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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16093/2026

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e di Pavia n. 1243/2022 depositata il06/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2020 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione dinanzi al Giudice dipace di Voghera avverso un verbale di accertamento di violazione del codicedella strada, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 148co. 11 e co. 16 c.d.s. per avere superato veicoli fermi a un semaforospostandosi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto dimarcia.

Deduceva l’insussistenza della violazione, sostenendo di avereNumero registro generale 8563/2023Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 16093/2026Data pubblicazione 25/05/2026proseguito diritto dalla corsia di sinistra senza invadere la carreggiataopposta; in via subordinata, deduceva che la condotta integrava al più laviolazione dell’art. 146 co. 2 c.d.s. [OSCURATO:PERSONA] di Pavia si costituiva,depositando la documentazione relativa alla sanzione, comprensiva dellecontrodeduzioni dei verbalizzanti.

All’udienza dell’8 giugno 2021 nessunadelle parti compariva e il Giudice di pace convalidava il provvedimentoopposto.Il Tribunale di Pavia ha rigettato l’appello.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a quattromotivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Pavia è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - I primi due motivi, connessi, sono esaminati congiuntamente.

Con ilprimo motivo si denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art.7 co. 9 lett. b del d.lgs. n. 150/2011, nonché dell’art. 112 c.p.c.

Si censurala conferma della convalida del provvedimento opposto a seguito dellamancata comparizione dell’opponente, deducendo che il Giudice di pace nonaveva esaminato la documentazione allegata al ricorso in opposizione e cheil Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla relativa doglianzadell’appellante.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. per nonavere il Tribunale enunciato la ragione del rigetto del gravame quanto almedesimo profilo.I motivi sono rigettati.Quanto alla censura di difetto della motivazione da parte del Giudice dipace, anche in relazione all’art. 7 comma 9 lett. b d.lgs. n. 150/2011, è daconfermare il principio che: «Nel giudizio di opposizione avverso iprovvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, l’ordinanza con la qualeil giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizionealla prima udienza dell’opponente che non abbia fatto pervenire tempestivanotizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove ilNumero registro generale 8563/2023Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 16093/2026Data pubblicazione 25/05/2026giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione "hinc edinde" prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesasanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna dellecensure rivolte al provvedimento impugnato […] Ne consegue che, ove ilprovvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa lapossibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero lapersuasività sotto il profilo della completezza e dell’esattezza» (così Cass.SU 10506/2010 e Cass. 24388/2017), con precisazione che solo lamotivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali èvizio rilevabile in sede di legittimità.Inoltre, il Tribunale di Pavia ha comunque proceduto a un autonomoesame della documentazione allegata al ricorso in opposizione e ne ha datoconto in motivazione, rilevando che da essa non emergeva l’illegittimità delprovvedimento opposto, poiché la circostanza di fatto attestata nel verbaledi accertamento è assistita da efficacia probatoria privilegiata fino a quereladi falso.

La verifica che l’art. 7 co. 9 lett. b d.lgs. n. 150 del 2011 rimette algiudice dell’opposizione — cioè il controllo che dalla documentazioneallegata dall’opponente non risulti l’illegittimità del provvedimento — è statacosì compiuta dal Tribunale, con motivazione autonoma.

Ne segue anche ilrigetto della censura di violazione dell’art. 112 c.p.c.2. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2700 c.c.,nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Si censura la statuizione con cui lasentenza in epigrafe ha rigettato l’opposizione nel merito: si deduce che laqualificazione, operata dai verbalizzanti, dello spazio antistante la corsiapercorsa dall’opponente come corsia riservata ai veicoli provenienti dalladirezione opposta costituisce una valutazione soggettiva, come tale noncoperta da fede privilegiata e contestabile senza querela di falso; e che ilgiudice avrebbe dovuto reputare non contestata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c.,la diversa ricostruzione prospettata dall’opponente.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 8563/2023Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 16093/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il verbale ha attestato che il conducente «effettuava il superamento deiveicoli fermi ad un semaforo [...] spostandosi nella parte della carreggiatadestinata al senso opposto di marcia»: si tratta di un fatto materialepercepito direttamente dai verbalizzanti, la cui attestazione è copertadall’efficacia probatoria privilegiata dell’art. 2700 c.c., e la sentenza inepigrafe lo ha correttamente apprezzato come tale.

La censura, purformulata come violazione di legge, mira in realtà a un diversoapprezzamento del fatto accertato e così investe un accertamento di fattoestraneo al sindacato di legittimità.

Né giova al ricorrente il richiamo alprincipio di non contestazione: l’art. 115 c.p.c. non impone al giudice ditenere per accertata una circostanza difforme da quella attestata conefficacia di prova legale, poiché la non contestazione opera sul terreno dellaprova libera e non può prevalere sulla prova privilegiata di cui all’art. 2700c.c.3. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’obbligo dellamotivazione ex art. 111 Cost.

Si lamenta che il Tribunale non ha addottoalcuna motivazione sulla reiezione, implicita, della tesi con cui l’appellanteaveva contestato la configurabilità della violazione dell’art. 148 c.d.s.Il motivo è infondato.La sentenza in epigrafe reca una motivazione che, per quanto concisa,decisione nell’efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento,ai sensi dell’art. 2700 c.c., e nella mancata proposizione della querela difalso.

Si tratta di un percorso argomentativo compiuto e intelligibile, checonsente di ricostruire la ratio decidendi e non si risolve in una motivazioneapparente.4. - Il ricorso è rigettato.

