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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 06786/2023

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onsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2817/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma V.le [OSCURATO:PERSONA] 99 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 5846/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal cons.

DANILO SESTINIRilevatoche: con ricorso depositato nel settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] agì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Aniello ( avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sez.

Spec.

Agraria)in relazione ad un rapporto di affitto agrario, per sentirne dichiarare la risoluzione per mancato pagamento del canone e per ottenere la condanna del D’Aniello al pagamento dei canoni scaduti (oltre a € 663,90 per ogni annata agraria successiva a quella 2002/2003); in via subordinata, chiese che fosse dichiarata la scadenza del rapporto alla data del 10.11.2007, con conseguente condanna della controparte al rilascio; il Tribunale rigettò la domanda ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse provato né la sua qualità di comproprietaria del fondo rustico né l’esistenza del contratto di affitto; pronunciando sul gravame della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Napoli, Sez.

Spec.

Agraria, l’ha respinto, ritenendo che l’appellante non avesse fornito prova sufficiente deltitolo (il rapporto agrario) posto a fondamento delle proprie pretese; più specificamente, la Corte ha osservato che: la memoria difensiva depositata dal D’Aniello in data 25.6.1993, nell’ambito di un procedimento per sequestro giudiziario promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] (nella quale il detto D’Aniello aveva sostenuto di essersi insediato nel fondo in virtù di un rapporto agrario, nel quale era succeduto al padre, e che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva più volte riconosciuto la qualifica di conduttore mezzadro), pur di contenuto tutt’altro che generico, non aveva valore confessorio «per l’assorbente ragione che la confessione di cui all’art. 2730 c.c. richiede, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza e volontà di affermare un fatto a sé sfavorevole e favorevole alla controparte e, sotto il profilo oggettivo, che dal fatto confessato derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione»; profili entrambi non ricorrenti nel caso, in quanto, nell’ambito del giudizio in cui era stata depositata la memoria, l’affermazione dell’esistenza del rapporto agrario comportava soltanto effetti favorevoli al D’Aniello (e sfavorevoli alla [OSCURATO:PERSONA]) perché era funzionale a consentirne la permanenza nel fondo e a sentir rigettare l’avversa domanda di sequestro giudiziario; la valenza probatoria delle dichiarazioni contenute nella memoria andava dunque vagliata unitamente alla lettera del 1° febbraio 1975 con cui il D’Aniello aveva comunicato che,stante il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di ricevere il pagamento, aveva depositato in un libretto postale la somma di £ 22.992 quale quota di estaglio per l’annata ‘74/’75; al riguardo, «il valore presuntivo, nel senso dell’esistenza del contratto di a ffitto, del l e dichiarazioni contenute nel l a memoria difensiva e nella missiva […] è tuttavia contraddetto da altrettanti elementi di segno contrario, rappresentati dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], ancora nel 1993, allegava che il D’Aniello si era «impossessato» dell’immobile «senza alcun diritto», così contestando l’esistenza del rapporto negoziale e dal fatto che non appare comprensibile perché, supponendo esistente un rapporto inter partes, a fronte di un inadempimento nel pagamento dei canoni protrattosi dall’annata agraria 1992/1993 (come si afferma nel ricorso introduttivo della lite innanzi al tribunale e nella lettera di disdetta), la concedente si sia decisa a invocare la risoluzione per inadempimento a distanza di dieci anni»; la circostanza che nonfosse stata prodotta una pur minima prova scritta del pacifico pagamento del canone in relazione al periodo in cui l’obbligazione s i assumeva adempiuta dall’affittuario costituiva «ulteriore argomento critico che attenua ed elide il significato probatoriodegli elementi presuntivi invocati dall’appellante»; la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, notificando l’impugnazione sia al D’Aniello (presso il difensore) sia, stante il suo intervenuto decesso, ai suoi erediVincenza Pascarella e Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]Aniello; questi ultimi hanno resistito con controricorso;la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il P.M. presso questa Corte non ha depositato conclusioni, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Consideratoche: colprimo motivo , la ricorrente denuncia l’«omesso esame delle note depositate il 5.12.2018 e della sentenza n. 3655/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]», lamentando che la Corte non ha considerato la sentenza anzidetta (depositata con note autorizzate del 5.12.1018) che, pronunciando sulla domanda di divisione del fondo avanzata dal D’Aniello, ne ha escluso la vantata qualità di comproprietario;assume che tale sentenza «toglie vigore» al principale argomento del D’Aniello (la proclamata qualità di comproprietario) e «fa emergere il valore confessorio delle dichiarazioni in cui egli si dichiarava affittuario»; assume che la Corte ha letto solo parzialmente la