per contro, il Tribunale aveva riconosciuto fondata la domanda direstituzione proposta dalla REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], seppure per la minorsomma di euro 13.106.992,51, condannando l'odierna ricorrente al pa-gamento di detta somma.3.

La Corte d'appello di Catanzaro, nel disattendere i motivi di gra-vame formulati dall'odierna ricorrente – e sempre per quanto rilevaancora nella presente sede – ha:− disatteso le deduzioni dell'odierna ricorrente circa il fatto che ilcorretto valore del disavanzo effettivo non poteva consistere nellamera differenza tra costo e valore della produzione, avendo laCorte territoriale osservato che la scelta del C.T.U. nominato inprime cure di procedere in tal senso non solo si era tradotta in unascelta “consapevolmente operata in senso tendenzialmente favo-Sez.

S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026revole” all'odierna ricorrente, ma anche era avvenuta secondo gliordinari criteri contabili – essendo il disavanzo “nozione economicache corrisponde alla somma algebrica tra costi e ricavi” ‒ con laconseguenza che doveva ritenersi infondata la sollecitazionedell'odierna ricorrente a procedere ad una correzione delle cifre,sostanziandosi tale sollecitazione nella riproposizione indiretta diquanto già richiesto e disatteso dalla sentenza della Corte d'ap-pello di Catanzaro n. 767/2016 “escludendo l'applicabilità al casoin esame di tutti i meccanismi riparativi che l'ordinamento con-templa per ovviare allo scollamento temporale esistente tra insor-genza del credito e sua soddisfazione”;− dichiarato inammissibili, in quanto in contrasto con l'art. 345c.p.c., le deduzioni dell'odierna ricorrente circa la mancanza dicoincidenza soggettiva tra le parti del giudizio concluso con la sen-tenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 767/2016 e quelle delgiudizio in quel momento pendente, concludendo, quindi, nelsenso della riconducibilità alla sentenza n. 767/2016 di un giudi-cato vincolante anche nella presente sede.Disatteso il ricorso principale, la Corte d'appello ha invece accolto ilmotivo di ricorso incidentale con il quale l'odierna controricorrente ve-niva a dolersi del fatto che la decisione del Tribunale, pur affermandol'infondatezza di tutte le domande proposte dall'odierna ricorrente,aveva poi accolto la domanda di restituzione delle somme azionatadalla REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] nel minor importo di € 13.106.992,51, anzi-ché € 13.334.329,70.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catan-zaro ricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso la REGIONE [OSCURATO:SOCIETA].Sez.

S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/20265.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce “violazione e falsa appli-cazione dell'art. 2909 c.c. in rapporto agli artt. 5 Legge Reg.

Calabrian. 12/1997 e 1218-1223 c.c.”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui quest'ultima haritenuto che la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 767/2016costituisse cosa giudicata vincolante ai fini della determinazione dellesomme spettanti all'odierna ricorrente.Argomenta la ricorrente che la statuizione contenuta nella prece-dente decisione – e cioè quella per cui, sorgendo i crediti della impresaconcessionaria del servizio TPL solo a far data dalla delibera regionaleche ne determini l'erogazione, sulle somme dovute non potevano es-sere riconosciuti gli interessi se non dal momento dell'adozione delledelibere medesime – non vale di per sé ad escludere che la determina-zione del corrispettivo spettante all'impresa esercente il servizio TPLdebba avvenire secondo il criterio del “disavanzo effettivo” di cui all'art.5, Legge Reg. n. 12/1997.Argomenta, pertanto, che il consulente tecnico nominato in primecure aveva correttamente concluso che tale disavanzo effettivo nonpoteva essere quantificato con la mera differenza negativa tra maggiorcosto della produzione e minor valore della produzione, ma necessitavadi essere incrementato di un'aliquota commisurata al tasso di interesselegale vigente.Sez.

S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026Deduce, pertanto, la ricorrente che “Il risultato, ingiusto, è quellodi accomunare (ed anzi identificare) due temi invero diversi: quellodella presunta insorgenza del credito agli acconti (con connessa que-stione dell'applicabilità dell'accessorio per interessi a tale credito na-scente dalle delibere del 2000 e del 2003; sent. 767/2016) dalla que-stione della puntuale applicazione della Legge 12/97 che presuppone,come più volte ribadito, l'accertamento dei disavanzi effettivi, dai qualieventualmente scomputare quanto ricevuto, con o senza interessi, neilunghi anni trascorsi dalla effettuazione delle linee ad oggi.”.Sulla base di tali presupposti, la ricorrente viene a sostenere che laCorte territoriale:− avrebbe erroneamente attribuito alla sentenza della Corte d'Ap-pello di Catanzaro n. 767/2016 valenza di giudicato vincolante,laddove l'oggetto di questo giudizio e l'oggetto del giudizio definitocon la decisione qui impugnata erano diversi e non coincidenti, inquanto nella precedente sede ad essere valutate erano le conse-guenze del ritardo nell'adempimento ai fini del riconoscimento de-gli interessi quale accessorio del credito, mentre nella presentesede la ricorrente ha chiesto il corretto accertamento del disa-vanzo effettivo;− avrebbe interpretato non correttamente le conclusioni del C.T.U.‒ ritenendo che lo stesso si fosse limitato a riconoscere gli interessisulla somma dovuta, laddove il consulente aveva ritenuto di com-putare il tasso di interessi legale “non come accessorio del credito,sibbene proprio ai fini della individuazione della sorte” dovuta,“quale correttivo utile a bilanciare l'insufficienza dei dati risultantidal costo della produzione e dal valore della produzione” – in talmodo violando l'art. 1223 c.c.Sez.

S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/20261.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce “violazione dell'art.2425 c.c., anche in rapporto agli artt. 5 della L. Reg. 12/1997, e 1223,1282, 2423 bis e 2424 c.c.”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessaavrebbe “identificato – con palmare svista nell'applicazione dell'art.2425 c.c. – voci del tutto diverse del bilancio societario”, affermandoche il ricorso al credito – il riconoscimento dei cui oneri veniva richiestodall'odierna ricorrente ‒ costituisce una delle voci che ai sensi dell'art.2425 c.c. compongono nel conto economico il costo della produzione.Obietta la ricorrente che, da un lato, “gli oneri finanziari sono vocepassiva inclusa nella lettera “C)” del conto economico e NON nella let-tera “B”) (quella considerata dal CTU), dunque NON confluiscono af-fatto nella voce “costo della produzione”” e che, dall'altro lato, non sa-rebbe vero “che gli oneri finanziari dell'indebitamento determinatodalla gestione di linee diseconomiche vengono registrati dalla voce“oneri diversi di gestione” (sottonumero 14 della lettera “B”)”.Sostiene ulteriormente la ricorrente che le argomentazioni svoltedalla Corte territoriale risulterebbero in ogni caso irrilevanti, in quantola domanda formulata dall'odierna ricorrente veniva a concernere ladeterminazione del disavanzo effettivo, mentre il calcolo fatto propriodalla decisione impugnata avrebbe fatto coincidere il disavanzo colmero valore negativo della produzione, giungendo in tal modo a negareil riconoscimento di quel disavanzo effettivo che costituisce invece og-getto del riconoscimento di cui all'art. 5 Legge Reg. n. 12/97.2.

Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si articola, è inammis-sibile.2.1.

Quanto al primo motivo, lo stesso risulta radicalmente carentesul piano del rispetto del principio di specificità di cui all'art. 366, n. 6),c.p.c., dal momento che il mezzo si limita a ricostruire l'oggetto delSez.