Nulla è da statuire sulle spese del giudizio dilegittimità, non avendo la Prefettura di Pavia svolto attività difensiva inquesta sede.Numero registro generale 8563/2023Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 16093/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r.n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 20/05/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Pavia n. 1243/2022 depositata il06/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2020 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione dinanzi al Giudice dipace di Voghera avverso un verbale di accertamento di violazione del codicedella strada, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 148co. 11 e co. 16 c.d.s. per avere superato veicoli fermi a un semaforospostandosi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto dimarcia. Deduceva l’insussistenza della violazione, sostenendo di avereNumero registro generale 8563/2023Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 16093/2026Data pubblicazione 25/05/2026proseguito diritto dalla corsia di sinistra senza invadere la carreggiataopposta; in via subordinata, deduceva che la condotta integrava al più laviolazione dell’art. 146 co. 2 c.d.s. [OSCURATO:PERSONA] di Pavia si costituiva,depositando la documentazione relativa alla sanzione, comprensiva dellecontrodeduzioni dei verbalizzanti. All’udienza dell’8 giugno 2021 nessunadelle parti compariva e il Giudice di pace convalidava il provvedimentoopposto.Il Tribunale di Pavia ha rigettato l’appello.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a quattromotivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Pavia è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - I primi due motivi, connessi, sono esaminati congiuntamente. Con ilprimo motivo si denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art.7 co. 9 lett. b del d.lgs. n. 150/2011, nonché dell’art. 112 c.p.c. Si censurala conferma della convalida del provvedimento opposto a seguito dellamancata comparizione dell’opponente, deducendo che il Giudice di pace nonaveva esaminato la documentazione allegata al ricorso in opposizione e cheil Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla relativa doglianzadell’appellante.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. per nonavere il Tribunale enunciato la ragione del rigetto del gravame quanto almedesimo profilo.I motivi sono rigettati.Quanto alla censura di difetto della motivazione da parte del Giudice dipace, anche in relazione all’art. 7 comma 9 lett. b d.lgs. n. 150/2011, è daconfermare il principio che: «Nel giudizio di opposizione avverso iprovvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, l’ordinanza con la qualeil giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizionealla prima udienza dell’opponente che non abbia fatto pervenire tempestivanotizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove ilNumero registro generale 8563/2023Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 16093/2026Data pubblicazione 25/05/2026giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione "hinc edinde" prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesasanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna dellecensure rivolte al provvedimento impugnato […] Ne consegue che, ove ilprovvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa lapossibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero lapersuasività sotto il profilo della completezza e dell’esattezza» (così Cass.SU 10506/2010 e Cass. 24388/2017), con precisazione che solo lamotivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali èvizio rilevabile in sede di legittimità.Inoltre, il Tribunale di Pavia ha comunque proceduto a un autonomoesame della documentazione allegata al ricorso in opposizione e ne ha datoconto in motivazione, rilevando che da essa non emergeva l’illegittimità delprovvedimento opposto, poiché la circostanza di fatto attestata nel verbaledi accertamento è assistita da efficacia probatoria privilegiata fino a quereladi falso. La verifica che l’art. 7 co. 9 lett. b d.lgs. n. 150 del 2011 rimette algiudice dell’opposizione — cioè il controllo che dalla documentazioneallegata dall’opponente non risulti l’illegittimità del provvedimento — è statacosì compiuta dal Tribunale, con motivazione autonoma. Ne segue anche ilrigetto della censura di violazione dell’art. 112 c.p.c.2. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2700 c.c.,nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si censura la statuizione con cui lasentenza in epigrafe ha rigettato l’opposizione nel merito: si deduce che laqualificazione, operata dai verbalizzanti, dello spazio antistante la corsiapercorsa dall’opponente come corsia riservata ai veicoli provenienti dalladirezione opposta costituisce una valutazione soggettiva, come tale noncoperta da fede privilegiata e contestabile senza querela di falso; e che ilgiudice avrebbe dovuto reputare non contestata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c.,la diversa ricostruzione prospettata dall’opponente.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 8563/2023Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 16093/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il verbale ha attestato che il conducente «effettuava il superamento deiveicoli fermi ad un semaforo [...] spostandosi nella parte della carreggiatadestinata al senso opposto di marcia»: si tratta di un fatto materialepercepito direttamente dai verbalizzanti, la cui attestazione è copertadall’efficacia probatoria privilegiata dell’art. 2700 c.c., e la sentenza inepigrafe lo ha correttamente apprezzato come tale. La censura, purformulata come violazione di legge, mira in realtà a un diversoapprezzamento del fatto accertato e così investe un accertamento di fattoestraneo al sindacato di legittimità. Né giova al ricorrente il richiamo alprincipio di non contestazione: l’art. 115 c.p.c. non impone al giudice ditenere per accertata una circostanza difforme da quella attestata conefficacia di prova legale, poiché la non contestazione opera sul terreno dellaprova libera e non può prevalere sulla prova privilegiata di cui all’art. 2700c.c.3. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’obbligo dellamotivazione ex art. 111 Cost. Si lamenta che il Tribunale non ha addottoalcuna motivazione sulla reiezione, implicita, della tesi con cui l’appellanteaveva contestato la configurabilità della violazione dell’art. 148 c.d.s.Il motivo è infondato.La sentenza in epigrafe reca una motivazione che, per quanto concisa,decisione nell’efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento,ai sensi dell’art. 2700 c.c., e nella mancata proposizione della querela difalso. Si tratta di un percorso argomentativo compiuto e intelligibile, checonsente di ricostruire la ratio decidendi e non si risolve in una motivazioneapparente.4. - Il ricorso è rigettato. Nulla è da statuire sulle spese del giudizio dilegittimità, non avendo la Prefettura di Pavia svolto attività difensiva inquesta sede.Numero registro generale 8563/2023Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 16093/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r.n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 20/05/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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