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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45871/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27 giugno 2022 del Tribunale di Viterbo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Viterbo ha rigettato le istanze di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza di euro 45.115,45, e di [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della somma di euro 14.939,00, disposto in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. che, secondo l'imputazione provvisoria, sarebbe stato commesso dalla Proietti, in qualità di amministratore di sostegno, agendo in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'appropriazione del denaro di taluni soggetti tutelati. 2.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 314 cod. pen.

Si censura il ragionamento inferenziale sia del primo Giudice che del Tribunale del riesame i quali hanno desunto la condotta appropriativa dalla genericità dei rendiconti e dall'assenza di "spiegazioni documentali" delle spese sostenute, omettendo di considerare che detti rendiconti sono stati oggetto di parere favorevole da parte del pubblico ministero e di approvazione da parte dei competenti Giudici tutelari.

Si richiama, in particolare, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'incompletezza o l'inadeguatezza del rendiconto non può valere da sola quale prova della appropriazione (Cass. 21166/2019).

Si deduce, infine, che il patrimonio immobiliare oggetto di sequestro è stato acquistato dai ricorrenti in epoca di gran lunga antecedente i fatti per cui si procede essendo, peraltro, l'immobile di proprietà del Ranucci a questo pervenuto per successione ereditaria. 2.2 Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 314 e 117 cod. pen. con riferimento al ritenuto concorso del Ranucci nella condotta appropriativa del denaro dei soggetti di cui la moglie era amministratrice di sostegno, avuto riguardo, da un lato, all'accusa che il primo avesse ideato il meccanismo delle sovrafatturazioni e, dall'altro, alla carenza di prova che la Proietti fosse a conoscenza di tale meccanismo. 2.3 Violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. atteso che con l'interdizione della Proietti dal pubblico ufficio è venuto meno il periculum. 2.4 Violazione degli artt. 274, lett. b) e 358 cod. proc. pen. in relazione all'art.314 cod. pen.

Si lamenta l'omessa o incompleta valutazione, ai fini del giudizio di sussistenza del periculum, della documentazione prodotta dalla difesa.

In particolare, quanto alle contestazioni relative all'amministrazione di sostegno delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce, tra l'altro, quanto segue: -il prelievo della somma di euro 3.000 dal conto di [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato dal Giudice tutelare in relazione anche alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il cui conto era incapiente, cosicchè era stato prelevato l'intero importo dal conto della sorella [OSCURATO:PERSONA]; -non può escludersi che sia stata la stessa [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare il prelievo dal libretto postale a lei intestato; - il pagamento di euro 1798 per manutenzione immobili è stato effettuato in contanti; -la somma di euro 2600 si riferisce alla riscossione di canoni di locazione, in parte pagati in contanti e in altra parte eseguita tramite bonifico o mai eseguita; -l'importo di euro 1850 si riferisce a somme versate in anticipo a [OSCURATO:PERSONA] e poi oggetto di prelievi; -la somma di euro 2.200 si riferisce a quattro prelievi eseguiti nell'arco di otto anni i cui importi solo in un caso coincidono con i versamenti sul conto del Ranucci.

Analoghe considerazioni valgono per i prelievi di euro 1600 dal conto di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle contestazioni relative all'amministrazione di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] si deduce, invece, che: - il prelievo di euro 2500 dal conto di [OSCURATO:PERSONA] è stato effettuato per compensare un pagamento di 1900 euro anticipato da Ranucci.

Analoghe ragioni hanno determinato il prelievo di euro 2.150; -la somma di euro 2.004 prelevata dal conto della Cardellini si riferisce al pagamento di prestazioni professionali di Ranucci; - la somma di euro 10.050,95 si riferisce al saldo contabile del conto cassa contanti dell'edicola, ma non dimostra una distrazione o un occultamento del denaro da parte degli indagati.

Tale posta è stata inserita dopo la cessazione dell'incarico da parte della Proietti che, pertanto, nulla può riferire al riguardo.

Quanto alle contestazioni relative all'amministrazione di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], si producono le ricevute dei versamenti di euro 900 a mano del figlio.

Infine, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], si deduce che le somme contestate si riferiscono, in parte, a spese varie per la Migliarini, e, in altra parte, al pagamento del compenso per l'attività professionale del Ranucci.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto generici e di carattere meramente confutativo.

L'ordinanza impugnata, con motivazione saldamente ancorata alle risultanze di fatto emergenti dalle investigazioni svolte e senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha confermato la sussistenza del fumus del reato di peculato provvisoriamente contestato agli indagati.

Contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, il Tribunale non ha fondato tale giudizio sui rendiconti presentati dalla Proietti, che, si sottolinea, sono stati redatti in termini approssimativi e senza allegazioni documentali.

Dall'ordinanza impugnata risulta, infatti, che sono stati, a tal fine, considerati gli ulteriori elementi emersi nel corso delle indagini quali, in particolare, i prelievi diretti di denaro dai conti correnti dei soggetti amministrati dalla Proietti che, in taluni casi, risulta contestualmente versato sui conti degli indagati (senza alcuna menzione di tale operazione nei rendiconti) e, in altri, come nel caso che ha interessato la Castagna e la Migliarini, è stato impiegato per l'acquisto di materiali e la realizzazione di lavori presso l'abitazione degli indagati a Soriano nel Cimino, nonché presso la loro villa di Ansedonia e lo studio del Ranucci, e per la manutenzione della vettura del Ranucci.

Risulta, inoltre, che tale indebito impiego del denaro dei soggetti amministrati nell'esclusivo interesse dei due indagati ha trovato ulteriore conferma nelle informazioni rese da artigiani e commercianti i quali hanno riferito in merito alle fatture emesse nei confronti delle persone amministrate, chiarendo che i lavori cui si riferivano, in alcuni casi, non erano stati svolti nel loro interesse, mentre in altri si riferivano a lavori di valore inferiore agli importi fatturati.

Sono state, inoltre, considerate sia le risultanze della documentazione bancaria, postale e contabile che dei tabulati di traffico telefonico dai quali sono emersi prelievi effettuate con carte di debito intestate alle sorelle Nisini ed effettuate in luoghi diversi da quello di residenza delle due amministrate.

Parimenti adeguata ed immune da vizi è la motivazione sulla sussistenza del fumus nei confronti del Ranucci, fondata non sulla mera posizione di coniuge della Proietti, ma sulle riscontrate ingerenze dell'indagato nel meccanismo delle sovrafatturazioni riferito da artigiani e commercianti escussi.Coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte, il Tribunale ha considerato l'incompletezza del rendiconto redatto dall'amministratore di sostegno non quale prova della condotta appropriativa, ma quale elemento indiziario altamente significativo (Sez. 6, n. 3664 del 26/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282879) che è stato valutato, unitamente alle altre risultanze sopra esaminate, al fine di ricostruire il fumus del reato di peculato.

3. Anche il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, non superano il vaglio di ammissibilità.

Attraverso argomentazioni generiche e, con rifermento al quarto motivo, interamente in fatto, i ricorrenti si sono limitati a prospettare un vizio della motivazione, non deducibile in questa Sede (art.325 cod. proc. pen.), in merito alla sussistenza del periculum, proponendo, peraltro, una diversa ricostruzione dei movimenti di denaro registrati sui conti correnti dei soggetti amministrati, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.

In particolare, i motivi in esame omettono di considerare che, con riferimento alla misura cautelare reale, il presupposto del pericolo attiene, non al soggetto indagato, bensì al suo rapporto con il bene da sottoporre al vincolo ed alla esigenza di preservarne l'integrità e consistenza ai fini della misura ablativa definitiva di cui si anticipano gli effetti (cfr. Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).

Al riguardo, dunque, il Tribunale ha legittimamente ravvisato l'esistenza di tale presupposto considerando il concreto pericolo, desunto dalla spregiudicatezza della condotta degli indagati, che i beni sottoposti al vincolo possano essere occultati, distratti o trasferiti a terzi.

Alla luce di tali considerazioni non colgono, dunque, nel segno le argomentazioni inserite nel terzo motivo con le quali si pretende di attribuire una valenza neutralizzante alla misura interdittiva applicata alla Proietti, omettendo, peraltro, di considerare che la misura cautelare non attinge certo i beni degli amministrati, quanto quelli di proprietà degli indagati.

Le ulteriori censure in fatto sviluppate nel quarto motivo di ricorso, oltre che di carattere meramente confutativo, risultano, peraltro, completamente eccentriche rispetto al dichiarato fine di dedurre una violazione di legge in merito al giudizio di sussistenza del periculum.

Rileva, inoltre, il Collegio che il Tribunale non è incorso in alcuna omissione di motivazione avendo esaminato le censure dedotte in relazione al profilo del fumus, cui queste effettivamente si riferiscono, ritenendole inidonee ad incidere sulle argomentazioni sopra esaminate in merito alla sua sussistenza.4.

