CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 22546/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/01/2026 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 21 gennaio 2026, la Corte di appello di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in riforma del decreto emesso il 22 luglio dal Tribunale di Palermo, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due e mesi sei. 12. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse del proposto, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati denunciati la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, e 1, lett. c), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché il vizio di motivazione. In particolare, la Corte territoriale avrebbe desunto la pericolosità sociale del proposto da quanto esposto nella sentenza di condanna per omicidio, porto e detenzione di armi, nonché dal giudizio pendente per resistenza a pubblico ufficiale, senza svolgere un'autonoma valutazione dell'attualità della pericolosità (anche alla luce del tempo dei fatti, che rispettivamente si collocano nel 2021 e nel 2020) e quantunque - come già esposto nel decreto di primo grado - gli elementi valorizzati attengano a fatti non idonei a dimostrare una dedizione non occasionale alla commissione di reati contemplati dall'art. 1, lett. c), cit. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, rassegnando che la Corte di appello: - avrebbe correttamente qualificato il ricorrente come persona in atto socialmente pericolosa, valorizzando le modalità dell'omicidio a lui ascritto (segnatamente, il fatto che egli abbia fornito l'arma illecitamente detenuta e portata), la sua dichiarata abitudine di girare armato (confermata anche da un episodio del novembre 2020), le modalità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale a lui attribuita (che ha rappresentato un pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica); - avrebbe correttamente ritenuto un dato neutro la risalenza nel tempo dei fatti in discorso, dato che il proposto è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere sino al novembre 2024 e non emergono elementi di ravvedimento o di revisione critica (cfr. requisitoria scritta). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione 2dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Nel caso in esame non è stata neppure dedotta l'apparenza della motivazione che - come si ribadirà appena oltre - in effetti non ricorre. Ragion per cui irritualmente è stato prospettato pure il vizio di motivazione. 3. Il proposto è stato ritenuto dalla Corte di appello - che ha così riformato la decisione di primo grado - socialmente pericoloso a mente dell'art. 1, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 159 del 2011. 3.1. La norma contempla «coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2 [dello stesso decreto], nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica». 3Dunque, in relazione alla categoria di pericolosità in discorso, il Legislatore ha indicato il novero dei reati che vengono in rilievo, tramite l'elencazione tassativa del bene giuridico tutelato (vale a dire l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica); e la norma, nel richiamare tali condotte, contempla anche le fattispecie contravvenzionali (ovviamente, purché offendano o mettono in pericolo i beni giuridici in discorso), a differenza della precedente lett. b). Il riferimento normativo alla dedizione del proposto alle condotte medesime esclude la rilevanza di aggressioni al bene giuridico che non siano dimostrative di un'abitualità nell'agire di tale fatta. Già da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, «in tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, il soggetto che risulti dedito in maniera non occasionale alla commissione di fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica e non di beni giuridici meramente individuali» (Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Bonura, Rv. 272682 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 29229 del 01/07/2024, Greco, Rv. 286845 - 01; Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842 - 01). Difatti, «attraverso la citata lettera c), il legislatore ha definito il perimetro della fattispecie di pericolosità connotando la base fattuale della fase "constatativa" del giudizio in forza di un duplice parametro. In primo luogo, ai fini del giudizio di sussunzione nella categoria di soggetti pericolosi [...] in esame [...], viene riconosciuta attitudine qualificante alla commissione di reati lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica: vengono dunque in rilievo reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali [...], ma connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale, quali [...] l'ordine e la sicurezza della collettività (ossia il bene giuridico tutelato dal reato di detenzione abusiva di armi: Sez. 1, n. 23372 del 15/05/2015, Miceli, Rv. 263615) o la salute pubblica (ossia il bene giuridico protetto dai reati in tema di stupefacenti: Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268229; Sez. 3, n. 11782 del 02/10/1998, Felletti, Rv. 212414). In secondo luogo, la lettera c) fa leva sull'aggettivo "dedito", che evoca il dedicarsi con assiduità ad una certa attività, l'attendere ad essa con costanza: dunque, per integrare la base fattuale richiesta dalla fase "constatativa" del giudizio di pericolosità, i fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica devono essere stati commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con cadenze tali dall'assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell'attività criminosa» (Sez. 5, n. 15492/2018, cit.). 4Infine, «all'esito positivo della fase "constatativa" svolta sulla base degli indici fattuali indicati "si ricollega funzionalmente il successivo giudizio prognostico di pericolosità"» (Sez. 5, n. 15492/2018, cit., che richiama Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, cit.; cfr. pure Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 - 4). 