S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026precedente giudizio e della decisione passata in giudicato in modo deltutto sommario e senza la minima riproduzione dei passaggi essenzialidegli atti nonché – soprattutto ‒ della sentenza di quel giudizio.Si deve osservare, infatti, che il ricorso, del diverso giudizio di cuicontesta la valenza di giudicato, si limita a riprodurre le sole conclusionidell'atto di appello, senza invece riportare né il tenore degli originarisima sentenza d'appello.Collaterale carenza deriva dal fatto che il ricorso si limita poi adoperare un generico rinvio al numero di documento (pag. 10, ove si fariferimento ad un “Doc. 7”) che tuttavia non risulta accompagnato daalcuna ulteriore specificazione e localizzazione nel ricorso medesimo,a nulla valendo la circostanza che tra gli allegati al ricorso vi sia unelenco degli allegati stessi, evidente essendo l'irritualità di una similemodalità di produzione ed indicazione documentale.Ne consegue che anche a voler dare un'applicazione flessibile dell'o-rientamento di questa Corte – a mente del quale il principio della rile-vabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosuffi-cienza del ricorso, con la conseguenza che la parte ricorrente che de-duca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ri-corso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che siassume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficienteil richiamo a stralci della motivazione (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.25700 del 25/09/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 17310 del 19/08/2020; Cass. Sez.

L - Sentenza n. 5508 del 8/03/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 15737 del 23/06/2017) – e quindi anche a voler ritenere- sulla scia delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia) - che nel caso in esame il principio diSez.

S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026specificità debba essere rimodulato secondo le più recenti indicazionidi questa stessa Corte (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 3612 del 4/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 6/09/2021),resta la constatazione assorbente di una così radicale ed insanabile ca-renza di specificità del motivo – il quale offre a questa Corte una rico-struzione del tutto sommaria ed indiretta del dedotto giudicato, tale darendere il motivo medesimo irrimediabilmente inammissibile.Inammissibile, del resto, risulta anche l'ulteriore sviluppo delmezzo, nel quale il tema si sposta sulla questione - radicalmente di-versa - della valutazione che la Corte territoriale avrebbe dato dellaconsulenza tecnica d'ufficio, e cioè su un tema che – al di là della ca-renza di specificità ex art. 366 c.p.c. che interessa anche tali deduzioni,considerata l'assenza di riproduzione del contenuto essenziale dellaconsulenza pur tuttavia invocata – viene ad intercettare in modo radi-calmente inammissibile la valutazione del merito vero e proprio dellacontroversia operata dalla Corte territoriale, valutazione la cui sinda-cabilità resta preclusa in sede di legittimità, almeno nelle forme checaratterizzano il ricorso ora in esame.2.2.

Parimenti inammissibile risulta il secondo mezzo, il quale – nelconcreto – non deduce alcuna violazione né dell'art. 2425 c.c. né delloart. 5, L. Reg. 12/97 ma viene a censurare – nuovamente – il meritodella decisione della Corte di merito.Quest'ultima – ed anzi, prima di essa, anche il Tribunale in primecure ‒ è giunta infatti alla conclusione per cui la richiesta dell'odiernaricorrente ‒ recepita dalla C.T.U. svolta in prime cure – di operare unarettifica nella determinazione del disavanzo effettivo non si traducevain null'altro se non in quel riconoscimento degli interessi e del maggiordanno che era già stato negato dalla precedente sentenza passata ingiudicato.Sez.

S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026Tale essendo la ratio della decisione impugnata, il ricorso ancorauna volta incorre in una duplice carenza sul piano dei requisiti ex art.366 c.p.c., nel momento in cui:− attribuisce alla consulenza tecnica d'ufficio un contenuto specifico– l'aver ricondotto gli oneri finanziari alla lettera “C”, e NON nellalettera “B”, del conto economico – in modo del tutto apodittico esenza riprodurre o localizzare adeguatamente i passaggi dellaC.T.U. da cui dovrebbe emergere la fondatezza di tale afferma-zione;− richiama del tutto sommariamente le argomentazioni che sareb-bero state svolte nell'atto di appello, non senza rilevare che taliargomentazioni sarebbero state spese (a quanto si comprendedalla sommaria ricostruzione del ricorso stesso) per “dar contodella razionalità e legittimità della scelta del CTU di applicare iltasso di interessi legale”, in tal modo confermandosi che le dedu-zioni svolte dalla ricorrente medesima miravano all'indiretto rico-noscimento degli interessi.Ne consegue la radicale inammissibilità del motivo, dovendosi os-servare, ancora una volta, che lo stesso, per i suoi sviluppi argomen-tativi, mira nel concreto a censurare il giudizio di merito espresso dallaCorte d'appello in ordine all'assenza di effettiva autonomia tra la solle-citazione - formulata nel presente giudizio - all'adozione di un partico-lare criterio per il calcolo del disavanzo effettivo e la richiesta di rico-noscimento di interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c. già negatanel separato giudizio.2.3.

