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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 26300/2026

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a dal Tribunale di Trapani in data 22/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, VincenzoSenatore, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza nella parterelativa alla pena accessoria,viste le conclusioni a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le quali siinsiste nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data22/10/2025, il Tribunale di Trapani ha applicato nei confronti del ricorrente lapena di anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 dimulta unitamente alla pena accessoria della dichiarazione di interdizione daipubblici uffici per la durata di anni cinque.2.

Avverso la predetta sentenza, ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato,articolando un unico motivo con il quale eccepisce l’illegalità della pena exarticolo 445, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui, non sussistendol’obbligo di legge, il giudice ha applicato d’ufficio la pena accessoriadell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque sul presuppostoche le parti non avevano chiesto di escluderla.3.

Va osservato, in via preliminare, che in tema di patteggiamento, è ammissibileil ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento allepene accessorie che - come nella specie - non hanno formato oggettodell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.5, n. 49477 del 13/11/2019, Rv. 277552- 01; Sez.6, n. 16508 del 27/05/2020, Rv.278962 - 01).4.

Ritenuta, pertanto, la generale ammissibilità del proposto ricorso, deve,tuttavia, essere osservato come lo stesso sia, nella specie, infondato e pertantodebba essere rigettato.4.1.

Trattandosi di patteggiamento "allargato" per il quale è stata applicata lapena della reclusione superiore ad anni tre, all’imputato è stata altresì applicata,a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., la pena accessoria dell'interdizione daipubblici uffici per la durata di anni cinque, come previsto dall'art. 29 cod. pen.Ciò è quanto è stato disposto dal giudice di merito che, con pronunciagiuridicamente corretta e senza la necessità di ricorrere a specifica motivazione -trattandosi dell'applicazione di determinazioni prestabilite dal legislatore, rispettoalle quali nessun potere discrezionale è rimesso al decidente - ha provveduto adapplicare direttamente la pena accessoria prevista dalla legge dell'interdizionedai pubblici uffici, nella durata predeterminata dall'art. 29 cod. pen., (conmeccanico riferimento alla pena della reclusione in concreto inflitta), dandoanche atto che le parti non hanno chiesto di escluderla (p.5 sentenzaimpugnata).In tema di patteggiamento, infatti, la facoltà di chiedere al giudice di nonapplicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, prevista,per l'imputato e per il pubblico ministero dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen.,come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, dev'essere esercitata contestualmente alla richiesta di applicazione di pena,sicché il giudice, come nel caso in esame, è tenuto ad applicare le peneaccessorie obbligatorie qualora tale facoltà non sia stata esercitata.

Il riferimentoalla misura della pena principale costituisce, come detto, motivazione adeguata esufficiente ai fini dell'applicazione della pena accessoria prevista in misurapredeterminata, quale, nel caso in esame, l'interdizione temporanea dai pubbliciuffici.5.

Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal Tribunale di Trapani in data 22/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, VincenzoSenatore, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza nella parterelativa alla pena accessoria,viste le conclusioni a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le quali siinsiste nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data22/10/2025, il Tribunale di Trapani ha applicato nei confronti del ricorrente lapena di anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 dimulta unitamente alla pena accessoria della dichiarazione di interdizione daipubblici uffici per la durata di anni cinque.2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato,articolando un unico motivo con il quale eccepisce l’illegalità della pena exarticolo 445, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui, non sussistendol’obbligo di legge, il giudice ha applicato d’ufficio la pena accessoriadell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque sul presuppostoche le parti non avevano chiesto di escluderla.3. Va osservato, in via preliminare, che in tema di patteggiamento, è ammissibileil ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento allepene accessorie che - come nella specie - non hanno formato oggettodell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.5, n. 49477 del 13/11/2019, Rv. 277552- 01; Sez.6, n. 16508 del 27/05/2020, Rv.278962 - 01).4. Ritenuta, pertanto, la generale ammissibilità del proposto ricorso, deve,tuttavia, essere osservato come lo stesso sia, nella specie, infondato e pertantodebba essere rigettato.4.1. Trattandosi di patteggiamento "allargato" per il quale è stata applicata lapena della reclusione superiore ad anni tre, all’imputato è stata altresì applicata,a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., la pena accessoria dell'interdizione daipubblici uffici per la durata di anni cinque, come previsto dall'art. 29 cod. pen.Ciò è quanto è stato disposto dal giudice di merito che, con pronunciagiuridicamente corretta e senza la necessità di ricorrere a specifica motivazione -trattandosi dell'applicazione di determinazioni prestabilite dal legislatore, rispettoalle quali nessun potere discrezionale è rimesso al decidente - ha provveduto adapplicare direttamente la pena accessoria prevista dalla legge dell'interdizionedai pubblici uffici, nella durata predeterminata dall'art. 29 cod. pen., (conmeccanico riferimento alla pena della reclusione in concreto inflitta), dandoanche atto che le parti non hanno chiesto di escluderla (p.5 sentenzaimpugnata).In tema di patteggiamento, infatti, la facoltà di chiedere al giudice di nonapplicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, prevista,per l'imputato e per il pubblico ministero dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen.,come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, dev'essere esercitata contestualmente alla richiesta di applicazione di pena,sicché il giudice, come nel caso in esame, è tenuto ad applicare le peneaccessorie obbligatorie qualora tale facoltà non sia stata esercitata. Il riferimentoalla misura della pena principale costituisce, come detto, motivazione adeguata esufficiente ai fini dell'applicazione della pena accessoria prevista in misurapredeterminata, quale, nel caso in esame, l'interdizione temporanea dai pubbliciuffici.5. Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]