3.2. Non è superfluo, poi, ribadire che nel compiere il giudizio di pericolosità, il giudice della prevenzione: - «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01); - «può valorizzare [...] dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi [...] sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa» (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280145 - 01; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372). 4. La Corte di merito è pervenuta alla qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] come persona socialmente pericolosa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 159 del 2011, alla luce dei dati tratti dai procedimenti penali celebrati a suo carico. Anzitutto, ha dato conto della condanna definitiva del ricorrente per porto e detenzione dell'arma da sparo utilizzata nel 2021 per commettere l'omicidio di cui pure è stato ritenuto responsabile in concorso: il decreto impugnato ha fatto riferimento a quanto specificamente accertato nel giudizio penale, evidenziando pure l'abituale disponibilità illecita di armi da parte del proposto, rappresentata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e oggetto di specifica conferma per il tramite di un episodio registrato dal sistema di videosorveglianza sulla pubblica via nell'anno 2020. A tale dato ha aggiunto la condotta attribuita al proposto in altro procedimento penale, nel quale è stato tratto a giudizio per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., sottolineando le specifiche modalità della sua fuga, a bordo di un ciclomotore, per sottrarsi all'alt intimato dalle Forze dell'ordine (che ha dato luogo a un inseguimento nel corso del quale il [OSCURATO:PERSONA] ha messo a rischio l'incolumità degli utenti della strada); e ha ritenuto anche tale fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità pubblica.Ci9 5Ad avviso del Collegio, non merita condivisione l'affermazione secondo cui, per la tipologia di pericolosità qui in esame, possano venire in rilievo fatti delittuosi riconducibili all'alveo dell'art. 337 cod. pen., quale norma destinata a preservare l'ordine e la sicurezza della collettività (in questo senso si è, invece, espressa Sez. 6, n. 32903/2021, cit.). E ciò per la dirimente considerazione che le Sezioni Unite hanno individuato l'interesse protetto dall'art. 337 cod. pen. nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione in termini diversi: il che pone l'incriminazione al di fuori della sfera operativa dell'art. 1, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 159 del 2011 al fine della qualificazione di un soggetto nella categoria di pericolosità da esso contemplata (cfr. Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01: «Che il "regolare funzionamento della pubblica amministrazione" rappresenti il bene giuridico tutelato, è univocamente e concordemente affermato, sulla base della collocazione sistematica e dell'intitolazione della disposizione, in tutta la giurisprudenza di legittimità, che implicitamente esclude la possibilità di rinvenire nella norma plurimi interessi giuridici di pari rango contemporaneamente protetti (regolare andamento della pubblica amministrazione e integrità fisica del pubblico ufficiale). [...L]'interesse al normale funzionamento della pubblica amministrazione va inteso in senso ampio, in quanto in esso si ricomprende anche la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o ne adempiono i servizi, così come previsto dagli artt. 336, 337 e 338 cod. pen.»). Purtuttavia, dal riferimento al dato fattuale tratto dal procedimento instaurato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per resistenza a pubblico ufficiale, quale condotta lesiva della sicurezza e dell'incolumità pubblica, consegue solo la rettificazione in parte qua del decreto impugnato, dato che l'error iuris in discorso non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo (cfr. art. 619, comma 1, cod. proc. pen.). Difatti, indipendentemente dalla sussumibilità dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 337 cod. pen. tra i reati posti a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, il fatto del proposto (a lui ascritto sub specie di tale precetto) è stato correttamente valorizzato dal Giudice di appello per corroborare la prognosi relativa a un soggetto che ha comunque espresso la propria pericolosità verso un numero indeterminato di persone per il tramite di più reati in materia di armi, cui - come chiarito dalla Corte di appello - era dedito, reati di per sé sufficienti a qualificarlo sub specie dell'art. 1, comma 1, lett. c), cit. Dunque, pur non potendosi apprezzare il fatto di resistenza a pubblico ufficiale per iscrivere il ricorrente nella categoria di pericolosità in discorso, il provvedimento impugnato ha, comunque, compiuto una disamina conforme alla giurisprudenza di legittimità dei presupposti dell'applicazione della sorveglianza 6speciale di pubblica sicurezza, rispetto sia alla fase c.d. constatativa sia a quella c.d. prognostica (cfr. per tutte Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 - 04). Parimenti, non ricorre la dedotta violazione di legge con riguardo alla sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale. La Corte distrettuale, a fronte della collocazione nel tempo dei reati mediante i quali il proposto ha manifestato la propria pericolosità, in maniera conforme al diritto ha attribuito rilievo alla circostanza che egli sia stato ristretto, poiché sottoposto alla custodia cautelare in carcere fino alla fine del 2024 (data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna nei suoi confronti per i delitti di omicidio e di porto detenzioni di armi); e ha rimarcato come l'applicazione della misura cautelare, per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, si sia fondata sulla elevata probabilità della commissione da parte sua di analoghe condotte, a fronte peraltro della mancanza di qualsivoglia elemento passibile di favorevole apprezzamento. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P P.Q.M