Quanto alle deduzioni svolte dalla ricorrente in memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. in ordine agli esiti di un giudizio promosso innanzialla Corte EDU, è sufficiente osservare che – al di là della genericitàdella ricostruzione delle doglianze in tale giudizio svolte – né Cass. Sez.Sez.

S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026Un., Sentenza n. 22621 del 8/11/2010 né Cass. Sez.

Un., Sentenza n.13338 del 1/06/2010 si sono venute ad occupare direttamente dellospecifico profilo dei criteri di determinazione del disavanzo effettivo, ecioè del profilo che invece rileva nella presente sede.L'assenza di elementi che consentano di affermare una potenzialeconcreta incidenza del procedimento innanzi alla Corte EDU sulla con-troversia ora in esame vale a precludere in radice ogni valutazione dellaprospettazione operata dalla ricorrente, quand'anche non si volesse ri-tenere che la valutazione medesima sia ancor prima – ed ancor piùdecisivamente ‒ preclusa dalla irrimediabile inammissibilità del ricorso.3.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate diret-tamente in dispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;Sez.

S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 6 maggio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 337/2023depositata il 16/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6/05/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 337/2023, pubblicata in data 16 marzo 2023,la Corte d'appello di Catanzaro, nella regolare costituzione dell'appel-lata ed appellante incidentale, ha, per quanto ancora rileva nella pre-sente sede, respinto il gravame principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 830/2019,pubblicata in data 8 maggio 2019.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva originariamente adito nel 2004 ilTribunale di Catanzaro, chiedendo la condanna della Regione Calabriaal pagamento dei corrispettivi spettanti alla società, in qualità di im-presa privata esercente il servizio di TPL negli anni 1992-1996, invo-cando al riguardo la complessiva normativa ratione temporis vigentenonché le delibere assunte dalla Giunta regionale.Il giudizio si era poi sviluppato:− nella sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1816/06, pubblicatain data 6 ottobre 2006, che aveva dichiarato il difetto di giurisdi-zione del Giudice ordinario;− nella sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 639/2009,pubblicata il 27 agosto 2009, la quale aveva invece affermato lagiurisdizione del Giudice ordinario, condannando la REGIONE CA-LABRIA alla corresponsione delle somme ritenute spettanti all'o-dierna ricorrente, ritenendo che il Giudice di prime cure avesse, inrealtà, statuito sul merito della domanda;− nella sentenza di questa Corte (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 22621del 08/11/2010), la quale aveva confermato la sussistenza dellagiurisdizione del Giudice ordinario, cassando la decisione dellaCorte territoriale per violazione dell'art. 353 c.p.c., con rinvio alTribunale di Catanzaro.Sez. S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026Al giudizio in tal modo riassunto in prime cure era poi stata riunitaun'altra controversia, promossa da REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] al fine di con-seguire la restituzione della somma corrisposta all'odierna ricorrente inparziale esecuzione della sentenza d'appello poi cassata.Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 19 settembre 2013– e successivamente passata in giudicato per effetto del rigetto dell'ap-pello proposto per la sua riforma ‒ il Tribunale aveva dichiarato che icontributi erogabili all'odierna ricorrente dovevano essere computatisulla base delle previsioni delle leggi regionali n. 12/1997 e 14/2000,disponendo poi la prosecuzione del giudizio per procedere all'espleta-mento di consulenza tecnica d'ufficio.Successivamente, tuttavia, al giudizio era stata riunita una terzacontroversia, questa volta promossa da [OSCURATO:PERSONA], al finedi ottenere riconoscimento dei propri crediti a titolo di contributo sultrasporto pubblico per il periodo 1988-1996 sulla base, questa volta,della applicazione della Legge regionale n. 