memoria del 25.6.193 e ha ignorato la lettera, inviata anche alla sorella della ricorrente, con cui il D’Aniello dava atto del deposito del canone dell’annata ‘74/’75 nel libretto postale; conclude che è stato violato l’obbligo di motivazione «oltre quel minimo costituzionalmente garantito»; il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4 c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c. sull’assunto che «di tutte le prove acquisite al processo» la Corte «ne ha considerate soltanto alcune, senza fornire alcuna spiegazione in ordine alla ragione per la quale alcune di esse non sono state nemmeno scrutinate»; la ricorrente rileva che la mancata considerazione della sentenza 3655/2017 che ha escluso la qualità di comproprietario del D’Aniello costituisce «una omissione rilevantissima, dal momento che il D’Aniello aveva giustificato la sua detenzione con la qualità di comproprietario, venuta meno la quale, l’impianto probatorio deve necessariamente essere valutato diversamente»;col terzo motivo, viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. sul rilievo che il D’Aniello non aveva proposto alcuna eccezione in ordine al valore confessorio delle dichiarazioni contenute nelle due lettere del 1975 e ne lla memoria del 25.6.1993 e che, pertanto, la Corte «ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato … accogliendo una eccezione che il D’Aniello non aveva proposto»; il quarto motivodeduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2729 e 2730 c.c.; la ricorrente ribadisce il valore confessorio «indiscutibile» delle dichiarazioni stragiudiziali contenute nelle due lettere del 1975, assumendo che le stesse «costituiscono prova legale e non soltanto una mera presunzione semplice, tale da dover essere valutata insieme ad altri elementi»; aggiunge che, parimenti, «valore di prova legale, e non [di] mera presunzione semplice, deve riconoscersi alle dichiarazioni contenute nella memoria del 25.6.1993 del D’Aniello»; col quinto motivo–che denuncia «nullità della sentenza (artt. 115, 116 e 132 n. 4, c.p.c., 2727 e 2729, 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.)» -, la ricorrente censura la Corte per avere ritenuto che «il valore della dichiarazione del D’Aniello sarebbe sminuito dalla valutazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]»; sostiene che «assegnare un valore indiziario al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] che non agì tempestivamente per riscuotere il canone è del tutto arbitrario», «non potendosi trarre un elemento di prova dal mancato esercizio dell’azione»; inoltre – aggiunge - «neanche si comprende perché la Corte napoletana non abbia considerato che, valutata più approfonditamente la vicenda, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si sia convinta della legittimità della posizione di affittuario del D’Aniello»; il sesto motivodenuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 132, n. 4 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2735 c.c. sull’assunto che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto «che sia consentito al Giudice scegliere, senza motivare, quali documenti, o quali parti di documenti, utilizzare ai fini della prova dei fatti posti a fondamento della domanda, accogliendone alcuni ed escludendone altri»; col settimo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte posto a carico della [OSCURATO:PERSONA] l’onere di giustificare il ritardo nell’esercizio del suo diritto a percepire il canone.

Ritenuto che: il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; sia riguardo alla memoria del 25 giugno 1993 (di cui lamentauna lettura parziale) che riguardo alla lettera del 1° dicembre 1975 (che assume ignorata), la ricorrente deduce a torto l’omesso esame, dato che la sentenza impugnata esamina detti documenti a pagg. 3 e 4; ciò di cui la sentenza effettivamente non parla è la sentenza n. 3655/2017 del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], prodotta con le note del 5 dicembre 2018 (ora confermata in appello, come si documenta con la memoria);senonché, nulla di specifico si argomenta in ordine alla decisività dell’esclusionedella qualità di comproprietario del D’Aniello compiuta con tale sentenza, dato che il fatto principale rilevante nel presente giudizio è la qualità di affittuario del resistente (non desumibile univocamente dal difetto di comproprietà); quanto poi alla dichiarazione resa dal D’Aniello all’udienza del 10 novembre 2010, la deduzione di averla evocata nell’atto di appello non trova riscontro nel passo riprodotto a pag. 14 del ricorso; la stessa difetta, comunque, di decisività in relazione alla posizione dell’odierno resistente, in quanto si limita a dare atto della coltivazione del fondo da parte del padre, senza peraltro individuarne il titolo; quanto al secondo motivo , la ricorrente de nuncia in modo inammissibile la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., giacché la basa suelementi aliunde rispetto alla motivazione ; la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass. n. 11892/2016, ribaditi –in motivazione espressa ma non massimata - da Cass., S.U. n. 16598/2016 e, più recentemente, da Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020: infatti, un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sé, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che ricorre solo allorché si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. anche Cass. n. 27000/2016); infine, la deduzione della violazione delle norme concernenti le presunzioni nonrispetta i criteri indicati da Cass., Sez.

