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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2018

Cassazione n. 12529/2026

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ppello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 14 settembre 2025 la Corte di appello di Roma, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti oggetto di due sentenze irrevocabili emesse dallamedesima Corte, rispettivamente, per il tentato furto, commesso nel luglio 2008, di unescavatore e di altri beni mobili da un cantiere sito in Filacciano e per il furto di autocarri, diun miniescavatore e di carburanti, commessi nel febbraio 2010, nelle località di Borbone ePosta.Pur dando atto dell’omogeneità dei reati e della commissione nel medesimo territorio,all’interno della provincia di Rieti, la Corte di appello di Roma ha ritenuto indimostratal’unicità del disegno criminoso in ragione del divario temporale, pari a quasi due anni, tra ifatti, rilevando ulteriormente che i furti del febbraio 2010 erano stati perpetrati in concorsocon altri soggetti nel contesto di un organismo plurisoggettivo, in relazione al qualel’imputazione elevata ai sensi dell’art. 416 cod. pen. era stata dichiarata prescritta in grado diappello, laddove il tentato furto del 2008 si collocava temporalmente in epoca in cui non eradimostrata l’operatività del sodalizio.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc.pen.Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione, sebbene abbia dato attodell’omogeneità delle violazioni e dei beni sottratti, nonché dell’identità delle modalità dicommissione dei reati e del contesto territoriale in cui si sono localizzati, ha esclusol’unitarietà del disegno criminoso, attribuendo valenza dirimente al mero intervallo temporaletra le condotte e alla perpetrazione delle stesse in forma individuale o associata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato2.

Occorre premettere che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito dellaunicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione delgiudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv.275222 - 01).In ossequio alla giurisprudenza costante, «in tema di reato continuato, il giudicedell’esecuzione nel valutare l’unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad unprogramma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invecenecessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi,almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere nongenerico ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 –01).Qualora l’applicazione della disciplina del reato continuato sia invocata dal condannatoin sede di esecuzione, grava sull’instante l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degliaddebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, indici sintomatici non di attuazione diun progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispiratealla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016,D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01).Conformandosi alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, il giudice dell’esecuzioneha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso in ragione del consistente divariotemporale tra le condotte, nonché della constatazione che, mentre il tentato furto piùrisalente era il risultato di un’iniziativa individuale, i furti del 2010, commessi in concorso conaltri soggetti, si inserivano in un contesto plurisoggettivo organizzato.A fronte delle predette argomentazioni, congrue e coerenti, il condannato insiste sullaricorrenza degli indicatori già presi in considerazione dalla Corte di appello di Roma, senzadedurre elementi fattuali concreti idonei a dimostrare che le diverse condotte criminosefossero frutto di un’unica progettazione e risoluzione volitiva.3.

Ne consegue il rigetto dell’impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 14 settembre 2025 la Corte di appello di Roma, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti oggetto di due sentenze irrevocabili emesse dallamedesima Corte, rispettivamente, per il tentato furto, commesso nel luglio 2008, di unescavatore e di altri beni mobili da un cantiere sito in Filacciano e per il furto di autocarri, diun miniescavatore e di carburanti, commessi nel febbraio 2010, nelle località di Borbone ePosta.Pur dando atto dell’omogeneità dei reati e della commissione nel medesimo territorio,all’interno della provincia di Rieti, la Corte di appello di Roma ha ritenuto indimostratal’unicità del disegno criminoso in ragione del divario temporale, pari a quasi due anni, tra ifatti, rilevando ulteriormente che i furti del febbraio 2010 erano stati perpetrati in concorsocon altri soggetti nel contesto di un organismo plurisoggettivo, in relazione al qualel’imputazione elevata ai sensi dell’art. 416 cod. pen. era stata dichiarata prescritta in grado diappello, laddove il tentato furto del 2008 si collocava temporalmente in epoca in cui non eradimostrata l’operatività del sodalizio.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc.pen.Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione, sebbene abbia dato attodell’omogeneità delle violazioni e dei beni sottratti, nonché dell’identità delle modalità dicommissione dei reati e del contesto territoriale in cui si sono localizzati, ha esclusol’unitarietà del disegno criminoso, attribuendo valenza dirimente al mero intervallo temporaletra le condotte e alla perpetrazione delle stesse in forma individuale o associata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato2. Occorre premettere che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito dellaunicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione delgiudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv.275222 - 01).In ossequio alla giurisprudenza costante, «in tema di reato continuato, il giudicedell’esecuzione nel valutare l’unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad unprogramma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invecenecessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi,almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere nongenerico ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 –01).Qualora l’applicazione della disciplina del reato continuato sia invocata dal condannatoin sede di esecuzione, grava sull’instante l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degliaddebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, indici sintomatici non di attuazione diun progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispiratealla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016,D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01).Conformandosi alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, il giudice dell’esecuzioneha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso in ragione del consistente divariotemporale tra le condotte, nonché della constatazione che, mentre il tentato furto piùrisalente era il risultato di un’iniziativa individuale, i furti del 2010, commessi in concorso conaltri soggetti, si inserivano in un contesto plurisoggettivo organizzato.A fronte delle predette argomentazioni, congrue e coerenti, il condannato insiste sullaricorrenza degli indicatori già presi in considerazione dalla Corte di appello di Roma, senzadedurre elementi fattuali concreti idonei a dimostrare che le diverse condotte criminosefossero frutto di un’unica progettazione e risoluzione volitiva.3. Ne consegue il rigetto dell’impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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