12/1997, invece che sullabase delle previsioni – originariamente invocate nella pima domanda –di cui alla Legge. n. 151/1981 ed alle [OSCURATO:PERSONA]. Calabria n. 7/1982 en. 22/1983.Il Tribunale di Catanzaro aveva quindi proceduto ad acquisire altradecisione della Corte d'Appello di Catanzaro passata in giudicato, e cioèla sentenza n. 767/2016, la quale era stata pronunciata nel giudizioproposto dall'odierna ricorrente per ottenere il riconoscimento del pro-prio diritto agli interessi e alla rivalutazione in relazione agli importicorrisposti dalla Regione Calabria in esecuzione delle delibere nn.919/2000 e 23/2003, ed aveva statuito che il diritto alla corresponsionedelle somme per il ripianamento del disavanzo sorge solo all'esito dellasequenza procedimentale prevista dalla legge e che, pertanto, non sus-Sez. S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026sistendo alcun credito prima dell'adozione delle delibere regionali, nonvi era possibilità di produzione di interessi sulle somme dovute.Con la sentenza definitiva n. 830/2019, pubblicata in data 8 maggio2019, infine, il Tribunale di Catanzaro - sempre per quanto rileva an-cora nella presente sede - aveva escluso la sussistenza di un creditoresiduo dell'odierna ricorrente in quanto, tenendo conto sia delle som-me spettanti all'odierna ricorrente a titolo di disavanzo effettivo comedeterminate dal consulente – da computarsi senza interessi e rivaluta-zione alla luce del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'ap-pello di Catanzaro n. 767/2016 – sia degli importi già corrisposti dallaREGIONE [OSCURATO:SOCIETA] in adempimento delle delibere 919/2000 e 23/2003, sia, infine, delle somme conseguite dall'odierna ricorrente a se-guito della procedura esecutiva instaurata in esecuzione della sentenzadella Corte d'Appello di Catanzaro n. 639/2009, pubblicata il 27 agosto2009, non solo non residuava un credito residuo dell'odierna ricorrente,ma emergeva invece un credito della stessa REGIONE [OSCURATO:SOCIETA].Per contro, il Tribunale aveva riconosciuto fondata la domanda direstituzione proposta dalla REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], seppure per la minorsomma di euro 13.106.992,51, condannando l'odierna ricorrente al pa-gamento di detta somma.3. La Corte d'appello di Catanzaro, nel disattendere i motivi di gra-vame formulati dall'odierna ricorrente – e sempre per quanto rilevaancora nella presente sede – ha:− disatteso le deduzioni dell'odierna ricorrente circa il fatto che ilcorretto valore del disavanzo effettivo non poteva consistere nellamera differenza tra costo e valore della produzione, avendo laCorte territoriale osservato che la scelta del C.T.U. nominato inprime cure di procedere in tal senso non solo si era tradotta in unascelta “consapevolmente operata in senso tendenzialmente favo-Sez. S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026revole” all'odierna ricorrente, ma anche era avvenuta secondo gliordinari criteri contabili – essendo il disavanzo “nozione economicache corrisponde alla somma algebrica tra costi e ricavi” ‒ con laconseguenza che doveva ritenersi infondata la sollecitazionedell'odierna ricorrente a procedere ad una correzione delle cifre,sostanziandosi tale sollecitazione nella riproposizione indiretta diquanto già richiesto e disatteso dalla sentenza della Corte d'ap-pello di Catanzaro n. 767/2016 “escludendo l'applicabilità al casoin esame di tutti i meccanismi riparativi che l'ordinamento con-templa per ovviare allo scollamento temporale esistente tra insor-genza del credito e sua soddisfazione”;− dichiarato inammissibili, in quanto in contrasto con l'art. 345c.p.c., le deduzioni dell'odierna ricorrente circa la mancanza dicoincidenza soggettiva tra le parti del giudizio concluso con la sen-tenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 767/2016 e quelle delgiudizio in quel momento pendente, concludendo, quindi, nelsenso della riconducibilità alla sentenza n. 767/2016 di un giudi-cato vincolante anche nella presente sede.Disatteso il ricorso principale, la Corte d'appello ha invece accolto ilmotivo di ricorso incidentale con il quale l'odierna controricorrente ve-niva a dolersi del fatto che la decisione del Tribunale, pur affermandol'infondatezza di tutte le domande proposte dall'odierna ricorrente,aveva poi accolto la domanda di restituzione delle somme azionatadalla REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] nel minor importo di € 13.106.992,51, anzi-ché € 13.334.329,70.