All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27 giugno 2022 del Tribunale di Viterbo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Viterbo ha rigettato le istanze di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza di euro 45.115,45, e di [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della somma di euro 14.939,00, disposto in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. che, secondo l'imputazione provvisoria, sarebbe stato commesso dalla Proietti, in qualità di amministratore di sostegno, agendo in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'appropriazione del denaro di taluni soggetti tutelati. 2.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 314 cod. pen. Si censura il ragionamento inferenziale sia del primo Giudice che del Tribunale del riesame i quali hanno desunto la condotta appropriativa dalla genericità dei rendiconti e dall'assenza di "spiegazioni documentali" delle spese sostenute, omettendo di considerare che detti rendiconti sono stati oggetto di parere favorevole da parte del pubblico ministero e di approvazione da parte dei competenti Giudici tutelari. Si richiama, in particolare, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'incompletezza o l'inadeguatezza del rendiconto non può valere da sola quale prova della appropriazione (Cass. 21166/2019). Si deduce, infine, che il patrimonio immobiliare oggetto di sequestro è stato acquistato dai ricorrenti in epoca di gran lunga antecedente i fatti per cui si procede essendo, peraltro, l'immobile di proprietà del Ranucci a questo pervenuto per successione ereditaria. 2.2 Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 314 e 117 cod. pen. con riferimento al ritenuto concorso del Ranucci nella condotta appropriativa del denaro dei soggetti di cui la moglie era amministratrice di sostegno, avuto riguardo, da un lato, all'accusa che il primo avesse ideato il meccanismo delle sovrafatturazioni e, dall'altro, alla carenza di prova che la Proietti fosse a conoscenza di tale meccanismo. 2.3 Violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. atteso che con l'interdizione della Proietti dal pubblico ufficio è venuto meno il periculum. 2.4 Violazione degli artt. 274, lett. b) e 358 cod. proc. pen. in relazione all'art.314 cod. pen. Si lamenta l'omessa o incompleta valutazione, ai fini del giudizio di sussistenza del periculum, della documentazione prodotta dalla difesa. In particolare, quanto alle contestazioni relative all'amministrazione di sostegno delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce, tra l'altro, quanto segue: -il prelievo della somma di euro 3.000 dal conto di [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato dal Giudice tutelare in relazione anche alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il cui conto era incapiente, cosicchè era stato prelevato l'intero importo dal conto della sorella [OSCURATO:PERSONA]; -non può escludersi che sia stata la stessa [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare il prelievo dal libretto postale a lei intestato; - il pagamento di euro 1798 per manutenzione immobili è stato effettuato in contanti; -la somma di euro 2600 si riferisce alla riscossione di canoni di locazione, in parte pagati in contanti e in altra parte eseguita tramite bonifico o mai eseguita; -l'importo di euro 1850 si riferisce a somme versate in anticipo a [OSCURATO:PERSONA] e poi oggetto di prelievi; -la somma di euro 2.200 si riferisce a quattro prelievi eseguiti nell'arco di otto anni i cui importi solo in un caso coincidono con i versamenti sul conto del Ranucci. Analoghe considerazioni valgono per i prelievi di euro 1600 dal conto di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle contestazioni relative all'amministrazione di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] si deduce, invece, che: - il prelievo di euro 2500 dal conto di [OSCURATO:PERSONA] è stato effettuato per compensare un pagamento di 1900 euro anticipato da Ranucci. Analoghe ragioni hanno determinato il prelievo di euro 2.150; -la somma di euro 2.004 prelevata dal conto della Cardellini si riferisce al pagamento di prestazioni professionali di Ranucci; - la somma di euro 10.050,95 si riferisce al saldo contabile del conto cassa contanti dell'edicola, ma non dimostra una distrazione o un occultamento del denaro da parte degli indagati. Tale posta è stata inserita dopo la cessazione dell'incarico da parte della Proietti che, pertanto, nulla può riferire al riguardo. Quanto alle contestazioni relative all'amministrazione di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], si producono le ricevute dei versamenti di euro 900 a mano del figlio. Infine, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], si deduce che le somme contestate si riferiscono, in parte, a spese varie per la Migliarini, e, in altra parte, al pagamento del compenso per l'attività professionale del Ranucci.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. 