CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 05937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere l'applicazione delle misure alternative e in particolare dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, in relazione alla condanna in esecuzione per resistenza a pubblico ufficiale. 2. Avverso questa ordinanza l'Altomare ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento di una delle misure invocate ex art 656, comma 5, cod. proc. pen.. Rappresentava di convivere con la compagna Valeria di Gianfrancesco, presso il suo domicilio, abitazione messa a disposizione dai genitori della donna e di svolgere saltuariamente, in un momento di difficoltà per l'occupazione, consegne di generi alimentari. 3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Si tratta, invero, di un'impugnazione priva del carattere di specificità e dell'autosufficienza che, per più versi, non si correla con il contenuto del provvedimento impugnato risultando intrinsecamente generica. Le forze di polizia hanno dato atto della condizione di irreperibilità dell'istante presso il domicilio di via [OSCURATO:PERSONA] 28, luogo dichiarato per la fase d'esecuzione e ove sono i genitori dell'Altomare. Costoro hanno negato la disponibilità ad accoglierlo in loco. I precedenti a carico e i pregiudizi in giudicato, unitamente agli elementi segnalati hanno correttamente indotto il Tribunale di sorveglianza a respingere la richiesta. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], eELER