Un. n. 1785 del 2019 (vedi motivazione,ai paragrafi 4 e ss.) e appare volta a sollecitare un non consentita diverso apprezzamento di merito; inammissibile, per la sua palese apoditticità , è anche il terzo motivo, dato che la valuta zione della rilevanza probatoria della memoria del 1993 e delle due lettere del 1975 rientrava nei compiti propri della Corte, che, sul punto, ha ampiamente motivato nel senso dell’esclusione delvalore confessorio della prima e ha riconosciuto alla memoria e alle due lettere valenza meramente presuntiva (che ha poi ritenuto contraddetta da elementi di segno contrario); proprio tale motivazione rende inammissibile il quarto motivo, con cui la ricorrente insiste nel contrappor r e a quella della Corte una propria valutazione di valore confessorio, senza confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dalla sentenza di appello per escludere tale valenza; sul quinto motivo valgono le medesime considerazioni svolte per le norme evocate nel secondo; assertorio e, come tale inammissibile , è il sesto motivo, che – peraltro - deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. senza rispettare i criteri indicati da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016( in motivazione espressa, sebbene non massimata) e ribaditi, ex multis , da Cass. n. 26769 del 2018; per il settimo motivo, vale quanto detto in relazione al motivo precedentecirca la deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. e circa l’assertorietà dell’illustrazione; in conclusione, il ricorso dev’essere, nel complesso, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2817/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma V.le [OSCURATO:PERSONA] 99 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 5846/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal cons. DANILO SESTINIRilevatoche: con ricorso depositato nel settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] agì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Aniello ( avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sez. Spec. Agraria)in relazione ad un rapporto di affitto agrario, per sentirne dichiarare la risoluzione per mancato pagamento del canone e per ottenere la condanna del D’Aniello al pagamento dei canoni scaduti (oltre a € 663,90 per ogni annata agraria successiva a quella 2002/2003); in via subordinata, chiese che fosse dichiarata la scadenza del rapporto alla data del 10.11.2007, con conseguente condanna della controparte al rilascio; il Tribunale rigettò la domanda ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse provato né la sua qualità di comproprietaria del fondo rustico né l’esistenza del contratto di affitto; pronunciando sul gravame della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Napoli, Sez. Spec. Agraria, l’ha respinto, ritenendo che l’appellante non avesse fornito prova sufficiente deltitolo (il rapporto agrario) posto a fondamento delle proprie pretese; più specificamente, la Corte ha osservato che: la memoria difensiva depositata dal D’Aniello in data 25.6.1993, nell’ambito di un procedimento per sequestro giudiziario promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] (nella quale il detto D’Aniello aveva sostenuto di essersi insediato nel fondo in virtù di un rapporto agrario, nel quale era succeduto al padre, e che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva più volte riconosciuto la qualifica di conduttore mezzadro), pur di contenuto tutt’altro che generico, non aveva valore confessorio «per l’assorbente ragione che la confessione di cui all’art. 2730 c.c. richiede, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza e volontà di affermare un fatto a sé sfavorevole e favorevole alla controparte e, sotto il profilo oggettivo, che dal fatto confessato derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione»; profili entrambi non ricorrenti nel caso, in quanto, nell’ambito del giudizio in cui era stata depositata la memoria, l’affermazione dell’esistenza del rapporto agrario comportava soltanto effetti favorevoli al D’Aniello (e sfavorevoli alla [OSCURATO:PERSONA]) perché era funzionale a consentirne la permanenza nel fondo e a sentir rigettare l’avversa domanda di sequestro giudiziario; la valenza probatoria delle dichiarazioni contenute nella memoria andava dunque vagliata unitamente alla lettera del 1° febbraio 1975 con cui il D’Aniello aveva comunicato che,stante il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di ricevere il pagamento, aveva depositato in un libretto postale la somma di £ 22.992 quale quota di estaglio per l’annata ‘74/’75; al riguardo, «il valore presuntivo, nel senso dell’esistenza del contratto di a ffitto, del l e dichiarazioni contenute nel l a memoria difensiva e nella missiva […] è tuttavia contraddetto da altrettanti elementi di segno contrario, rappresentati dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], ancora nel 1993, allegava che il D’Aniello si era «impossessato» dell’immobile «senza alcun diritto», così contestando l’esistenza del rapporto negoziale e dal fatto che non appare comprensibile perché, supponendo esistente un rapporto inter partes, a fronte di un inadempimento nel pagamento dei canoni protrattosi dall’annata agraria 1992/1993 (come si afferma nel ricorso introduttivo della lite innanzi al tribunale e nella lettera di disdetta), la concedente si sia decisa a invocare la risoluzione per inadempimento a distanza di dieci anni»; la circostanza che nonfosse stata prodotta una pur minima prova scritta del pacifico pagamento del canone in relazione al periodo in cui l’obbligazione s i assumeva adempiuta dall’affittuario costituiva «ulteriore argomento critico che attenua ed elide il significato probatoriodegli elementi presuntivi invocati dall’appellante»; la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, notificando l’impugnazione sia al D’Aniello (presso il difensore) sia, stante il suo intervenuto decesso, ai suoi erediVincenza Pascarella e Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]Aniello; questi ultimi hanno resistito con controricorso;la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il P.M. presso questa Corte non ha depositato conclusioni, mentre la ricorrente ha depositato memoria. Consideratoche: colprimo motivo , la ricorrente denuncia l’«omesso esame delle note depositate il 5.12.2018 e della sentenza n. 3655/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]», lamentando che la Corte non ha considerato la sentenza anzidetta (depositata con note autorizzate del 5.12.1018) che, pronunciando sulla domanda di divisione del fondo avanzata dal D’Aniello, ne ha escluso la vantata qualità di comproprietario;assume che tale sentenza «toglie vigore» al principale argomento del D’Aniello (la proclamata qualità di comproprietario) e «fa emergere il valore confessorio delle dichiarazioni in cui egli si dichiarava affittuario»; assume che la Corte ha letto solo parzialmente la memoria del 25.6.193 e ha ignorato la lettera, inviata anche alla sorella della ricorrente, con cui il D’Aniello dava atto del deposito del canone dell’annata ‘74/’75 nel libretto postale; conclude che è stato violato l’obbligo di motivazione «oltre quel minimo costituzionalmente garantito»; il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4 c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c. sull’assunto che «di tutte le prove acquisite al processo» la Corte «ne ha considerate soltanto alcune, senza fornire alcuna spiegazione in ordine alla ragione per la quale alcune di esse non sono state nemmeno scrutinate»; la ricorrente rileva che la mancata considerazione della sentenza 3655/2017 che ha escluso la qualità di comproprietario del D’Aniello costituisce «una omissione rilevantissima, dal momento che il D’Aniello aveva giustificato la sua detenzione con la qualità di comproprietario, venuta meno la quale, l’impianto probatorio deve necessariamente essere valutato diversamente»;col terzo motivo, viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. sul rilievo che il D’Aniello non aveva proposto alcuna eccezione in ordine al valore confessorio delle dichiarazioni contenute nelle due lettere del 1975 e ne lla memoria del 25.6.1993 e che, pertanto, la Corte «ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato … accogliendo una eccezione che il D’Aniello non aveva proposto»; il quarto motivodeduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2729 e 2730 c.c.; la ricorrente ribadisce il valore confessorio «indiscutibile» delle dichiarazioni stragiudiziali contenute nelle due lettere del 1975, assumendo che le stesse «costituiscono prova legale e non soltanto una mera presunzione semplice, tale da dover essere valutata insieme ad altri elementi»; aggiunge che, parimenti, «valore di prova legale, e non [di] mera presunzione semplice, deve riconoscersi alle dichiarazioni contenute nella memoria del 25.6.1993 del D’Aniello»; col quinto motivo–che denuncia «nullità della sentenza (artt. 115, 116 e 132 n. 4, c.p.c., 2727 e 2729, 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.)» -, la ricorrente censura la Corte per avere ritenuto che «il valore della dichiarazione del D’Aniello sarebbe sminuito dalla valutazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]»; sostiene che «assegnare un valore indiziario al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] che non agì tempestivamente per riscuotere il canone è del tutto arbitrario», «non