2. I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto generici e di carattere meramente confutativo. L'ordinanza impugnata, con motivazione saldamente ancorata alle risultanze di fatto emergenti dalle investigazioni svolte e senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha confermato la sussistenza del fumus del reato di peculato provvisoriamente contestato agli indagati. Contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, il Tribunale non ha fondato tale giudizio sui rendiconti presentati dalla Proietti, che, si sottolinea, sono stati redatti in termini approssimativi e senza allegazioni documentali. Dall'ordinanza impugnata risulta, infatti, che sono stati, a tal fine, considerati gli ulteriori elementi emersi nel corso delle indagini quali, in particolare, i prelievi diretti di denaro dai conti correnti dei soggetti amministrati dalla Proietti che, in taluni casi, risulta contestualmente versato sui conti degli indagati (senza alcuna menzione di tale operazione nei rendiconti) e, in altri, come nel caso che ha interessato la Castagna e la Migliarini, è stato impiegato per l'acquisto di materiali e la realizzazione di lavori presso l'abitazione degli indagati a Soriano nel Cimino, nonché presso la loro villa di Ansedonia e lo studio del Ranucci, e per la manutenzione della vettura del Ranucci. Risulta, inoltre, che tale indebito impiego del denaro dei soggetti amministrati nell'esclusivo interesse dei due indagati ha trovato ulteriore conferma nelle informazioni rese da artigiani e commercianti i quali hanno riferito in merito alle fatture emesse nei confronti delle persone amministrate, chiarendo che i lavori cui si riferivano, in alcuni casi, non erano stati svolti nel loro interesse, mentre in altri si riferivano a lavori di valore inferiore agli importi fatturati. Sono state, inoltre, considerate sia le risultanze della documentazione bancaria, postale e contabile che dei tabulati di traffico telefonico dai quali sono emersi prelievi effettuate con carte di debito intestate alle sorelle Nisini ed effettuate in luoghi diversi da quello di residenza delle due amministrate. Parimenti adeguata ed immune da vizi è la motivazione sulla sussistenza del fumus nei confronti del Ranucci, fondata non sulla mera posizione di coniuge della Proietti, ma sulle riscontrate ingerenze dell'indagato nel meccanismo delle sovrafatturazioni riferito da artigiani e commercianti escussi.Coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte, il Tribunale ha considerato l'incompletezza del rendiconto redatto dall'amministratore di sostegno non quale prova della condotta appropriativa, ma quale elemento indiziario altamente significativo (Sez. 6, n. 3664 del 26/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282879) che è stato valutato, unitamente alle altre risultanze sopra esaminate, al fine di ricostruire il fumus del reato di peculato. 3. Anche il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, non superano il vaglio di ammissibilità. Attraverso argomentazioni generiche e, con rifermento al quarto motivo, interamente in fatto, i ricorrenti si sono limitati a prospettare un vizio della motivazione, non deducibile in questa Sede (art.325 cod. proc. pen.), in merito alla sussistenza del periculum, proponendo, peraltro, una diversa ricostruzione dei movimenti di denaro registrati sui conti correnti dei soggetti amministrati, estranea al perimetro del giudizio di legittimità. In particolare, i motivi in esame omettono di considerare che, con riferimento alla misura cautelare reale, il presupposto del pericolo attiene, non al soggetto indagato, bensì al suo rapporto con il bene da sottoporre al vincolo ed alla esigenza di preservarne l'integrità e consistenza ai fini della misura ablativa definitiva di cui si anticipano gli effetti (cfr. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Al riguardo, dunque, il Tribunale ha legittimamente ravvisato l'esistenza di tale presupposto considerando il concreto pericolo, desunto dalla spregiudicatezza della condotta degli indagati, che i beni sottoposti al vincolo possano essere occultati, distratti o trasferiti a terzi. Alla luce di tali considerazioni non colgono, dunque, nel segno le argomentazioni inserite nel terzo motivo con le quali si pretende di attribuire una valenza neutralizzante alla misura interdittiva applicata alla Proietti, omettendo, peraltro, di considerare che la misura cautelare non attinge certo i beni degli amministrati, quanto quelli di proprietà degli indagati. Le ulteriori censure in fatto sviluppate nel quarto motivo di ricorso, oltre che di carattere meramente confutativo, risultano, peraltro, completamente eccentriche rispetto al dichiarato fine di dedurre una violazione di legge in merito al giudizio di sussistenza del periculum. Rileva, inoltre, il Collegio che il Tribunale non è incorso in alcuna omissione di motivazione avendo esaminato le censure dedotte in relazione al profilo del fumus, cui queste effettivamente si riferiscono, ritenendole inidonee ad incidere sulle argomentazioni sopra esaminate in merito alla sua sussistenza.4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
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