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catan-zaro ricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso la REGIONE [OSCURATO:SOCIETA].Sez. S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/20265. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “violazione e falsa appli-cazione dell'art. 2909 c.c. in rapporto agli artt. 5 Legge Reg. Calabrian. 12/1997 e 1218-1223 c.c.”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui quest'ultima haritenuto che la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 767/2016costituisse cosa giudicata vincolante ai fini della determinazione dellesomme spettanti all'odierna ricorrente.Argomenta la ricorrente che la statuizione contenuta nella prece-dente decisione – e cioè quella per cui, sorgendo i crediti della impresaconcessionaria del servizio TPL solo a far data dalla delibera regionaleche ne determini l'erogazione, sulle somme dovute non potevano es-sere riconosciuti gli interessi se non dal momento dell'adozione delledelibere medesime – non vale di per sé ad escludere che la determina-zione del corrispettivo spettante all'impresa esercente il servizio TPLdebba avvenire secondo il criterio del “disavanzo effettivo” di cui all'art.5, Legge Reg. n. 12/1997.Argomenta, pertanto, che il consulente tecnico nominato in primecure aveva correttamente concluso che tale disavanzo effettivo nonpoteva essere quantificato con la mera differenza negativa tra maggiorcosto della produzione e minor valore della produzione, ma necessitavadi essere incrementato di un'aliquota commisurata al tasso di interesselegale vigente.Sez. S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026Deduce, pertanto, la ricorrente che “Il risultato, ingiusto, è quellodi accomunare (ed anzi identificare) due temi invero diversi: quellodella presunta insorgenza del credito agli acconti (con connessa que-stione dell'applicabilità dell'accessorio per interessi a tale credito na-scente dalle delibere del 2000 e del 2003; sent. 767/2016) dalla que-stione della puntuale applicazione della Legge 12/97 che presuppone,come più volte ribadito, l'accertamento dei disavanzi effettivi, dai qualieventualmente scomputare quanto ricevuto, con o senza interessi, neilunghi anni trascorsi dalla effettuazione delle linee ad oggi.”.Sulla base di tali presupposti, la ricorrente viene a sostenere che laCorte territoriale:− avrebbe erroneamente attribuito alla sentenza della Corte d'Ap-pello di Catanzaro n. 767/2016 valenza di giudicato vincolante,laddove l'oggetto di questo giudizio e l'oggetto del giudizio definitocon la decisione qui impugnata erano diversi e non coincidenti, inquanto nella precedente sede ad essere valutate erano le conse-guenze del ritardo nell'adempimento ai fini del riconoscimento de-gli interessi quale accessorio del credito, mentre nella presentesede la ricorrente ha chiesto il corretto accertamento del disa-vanzo effettivo;− avrebbe interpretato non correttamente le conclusioni del C.T.U.‒ ritenendo che lo stesso si fosse limitato a riconoscere gli interessisulla somma dovuta, laddove il consulente aveva ritenuto di com-putare il tasso di interessi legale “non come accessorio del credito,sibbene proprio ai fini della individuazione della sorte” dovuta,“quale correttivo utile a bilanciare l'insufficienza dei dati risultantidal costo della produzione e dal valore della produzione” – in talmodo violando l'art. 1223 c.c.Sez. S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/20261.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce “violazione dell'art.2425 c.c., anche in rapporto agli artt. 5 della L. Reg. 12/1997, e 1223,1282, 2423 bis e 2424 c.c.”