potendosi trarre un elemento di prova dal mancato esercizio dell’azione»; inoltre – aggiunge - «neanche si comprende perché la Corte napoletana non abbia considerato che, valutata più approfonditamente la vicenda, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si sia convinta della legittimità della posizione di affittuario del D’Aniello»; il sesto motivodenuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 132, n. 4 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2735 c.c. sull’assunto che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto «che sia consentito al Giudice scegliere, senza motivare, quali documenti, o quali parti di documenti, utilizzare ai fini della prova dei fatti posti a fondamento della domanda, accogliendone alcuni ed escludendone altri»; col settimo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte posto a carico della [OSCURATO:PERSONA] l’onere di giustificare il ritardo nell’esercizio del suo diritto a percepire il canone. Ritenuto che: il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; sia riguardo alla memoria del 25 giugno 1993 (di cui lamentauna lettura parziale) che riguardo alla lettera del 1° dicembre 1975 (che assume ignorata), la ricorrente deduce a torto l’omesso esame, dato che la sentenza impugnata esamina detti documenti a pagg. 3 e 4; ciò di cui la sentenza effettivamente non parla è la sentenza n. 3655/2017 del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], prodotta con le note del 5 dicembre 2018 (ora confermata in appello, come si documenta con la memoria);senonché, nulla di specifico si argomenta in ordine alla decisività dell’esclusionedella qualità di comproprietario del D’Aniello compiuta con tale sentenza, dato che il fatto principale rilevante nel presente giudizio è la qualità di affittuario del resistente (non desumibile univocamente dal difetto di comproprietà); quanto poi alla dichiarazione resa dal D’Aniello all’udienza del 10 novembre 2010, la deduzione di averla evocata nell’atto di appello non trova riscontro nel passo riprodotto a pag. 14 del ricorso; la stessa difetta, comunque, di decisività in relazione alla posizione dell’odierno resistente, in quanto si limita a dare atto della coltivazione del fondo da parte del padre, senza peraltro individuarne il titolo; quanto al secondo motivo , la ricorrente de nuncia in modo inammissibile la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., giacché la basa suelementi aliunde rispetto alla motivazione ; la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass. n. 11892/2016, ribaditi –in motivazione espressa ma non massimata - da Cass., S.U. n. 16598/2016 e, più recentemente, da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020: infatti, un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sé, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che ricorre solo allorché si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. anche Cass. n. 27000/2016); infine, la deduzione della violazione delle norme concernenti le presunzioni nonrispetta i criteri indicati da Cass., Sez. Un. n. 1785 del 2019 (vedi motivazione,ai paragrafi 4 e ss.) e appare volta a sollecitare un non consentita diverso apprezzamento di merito; inammissibile, per la sua palese apoditticità , è anche il terzo motivo, dato che la valuta zione della rilevanza probatoria della memoria del 1993 e delle due lettere del 1975 rientrava nei compiti propri della Corte, che, sul punto, ha ampiamente motivato nel senso dell’esclusione delvalore confessorio della prima e ha riconosciuto alla memoria e alle due lettere valenza meramente presuntiva (che ha poi ritenuto contraddetta da elementi di segno contrario); proprio tale motivazione rende inammissibile il quarto motivo, con cui la ricorrente insiste nel contrappor r e a quella della Corte una propria valutazione di valore confessorio, senza confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dalla sentenza di appello per escludere tale valenza; sul quinto motivo valgono le medesime considerazioni svolte per le norme evocate nel secondo; assertorio e, come tale inammissibile , è il sesto motivo, che – peraltro - deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. senza rispettare i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016( in motivazione espressa, sebbene non massimata) e ribaditi, ex multis , da Cass. n. 26769 del 2018; per il settimo motivo, vale quanto detto in relazione al motivo precedentecirca la deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. e circa l’assertorietà dell’illustrazione; in conclusione, il ricorso dev’essere, nel complesso, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricors
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