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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 13626/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39864/21 CARAMIA + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso dedotti nell'interesse di Caramia non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto altresì che i motivi di ricorso proposti per Albano -relativi alla insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato- sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente ria Silvia GiorW, Pierluigi i Stefano D EPOS tTATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39864/21 CARAMIA + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso dedotti nell'interesse di Caramia non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto altresì che i motivi di ricorso proposti per Albano -relativi alla insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato- sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente ria Silvia GiorW, Pierluigi i Stefano D EPOS tTATA
Sentenza Cassazione n. 13626/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris