CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2018
Cassazione n. 05117/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34363-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 879/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/05/2018 R.G.N. 1594/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.34363/2018 Cron. Rep. Ud.25/01/2024 CC - che, con sentenza del 21 maggio 2018, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, transitato tramite una procedura di mobilità intercompartimentale nei ruoli dell’Agenzia proveniente dall’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], all’inquadramento a decorrere dal 19.10.2012 nell’Area II, posizione economica F3della classificazione del personale di cui al CCNL per il comparto [OSCURATO:PERSONA], con condanna di questa al pagamento delle relative differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto sussistere il diritto , risultando l’inquadramento riconosciuto in Area II, posizione economica F2 non corrispondente alle tabelle di inquadramento adottate con la determinazione del Direttore centrale dell’Agenzia delle Dogane dell’11.11.2011, ivi prevedendosi la spettanza dell’inquadramento nell’Area II con fascia retributiva da F3 a F6 al personaleche, come il ricorrente, era in possesso del diploma di scuola secondariasuperiore; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Sala. CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 e 1406 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendosi ricondurre il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse all’istituto della cessione del contratto, implicante una modifica del rapporto di lavoro solo dal lato soggettivo, di modo che la prevista identità del trattamento giuridico ed economico comporta un inquadramento presso l’amministrazione di destinazione corrispondente alle mansioni e competenze espletate presso l’amministrazione di provenienza, a prescindere dal riferimento ad astratte tabelle di equiparazione di cui al DPCM n. 446/2000 ( inapplicabile alla fattispecie) cui si è, viceversa, limitata la Corte territoriale, senza valutare in concreto le mansioni effettivamente svolte nell’amministrazione di provenienza rispetto ai profili professionali in essere nell’amministrazione di destinazione; - che il motivo si rivela inammissibile, non misurandosi la censura - volta a stigmatizzare il riconoscimento del superiore inquadramento sulla base del mero riferimento alla tabella di equiparazione posta dal DPCM n. 446/2000, prescindendo dalla considerazione della posizione in concreto rivestita presso l’amministrazione di provenienza - con la ratio decidendi, che assume, invece, a riferimento le tabelle di equiparazione di cui al diverso provvedimento dato dalla determinazione del Direttore centrale dell’Agenzia delle Dogane dell’11.11.2011, e valorizza, inoltre, lo specifico requisito professionale in possesso del Sala, il diploma di scuola secondariasuperiore, riconosciuto tale da legittimare di per sé il riconoscimento della posizione economica F3; nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; che non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l’Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. S.U. n. 4315/2020) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese gene