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessaavrebbe “identificato – con palmare svista nell'applicazione dell'art.2425 c.c. – voci del tutto diverse del bilancio societario”, affermandoche il ricorso al credito – il riconoscimento dei cui oneri veniva richiestodall'odierna ricorrente ‒ costituisce una delle voci che ai sensi dell'art.2425 c.c. compongono nel conto economico il costo della produzione.Obietta la ricorrente che, da un lato, “gli oneri finanziari sono vocepassiva inclusa nella lettera “C)” del conto economico e NON nella let-tera “B”) (quella considerata dal CTU), dunque NON confluiscono af-fatto nella voce “costo della produzione”” e che, dall'altro lato, non sa-rebbe vero “che gli oneri finanziari dell'indebitamento determinatodalla gestione di linee diseconomiche vengono registrati dalla voce“oneri diversi di gestione” (sottonumero 14 della lettera “B”)”.Sostiene ulteriormente la ricorrente che le argomentazioni svoltedalla Corte territoriale risulterebbero in ogni caso irrilevanti, in quantola domanda formulata dall'odierna ricorrente veniva a concernere ladeterminazione del disavanzo effettivo, mentre il calcolo fatto propriodalla decisione impugnata avrebbe fatto coincidere il disavanzo colmero valore negativo della produzione, giungendo in tal modo a negareil riconoscimento di quel disavanzo effettivo che costituisce invece og-getto del riconoscimento di cui all'art. 5 Legge Reg. n. 12/97.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si articola, è inammis-sibile.2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso risulta radicalmente carentesul piano del rispetto del principio di specificità di cui all'art. 366, n. 6),c.p.c., dal momento che il mezzo si limita a ricostruire l'oggetto delSez. S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026precedente giudizio e della decisione passata in giudicato in modo deltutto sommario e senza la minima riproduzione dei passaggi essenzialidegli atti nonché – soprattutto ‒ della sentenza di quel giudizio.Si deve osservare, infatti, che il ricorso, del diverso giudizio di cuicontesta la valenza di giudicato, si limita a riprodurre le sole conclusionidell'atto di appello, senza invece riportare né il tenore degli originarisima sentenza d'appello.Collaterale carenza deriva dal fatto che il ricorso si limita poi adoperare un generico rinvio al numero di documento (pag. 10, ove si fariferimento ad un “Doc. 7”) che tuttavia non risulta accompagnato daalcuna ulteriore specificazione e localizzazione nel ricorso medesimo,a nulla valendo la circostanza che tra gli allegati al ricorso vi sia unelenco degli allegati stessi, evidente essendo l'irritualità di una similemodalità di produzione ed indicazione documentale.Ne consegue che anche a voler dare un'applicazione flessibile dell'o-rientamento di questa Corte – a mente del quale il principio della rile-vabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosuffi-cienza del ricorso, con la conseguenza che la parte ricorrente che de-duca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ri-corso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che siassume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficienteil richiamo a stralci della motivazione (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.25700 del 25/09/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 17310 del 19/08/2020; Cass. Sez. L - Sentenza n. 5508 del 8/03/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 15737 del 23/06/2017) – e quindi anche a voler ritenere- sulla scia delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia) - che nel caso in esame il principio diSez. S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026specificità debba essere rimodulato secondo le più recenti indicazionidi questa stessa Corte (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 4/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 6/09/2021),resta la constatazione assorbente di una così radicale ed insanabile ca-renza di specificità del motivo – il quale offre a questa Corte una rico-struzione del tutto sommaria ed indiretta del dedotto giudicato, tale darendere il motivo medesimo irrimediabilmente inammissibile.Inammissibile, del resto, risulta anche l'ulteriore sviluppo delmezzo, nel quale il tema si sposta sulla questione - radicalmente di-versa - della valutazione che la Corte territoriale avrebbe dato dellaconsulenza tecnica d'ufficio, e cioè su un tema che – al di là della ca-renza di specificità ex art. 366 c.p.c. che interessa anche tali deduzioni,considerata l'assenza di riproduzione del contenuto essenziale dellaconsulenza pur tuttavia invocata – viene ad intercettare in modo radi-calmente inammissibile la valutazione del merito vero e proprio dellacontroversia operata dalla Corte territoriale, valutazione la cui sinda-cabilità resta preclusa in sede di legittimità, almeno nelle forme checaratterizzano il ricorso ora in esame.2.2. Parimenti inammissibile risulta il secondo mezzo, il quale – nelconcreto – non deduce alcuna violazione né dell'art. 2425 c.c. né delloart. 5, L. Reg. 12/97 ma viene a censurare – nuovamente – il meritodella decisione della Corte di merito.Quest'ultima – ed anzi, prima di essa, anche il Tribunale in primecure ‒ è giunta infatti alla conclusione per cui la richiesta dell'odiernaricorrente ‒ recepita dalla C.T.U. svolta in prime cure – di operare unarettifica nella determinazione del disavanzo effettivo non si traducevain null'altro se non in quel riconoscimento degli interessi e del maggiordanno che era già stato negato dalla precedente sentenza passata ingiudicato.Sez. S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026Tale essendo la ratio della decisione impugnata, il ricorso ancorauna volta incorre in una duplice carenza sul piano dei requisiti ex art.366 c.p.c., nel momento in cui:− attribuisce alla consulenza tecnica d'ufficio un contenuto specifico– l'aver ricondotto gli oneri finanziari alla lettera “C”, e NON nellalettera “B”, del conto economico – in modo del tutto apodittico esenza riprodurre o localizzare adeguatamente i passaggi dellaC.T.U. da cui dovrebbe emergere la fondatezza di tale afferma-zione;− richiama del tutto sommariamente le argomentazioni che sareb-bero state svolte nell'atto di appello, non senza rilevare che taliargomentazioni sarebbero state spese (a quanto si comprendedalla sommaria ricostruzione del ricorso stesso) per “dar contodella razionalità e legittimità della scelta del CTU di applicare iltasso di interessi legale”, in tal modo confermandosi che le dedu-zioni svolte dalla ricorrente medesima miravano all'indiretto rico-noscimento degli interessi.Ne consegue la radicale inammissibilità del motivo, dovendosi os-servare, ancora una volta, che lo stesso, per i suoi sviluppi argomen-tativi, mira nel concreto a censurare il giudizio di merito espresso dallaCorte d'appello in ordine all'assenza di effettiva autonomia tra la solle-citazione - formulata nel presente giudizio - all'adozione di un partico-lare criterio per il calcolo del disavanzo effettivo e la richiesta di rico-noscimento di interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c. già negatanel separato giudizio.2.3. Quanto alle deduzioni svolte dalla ricorrente in memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. in ordine agli esiti di un giudizio promosso innanzialla Corte EDU, è sufficiente osservare che – al di là della genericitàdella ricostruzione delle doglianze in tale giudizio svolte – né Cass. Sez.Sez. S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicaz ion e 30/06/2026Un., Sentenza n. 22621 del 8/11/2010 né Cass. Sez. Un., Sentenza n.13338 del 1/06/2010 si sono venute ad occupare direttamente dellospecifico profilo dei criteri di determinazione del disavanzo effettivo, ecioè del profilo che invece rileva nella presente sede.L'assenza di elementi che consentano di affermare una potenzialeconcreta incidenza del procedimento innanzi alla Corte EDU sulla con-troversia ora in esame vale a precludere in radice ogni valutazione dellaprospettazione operata dalla ricorrente, quand'anche non si volesse ri-tenere che la valutazione medesima sia ancor prima – ed ancor piùdecisivamente ‒ preclusa dalla irrimediabile inammissibilità del ricorso.3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate diret-tamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;Sez. S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 11662/2023Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 22390/2026Data pubblicazione 30/06/2026condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 6 maggio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 11662/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 13 di 13